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giovedì 5 ottobre 2023

UN'INTERESSANTE, RECENTE SENTENZA IN TEMA DI ASSEGNO SOCIALE

 

  TRIBUNALE DI CASSINO

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l’anno 2017 al numero XXX, decisa alla pubblica udienza del 28 settembre 20XX, vertente

 

TRA

 

DD MM MM, XXXX, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo dall’avv. SS CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MXX (LT) alla Via XXXX n. 4,

RICORRENTE

CONTRO

 

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M.A.XX giusta procura alle liti del 21.07.20XX a rogito notaio P. CXX di Roma ed elettivamente domiciliata in Cassino alla Via Po n. 45, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto,

RESISTENTE

 

Oggetto: ricorso per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale

 

CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle dei propri scritti difensivi e dei verbali di udienza, da intendersi qui  integralmente riportate.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato in data 29.09.2017, la sig.ra DDMM si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino esponendo: di aver presentato all’INPS, in data 27.04.2016, domanda di assegno sociale; che con comunicazione del 16.05.2016 l’Inps respingeva la domanda; che, ritenendo non chiara la motivazione della reiezione del 16.05.2016, veniva inoltrata a mezzo PEC dal Patronato LXXr richiesta di riesame della pratica; che l’Inps, con comunicazione del 24.01.2017, annullava i motivi del precedente rifiuto ma non accoglieva la domanda; che in data 13.01.2017 veniva presentato ricorso al Comitato Provinciale con allegata visura catastale dei terreni/fabbricati della ricorrente e del coniuge; che in data 02.02.2017 il Comitato Provinciale respingeva tale ricorso amministrativo.

Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto alla percezione dell’assegno sociale con condanna dell’Inps al pagamento dell’assegno sociale mensile in misura piena dalla data della domanda amministrativa o da quanto ritenuto di diritto, oltre alle maggiorazioni e agli interessi legali sui ratei; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto alla percezione dell’assegno sociale in misura parziale con importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero e l’ammontare del reddito eventualmente traibile dal bene immobile, qualora fosse locato, oltre alle maggiorazioni e agli interessi legali sui ratei.

Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Alla prima udienza il Giudice concedeva termine per note.

All’udienza del 28.09.20XX, il Giudice, udita la discussione orale delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.

L’assegno sociale, previsto e regolamentato dall’art. 3 comma 6 della L. 335/1995, è un sussidio erogato dall’Inps a favore di soggetti che si trovino in una situazione economica disagiata. Viene concesso solo se ricorrono determinati requisiti tra i quali il compimento di 65 anni e 7 mesi (per le domande avanzate nel 2016 e 2017), la cittadinanza e residenza italiana, e il non superamento delle soglie annuali di reddito previste dalla legge. Tale reddito viene calcolato in modo diverso nel caso il coniuge sia coniugato oppure no.

Nel caso che ci riguarda, la ricorrente presentava ricorso avverso il mancato riconoscimento del diritto a percepire l’assegno sociale.

In particolare, la sig.ra DDMM, in data 27.06.20XX presentava all’Inps domanda di assegno sociale. Tale domanda veniva respinta dall’Inps in quanto non erano state allegate visure catastali di terreni fabbricati in ambito nazionale dei coniugi DDMM/FF. Chiedeva, pertanto, un riesame della pratica. All’esito, l’Istituto, nonostante annullasse i motivi del precedente ricorso, non accoglieva la domanda motivando che “la prestazione in oggetto ha natura assistenziale ed è rivolta a sostenere i cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e non appare rispondente a coloro che non versino in un effettivo stato di bisogno perché titolari di bene immobile diverso dalla casa di abitazione e che decidono volontariamente di tenerlo a disposizione – coniuge titolare di n. 2 appartamenti”. La sig.ra DDMM, proponeva, quindi, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, che veniva respinto stante la titolarità, da parte del coniuge, di un ulteriore immobile oltre la prima casa. Riteneva, per questo motivo, non sussistente lo stato di bisogno (poiché si è deciso volontariamente di rinunciare ad un proprio reddito pur essendo titolare di ulteriore immobile).

