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lunedì 8 giugno 2020

INVALIDITA' CIVILE

In parole povere...

I cittadini italiani (ma anche gli stranieri) possono essere affetti da varie patologie che li invalidano, che rendono più complessa la loro vita. 
L'ordinamento italiano (ovvero quella branca denominata WELFARE con un anglicismo o previdenza sociale in italiano corretto) riconosce e tutela questi stati, come un buon padre di famiglia. 
(Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere»Principi generali: La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro). Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello StatoMutilati e invalidi civili: Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età. Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992. Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).(Fonte www.INPS.it)
La persona in difficoltà può recarsi dal proprio medico di base Medico di medicina generale(passaggio n. 1) e chiedere una certificazione del proprio stato e una richiesta, ormai telematica (passaggio n. 2) di riconoscimento delle proprie condizioni all'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Bonus 600 euro, Inps: pin semplificato per fare domanda | Il Reporter

Inoltrata la domanda, il ricorrente viene convocato a visita presso l'INPS (passaggio n. 3).CHI E' CONSIDERATO INVALIDO CIVILE? - Disabili.com
Dopo qualche tempo, il richiedente riceve comunicazione dell'esito della visita espresso in un verbale (passaggio n. 4). 
Se l'esito è soddisfacente, nulla quaestio: l'invalido riceverà la prestazione prevista. 
Se l'esito non soddisfa, l'istante si recherà presso un patronato (passaggio n. 5) che affiderà la "pratica" al proprio avvocato convenzionato (sono stata per anni avvocato convenzionato dell'INAS CISL di Isernia,Patronato INAS - NoiCISL adesso sono invece giudice previdenziale a Cassino).Tribunale di Cassino - interno28

Oggi in sicurezza con plexiglass, guanti e mascherina


L'avvocatoAvvocato: di che genere è quello che vince più cause? | Il Blog ...presenterà dinanzi al giudice AVVOSTRATO - Cambio di TOGA visto da CALAMANDREI - Superbia dell ...competente un ricorso per ATP, Accertamento Tecnico Preventivo (passaggio n. 6). 
In sede giudiziaria, verrà nominato un medico INCARICO MEDICO DI BASEquale CTU, Consulente Medico d'Ufficio (passaggio n. 7) che visiterà il ricorrente ed esprimerà un giudizio che il giudice, inesperto in medicina, farà proprio con un provvedimento di OMOLOGA (passaggio n. 8) tipo quello che segue. 


Proc. n. _________/_______R.G.

TRIBUNALE di CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO

IL GIUDICE
Si comunichi.
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Letto il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo presentato nell’interesse di _______________
___________________, difes_ dall'avv. _______________________________;
preso atto dell’intervenuto deposito della relazione consulenziale;
rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non sono state contestate nelle forme e nei termini di legge;
ritenuto che non ricorrono le condizioni per procedere ai sensi dell’art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L’accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni indicate nell’elaborato consulenziale e, quindi, secondo le seguenti coordinate di riferimento:
PRESTAZIONE invocata: _________________________________________________________;
ESITO ACCERTAMENTO del requisito sanitario: _______________________________________________________________________________;
DECORRENZA DELL’ACCERTAMENTO: __________________________________________;

Visto l’art. 445 bis comma V c.p.c.;
alla luce delle indicate coordinate
condanna l’I.N.P.S. al pagamento in favore dell’istante delle spese del presente procedimento, spese che si liquidano in euro ____________, oltre I.V.A. e C.P.A.;
pone definitivamente a carico dell’Istituto le spese di consulenza tecnica d’ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
CASSINO, ______________________                               IL G.L.
                                                                                               Dott. Giuditta Di Cristinzi

La CTU può essere contestata (passaggio n. 7 bis) dalle parti in causa (richiedente e INPS), mentre l'omologa può essere impugnata (passaggio n. 9). 

Segue...

sabato 23 maggio 2020

ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamentoAssegno di accompagnamento 2019: importo indennità, requisiti e ...è una delle provvidenze sociali più note e richieste, forse a causa dell'età avanzata della popolazione italiana e delle invalidità che purtroppo affliggono con gli anni. Indennità di accompagnamento / Fraparentesi
Ma non se ne sa abbastanza. Molti mi chiedono, forse perchè sono stata per oltre dieci anni avvocato previdenziale convenzionato con il Patronato INAS CISL e attualmente giudice onorario della Previdenza e del Lavoro. Inas Cisl - CISL Emilia Romagna
Ebbene, l'indennità di accompagnamento  è una prestazione che viene erogata su domanda, previo accertamento delle condizioni sanitarie del richiedente dall' INPS -Istituto Nazionale Previdenza Sociale- Inps, uffici chiusi al pubblico: potenziati canali web e ...a coloro che sono stati dichiarati invalidi civili al 100%, quindi totalmente (in questo caso l'invalidità è denominata inabilità), che non sono capaci di deambulare autonomamente ovvero che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, cucinare, andare a fare la spesa, andare in farmacia o dal medico, pulire casa, ...). La misura è prevista sia per cittadini italiani che per gli stranieri (ad alcune condizioni). 
Inoltrata la domanda, l'INPS convoca a visita e concede ovvero nega il beneficio. 
In caso di rigetto, il cittadino può rivolgersi al giudice del Tribunale competente per territorio e tramite un avvocato che redigerà un particolare per cosiddetto accertamento tecnico preventivo;  
il giudice, non sapendo valutare da solo le condizioni del richiedente, nominerà un CTU, ovvero un consulente tecnico d'ufficio, un medico, che visiterà nuovamente il soggetto; scriverà una relazione, depositerà la perizia e il giudice con un provvedimento ad hoc omologherà (con un decreto di omologa) l'esito dell'accertamento sanitario, con la decorrenza accertata dal sanitario e la regolazione delle spese di giudizio
L'indennità di accompagnamento non è legata nè all'età (ne ha diritto un povero tetraplegico di 20 anni), nè al reddito (per intenderci, potrebbe prenderla anche Berlusconi).Silvio Berlusconi: la cannabis non va demonizzata, ma dico no alla ...

Dal primo gennaio del 2020 il rateo mensile ammonta a 520 euro circa, pagato per 12 ratei mensili (non c'è tredicesima).

Il nostro sistema di welfare funziona, ma speriamo di non averne mai bisogno.


“INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all'indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto."

E CONTINUANO I VIAGGI

      Altro filo conduttore della mia vita sono divenuti i viaggi.  Adoro viaggiare e cerco di farlo come posso, con Claudio, con tutta la f...