La stessa ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, affermava che il coniuge era effettivamente titolare di 2 appartamenti, di cui il primo adibito a prima casa, mentre il secondo concesso in comodato gratuito al figlio già dal 2009. A tal fine produceva in giudizio contratto di comodato gratuito (sottoscritto dal coniuge in favore del figlio MMM) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di FXX in data 23.05.2016 al n. XX serie 3 (all. 10), denuncia di occupazione di immobile del 08.07.2007 protocollata al Comune di MXX in data 10.07.2009 al n. XX (all. 11), nonché avviso di pagamento di tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per l’anno 2016 a nome del figlio FF MM  (all. 12).

La ricorrente, quindi, dimostrava di non ricavare/percepire alcun reddito da tale seconda abitazione intestata al coniuge, né di averne la piena disponibilità stante la presenza di un regolare contratto di comodato d’uso gratuito della stessa abitazione già dal 2009 (giusta dichiarazione di occupazione di immobile) e registrato nel 2017, nonché avviso di pagamento della TARI intestata al figlio MM.

Sul punto, l’art. 3 della L. 335/95, al comma 6, dopo aver stabilito i requisiti necessari per l’ottenimento dell’assegno sociale, dispone che “se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare . (…) L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Per quanto riguarda la concessione dell’assegno sociale, ed in particolare sulla compatibilità di altri redditi con tale trattamento pensionistico, la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 6570 del 2010, richiamata dal ricorrente, affermando, in sintesi, che in tale ipotesi non basta la mera titolarità. Secondo la Suprema Corte, infatti, ai fini della percezione dell’assegno sociale rileva l’effettiva percezione di uno o più redditi in misura tale da superare le soglie previste dalla legge e non già la mera titolarità degli stessi.

In particolare, con tale pronuncia, la Corte ha affermato che “è lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta “percezione” del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio stranamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva “percezione”, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito. (…) Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione “assistenziale” dell’assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione”.

Lo stesso Istituto, nel messaggio n. 4424 del 8.11.2017, avente ad oggetto i requisiti reddituali e i chiarimenti normativi dell’assegno social, al n. 4 specificava che l’allegato 1 alla circolare 195/2015 (come sostituito dal msg 4023/2016) alla voce “rilevanza 7: Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. n. 335/1995 e s.m.i. “riporta, tra i redditi da computare ai fini del riconoscimento della prestazione, gli “altri redditi non assoggettabili all’IRPEF”. Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all’assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di “qualsiasi natura”, dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l’effettivo stato di bisogno nell’anno a cui il reddito si riferisce. In quest’ottica, l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno a ci si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”. Dunque, anche tale circolare sembrerebbe fare riferimento, ai fini della concessione di tale prestazione, all’effettiva percezione di un reddito derivante da una seconda abitazione e non solo dalla mera titolarità.

Nel caso che ci riguarda, la ricorrente provava di non percepire alcun reddito dalla seconda abitazione di proprietà del coniuge, essendo quest’ultima stata concessa in comodato gratuito al figlio già da diversi anni.

Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, deve concludersi per l’accoglimento del presente ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. accoglie il ricorso;
  2. accerta e dichiara il diritto della sig.ra DDMM a percepire l’assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa, con maggiorazione e interessi legali sui ratei;
  3. condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite liquidate in € 800,00, oltre IVA e CPA.

Cassino,  28 settembre 2XXX

Il GOP

                                                                                                          Dott. Giuditta Di Cristinzi

 

martedì 3 ottobre 2023

UNA SENTENZA DI MERITO / OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO / VIZI / COMUNE / TESTI / CTU

 



 

 

              REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

 


Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al numero 1X8/201 R.G.A.C., 

promosso da 

D’XX, nato ad A il 2xx4, ivi residente alla Via Valle xx n. 2 - C.F. xxx4E – nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, cessata, e per esso il sig. D’xxe, nato a S () il 02xx0, residente in Axx alla Via Vxx n. 4/A, CF: xxx8, quale amministratore di sostegno del sig. D’xx, in virtù di decreto del xx016 del Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. Fxx e dall’Avv. Nxxx, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Axx alla Via G. xx n. 6,

OPPONENTE

CONTRO 

Rxx S.r.l., già Rxx xxC s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pxx,

OPPOSTA 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 

CONCLUSIONI 

Per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta 

FATTO E DIRITTO 

Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69, le cui disposizioni prevedono espressamente l’applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e, pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che con decreto ingiuntivo n. 7xx17 il Tribunale di Cassino ingiungeva al sig. D’xxxa il pagamento in favore della Rxx srl della somma di € 9.xx9,20 oltre interessi, nonché € 5x,00 per spese e accessori.

Avverso il decreto ingiuntivo, il sig. D’xxa, quale titolare della omonima ditta individuale cessata, e per esso il sig. D’xxe quale amministratore di sostegno del sig. D’xxxa, proponeva opposizione tempestiva dichiararsi la responsabilità contrattuale della Rxxx srl per inadempimento o inesatto inadempimento dell’obbligazione nonché dichiarare la legittima sospensione, da parte dell’opponente, dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento ex art. 1460 c.c. con revoca del decreto ingiuntivo n. 7xxx7 opposto; in via riconvenzionale, previa dichiarazione di inadempimento o inesatto inadempimento della Rxxx srl, disporre la riduzione del prezzo della fornitura, tenuto conto anche di quanto già versato in acconto, nonché condannare parte opposta al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00 o in diversa misura secondo liquidazione equitativa del Giudice. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.

Con comparsa di costituzione si costituiva la società Rxxc srl, contestando quanto eccepito nell’opposizione e il rigetto della stessa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Concessi i termini ex art. 183 cpc VI comma, ammessa la documentazione prodotta dalle parti, veniva espletata prova testimoniale nonché disposta ed espletata CTU.

All’udienza a trattazione scritta del 6.xx23, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini per il deposito di comparse e repliche a partire dal xx023.

Tanto premesso in fatto, si ritiene che l’opposizione non sia fondata e vada rigettata per le ragioni di cui appresso.

Il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso sulla base di fattura n. 2xx del 3xxx16  di € 11.xx9,20 con un saldo residuo di € 9.xx9,20 emessa dalla Rxx srl e afferente la fornitura di n. 9 lampioni fotovoltaici da installare presso il Comune di Vxxo. L’opponente deduceva gravi vizi di funzionamento degli stessi, tempestivamente denunciati, e di aver correttamente sospeso la propria obbligazione di pagamento, in attesa che il fornitore avesse compiutamente adempiuto all’obbligazione sul medesimo incombente (pag. 8 atto introduttivo). Proponeva domanda riconvenzionale al fine di chiedere la riduzione del prezzo stante l’assoluta inservibilità, rectius, dannosità del materiale fornito (pag. 11 atto introduttivo) nonché il risarcimento del danno patito. L’opposta società, nei propri scritti difensivi, riteneva che i pali fotovoltaici forniti all’opponente fossero privi di vizi di produzione e che l’eventuale difetto di funzionamento di alcuni di essi fosse dovuto esclusivamente alla condotta del sig. D’xx, il quale si era occupato della loro installazione e posa in opera in modo imperito e non a regola d’arte (p. 5 comparsa conclusionale opposta). Ciò era confermato dai testi escussi, sig. Axxlli e sig. Mxxni. In particolare, il sig. Bxx MXo, dipendente della società opposta, riferiva di aver effettuato un sopralluogo in Vxxo alla Via CXlle xx ove erano stati installati pali fotovoltaici per l’illuminazione stradale al fine di verificare il funzionamento di uno di essi rilevando una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che ne aveva determinato il malfunzionamento. Asseriva l’avvenuta sostituzione, a cura del sig. D’xx, di pezzi di ricambio già inviati nonché l’errato posizionamento di alcuni dei lampioni (in data 14.xx7 io, con il collega Axxlli, a seguito di comunicazione di malfunzionamento inoltrata alla Società Rxxi, ci siamo recati in xx in via ColXe xx ove vi erano delle installazioni di pali fotovoltaici per l’illuminazione stradale, per verificare il funzionamento di uno dei pali fotovoltaici. ... Durante il sopralluogo, saluti sulla piattaforma, abbiamo notato una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che aveva determinato il malfunzionamento del modulo fotovoltaico stesso, in quanto non produceva energia. Dal nostro sopralluogo è emerso che il D’xx aveva già provveduto a montare pezzi di ricambio inviati, per cui abbiamo constatato che era rotto il modulo, che non rientrava nei pezzi di ricambio già inviati.uno dei pali fotovoltaici, in particolare era circondato da alberi di alto fusto che impedivano l’accesso alla luce solare per far funzionare il modulo. … abbiamo verificato, durante il sopralluogo, che alcuni dei pali fotovoltaici erano stati posizionati in modo che ricevessero la luce o solo di mattina o solo di pomeriggio, perché erano posizionati nei pressi di alberi di alto fusto che faceva ombra. … tranne il palo di cui al primo capo della presente testimonianza, tutti gli altri pali si presentavano integri e senza segni di rottura).

Ad ogni buon conto, si rendeva necessaria CTU tesa ad accertare l’assenza di difetti originari e di produzione dei lampioni, nonché a verificare che l’eventuale malfunzionamento degli stessi fosse imputabile al loro non ottimale posizionamento.

Il CTU, Ing. Lxx, procedeva ad un sopralluogo dei pali fotovoltaici installati in via CXlle xx rilevando la loro corretta installazione ad eccezione di un palo installato in una traversa della suindicata via, in ombra.

Accertava, quindi, il corretto posizionamento dei rimanenti pali evidenziando la non corretta esposizione solo di un palo situato in via Mxxxga, per essere esposto a nord e rilevava che tutti i pannelli apparivano in ottimo stato.

Riteneva che i malfunzionamenti lamentati durante le fasi di montaggio o nei primi periodi di funzionamento fossero stati risolti con le manutenzioni effettuate.

All’uopo, chiedeva al Comune di xx il rapporto sulle manutenzioni effettuate sui pali fotovoltaici e nel proprio elaborato riportava la risposta dell’Ente Comunale ovvero manutenzione consistente in sostituzione di due batterie al palo fotovoltaico in Via Vxxni e sostituzione della scheda elettronica sul palo di Via xxella (nel 20x9) e sostituzione cavo di alimentazione tra la lampada e la centralina di un palo di Via CXlle xxo (nel 2xx2).

Concludeva confermando il funzionamento dei pali fotovoltaici (Questo rapporto di manutenzioni effettuate sostanzialmente conferma il funzionamento dei pali fotovoltaici forniti).

Dunque, il CTU rilevava l’errato posizionamento di due pali in quanto collocati, il primo, in una traversa di via CXlle xx e l’altro in Via Mxxa, nonché il corretto funzionamento dei pali fotovoltaici a seguito di manutenzioni effettuate.

Ad ogni buon conto, si osserva che tali interventi di manutenzione ad opera dell’Ente Comunale venivano effettuati nel 2019 e nel 2022, a distanza di oltre tre anni dalla installazione dei predetti lampioni e non nell’immediato, attese le asserite proteste sollevate dagli abitanti delle zone rimaste “al buio”.

Seppur l’Ing. xxi nel proprio elaborato attestava il loro corretto funzionamento, non accertava eventuali difetti originari e di produzione.

Dunque, nel caso che ci occupa, parte opposta attraverso i testi escussi forniva ampia prova circa l’assenza di difetti o vizi di produzione nella fornitura effettuata. Al riguardo, il teste Bxx evidenziava l’avvenuta installazione di pezzi di ricambio da parte del D’xxx (abbiamo notato una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che aveva determinato il malfunzionamento del modulo fotovoltaico stesso … dal nostro sopralluogo è emerso che il D’xx aveva già provveduto a montare pezzi di ricambio inviati, per cui abbiamo constatato che era rotto il modulo, che non rientrava nei pezzi di ricambio già inviati).

Al contrario, l’opponente sig. D’xx non provava in alcun modo che i lampioni installati presentassero vizi e difetti di produzione, pur avendoli evidenziati al punto 3) del proprio atto introduttivo e consistenti in a) accensione non sincronizzata; b) accensione non corretta in quanto non coincidente con l’intervallo luce-buio; c) ritardo nell’accensione.

L’unico teste escusso di parte opponente, sig. Bxxli GXXi, a conoscenza dei fatti di causa per abitare presso il luogo di installazione dei lampioni, affermava la mancata accensione degli stessi, ma si rivelava inattendibile nell’individuare il momento in cui gli stessi avevano iniziato a funzionare correttamente (fin da quando furono installati i lampioni non si accendevano, i lampioni furono installati nel 2XX6 ma solo da poco tempo si accendono, non so dire da quanto).

Né l’opponente provvedeva a citare altri abitanti del luogo ove insistevano i lampioni montati o gli amministratori comunali, la cui escussione sarebbe stata sicuramente utile al fine di comprendere il malfunzionamento o meno degli stessi. Al riguardo, nel punto 9) del proprio atto introduttivo deduceva di aver denunciato tale increscioso stato di cose chiedendo un immediato intervento idoneo ad eliminare definitivamente tutti i vizi afferenti la fornitura dei lampioni de quibus, attese le proteste sollevate, tra l’altro, dagli abitanti e dagli amministratori del Comune di xx.

Ciò posto, relativamente all’onere della prova, in caso di vizi del bene, la Cassazione Civile, da ultimo con la pronuncia n. 14895/2023, interveniva a confermare il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 11748/2019 (richiamata dall’opposta nei propri scritti difensivi) affermando l’onere del compratore di provare l’esistenza di vizi (La sentenza sempre delle Sezioni Unite 3 maggio 2019 n. 11748, che nella materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia. Con la conseguenza che per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.)

Per tali motivi, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la presente opposizione non meriti di essere accolta, stante la mancanza di prova da parte dell’opponente in ordine alla sussistenza di vizi afferenti la fornitura ricevuta. Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va confermato nella sua interezza.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 

P.  Q.  M. 

Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:

-          Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 7x/xx7 emesso dal Tribunale di Cassino il xx.xx.201x;

-          condanna la parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € x.077,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

-          pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Cassino, 21 xx 2023                    

Il GOT

Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi 


    

 

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

Sono un got, un giudice onorario di tribunale (non amo l'appellativo postumo di gop, giudice onorario di pace), dal 2002. 

Sono un lavoratore a nero dello stato italiano, un professionista sfruttato, un avvocato orfano, un giurista che conosce di cause e fa giustizia emettendo decreti, ordinanze e sentenze esattamente, salvo che per competenze diverse e superiori, come i magistrati professionali o di carriera, ovvero coloro che hanno superato un concorso per esami e non per titoli come me. 

Finora, in futuro vedremo, lo stato si è servito di me e dei miei colleghi per smaltire il contenzioso, per decidere valanghe di procedimenti, alla modica spesa di 98 euro lordi a udienza. (Ma ci è stato vietato fare più di due udienze a settimana per non gravare sui conti pubblici. Vedremo d'ora innanzi). 

Io non ho goduto di maternità, malattia, ferie, contributi per la pensione. Perchè l'ho fatto? Beh, questa è un'altra storia e comunque sono fatti miei.

Ebbene, hanno tentato tutti o quasi di fare una riforma che ci desse diverso riconoscimento e inquadramento, da Mastella a Orlando. 

Finchè non ci ha pensato il giudice costituzionale e ministro Cartabia. 

Con la sua riforma ha stabilito che noi poveri magistrati onorari, in carica da chissà quanto tempo, con esperienza spesso più che ventennale, per essere legittimati a continuare, dovessimo fare una sorta di esame

Ed ecco che, con nota prot. x del tribunale di y del 21 settembre 2023, in seno alla procedura di conferma nell'incarico, sono stata convocata a sostenere la prova orale domani alle ore 15.00 presso il tribunale, aula gip. 

Sono arrabbiata, stufa e stanca. 

Mi domando: e se non superassi l'esame, se venissi delegittimata a posteriori, come la metterebbe lo stato italiano con i cittadini e con le centinaia e centinaia di provvedimenti che ho emesso?

Che ho emesso in virtù di una laurea in giurisprudenza conseguita in un ateneo pubblico, l'Università La Sapienza di Roma, del superamento del concorso pubblico per avvocato, rectius, procuratore legale, dell'anzianità di iscrizione ed esercizio come avvocato, della domanda e della nomina (per titoli) fattami dal CSM. 

Voglio dire, in sostanza, che non sono un'abusiva, non sono un'impostora, non sono un'ignorante giuridica. 

Eppure, dopo 21 anni di servizio, domani dovrò essere esaminata da una commissione composta da un magistrato "di serie A", un procuratore "di serie A" e un avvocato al quale potrei aver fatto perdere una causa tre giorni fa. 

Complimenti allo stato italiano!

Non credo che cose simili accadano altrove in Europa, Europa che minaccia da tempo sanzioni invano.


giovedì 21 settembre 2023

La mia giornata

 Quella di oggi è stata una giornata intensa come spesso accade. 

Mi sono risvegliata con Claudio che, dolcissimo, mi ha portato il caffè macchiato a letto. 

Lo amo da morire da trent'anni. 


Sono scesa giù e ho fatto colazione con latte e caffè freddo e cereali, mentre Alfonsino


mi faceva le coccole.

Mi sono preparata con cura  indossando un abito vintage di seta pura, bianco e azzurro pervinca,  a righe e fiori. Sarebbe tanto piaciuto a mamma che me lo aveva comprato 39 anni fa!

Ho messo su una cintura di pelle bianca di Gucci, scarpe chanel bianche di ecopelle finto Gucci, collana con pietre bianche e staffe tipo Gucci. 

Elegance is an attitude

Sono andata in auto a Cassino. Ho fatto udienza. Il geometra G.A., che ho nominato CTU in una causa, mi ha offerto un caffè al bar. Più tardi ho fatto una seconda pausa al Richard con le mie amiche e colleghe Raffa e Rosanna. Ho preso un cappuccino deca e delattosato. Sono rientrata in tribunale e ho terminato la mia udienza civile senza troppi intoppi. 

Sono andata dalla mia psicologa a cercare di dipanare la matassa...  Difficile. 

Sono rientrata a Venafro, mi sono fermata al cimitero da mamma. Ho spazzato a terra la cappella e ho pianto, ho accarezzato la lapide e ho parlato con lei, con tutti loro...

Sono scesa e ho seminato foglioline di piante grasse di facile ripresa nelle ciotole trascurate del viale del cimitero, le ho pulite un po' dal fogliame e sono andata a casa. 

Claudio era già uscito. Mi aveva lasciato del riso lesso e degli spinaci. Magro pranzo. Mi aveva comprato l'acqua minerale gasata e me ne ha fatto trovare una bottiglia sulla tavola e una sulla scrivania. Cavolo, quest'uomo non me lo dice ma mi ama!

Ho mangiato e salutato Alfonsino birichino, ho fatto qualche servizietto e sono andata a casa di mamma dove l'ho pianta e pensata ancora. Ho fatto altri servizi. Dovrò gestire e svuotare casa ma mi fa troppo male. 

Non ci posso credere che mi ha lasciata, che si è fatta sopraffare dalla vecchiaia, dalla stanchezza, dalla malattia e dalla morte. Ci eravamo promesse di morire insieme. Cazzo. 

Sono venuta allo studio, dove sto ancora, alle 21.48. 

Ho fatto cose, visto le mail, telefonato, letto, scritto una pec, sistemato. Dalle 20 circa ho studiato un po' per l'esame di conferma GOT: cosa orribile, dover fare un esame dopo aver fatto questo lavoro ibrido e mal pagato per 21 lunghi anni. 

Ho chattato con le amiche, dovevamo uscire ma è andata buca. Claudio è andato a fare spinning e poi a cena fuori. Sono sola. Andrò a casa, cenerò, frugalmente e forse guarderò su Sky una puntata della serie Domina, suggeritami da Marianna Fiorillo. Mi piace. Intrighi e storia, mia grande passione. 

Andrò a letto stanca ma serena,  in fondo soddisfatta. Vorrei sentire Pietro e vorrei poter andare adesso a salutare mamma, prima di andar via, come ho sempre fatto, ogni sera da quando mi sono sposata. Mamma cara mia


giovedì 14 settembre 2023

GIORNATA INTENSA e varia

 Oggi giornata intensissima. 





Sono partita dalla mia casa al mare, il mio buen retiro, ove mi tratterrò a oltranza finché il tempo consente, e sono andata in Tribunale dove faccio il GOT (giudice onorario di tribunale). 

Oggi ho avuto udienza civile e ho dovuto sentire diversi testi. Sono stata talmente indaffarata che non ho potuto fare una pausa con le mie care colleghe Raffaella e Rosanna, tantè che loro sono uscite e mi hanno portato su caffè e un pezzetto di cornetto. Le adoro. 

Al termine ho fatto qualche commissione a Cassino, città dove esercito l'ufficio dal 2002 (quando ho iniziato ero una ragazza, da giorni incinta del mio terzo figlio, senza saperlo!) e sono rientrata a casa dove Claudio, cane e gatto mi aspettavano impazienti.

Il mio maritino mi aveva preparato una (non troppo buona) pasta e piselli che tuttavia ho divorato. 

Accudite le bestie, siamo andati insieme al bar come d'abitudine, a prendere un caffè, dopodiché mi sono immersa nel lavoro allo studio: ho sciolto riserve, fatto una sentenza, fatto conti e evaso molto altro lavoro. E sono ancora qui per non abbandonare il mio blog neanche per un giorno.

Ora sono davvero stanca e mi accingo a rientrare a casa dove Claudio arrostirà una bistecca che mangeremo con un buon bicchiere di vino. 

Sono grata!

lunedì 4 settembre 2023

#LUNEDI #SETTEMBRE #MARE #LAVORO #MELONI #CERNOBIO #FORUM #CALISTHENICS #MONZA #GRANPREMIO #PARCO #RIZA #MORELLI #GOT #ESAME #CONFERMA

Lunedì

Sola nella mia casa al mare.

Intanto tutto riparte, è settembre

PARCO RECILLOSCAURI MINTURNO




Ho avuto contatti con il tribunale e corretto un provvedimento; ho aperto un ticket per assistenza tecnica e preso appuntamento per il 7 settembre, giorno della prima udienza della ripresa,  quando davvero la solita vita riprenderà.

Ma intanto ancora relax e dimensione sospesa.

Ho acceso la tv e ha ascoltato le notizie. La Meloni non è andata a Cernobbio al Forum Ambrosetti ma a Monza per il Gran Premio di Formula 1. Anche mio figlio Pietro. 

Ho fatto la mia solita colazione salutare a base di cereali, frutta secca e yogurt poi sono uscita, così in pigiama com'ero ma tanto qui al mare tutto è concesso, e sono andata nel vicino parco Pappa a recuperare un  costume perso da una mia amica rientrata a Caserta ieri. In realtà il costume,  più che perso, era  volato giù dal balcone.

Poi ho indossato brassiere, leggins e scarpette da ginnastica e sono uscita per fare una bellissima passeggiata sul lungomare






Mi sono fermata





a un  chioschetto  a prendere un caffè e lì ho suscitato le spontanee confidenze del barista che da poco ha perso la mamma. Gli si sono riempiti gli occhi di lacrime. Mi ha confessato di soffrire d'ansia e io gli ho consigliato di fare respirazione e meditazione; poi sono andata sorridendo intimamente per questi miei approcci così semplici, così familiari, così spontanei.

Sono arrivata al Parco Recillo e ho approfittato dell’attrezzatura calisthenics, bellissima e da poco installata,  per fare un po' di movimento; mi sento arrugginita dopo due mesi di torpore sul lettino della spiaggia.

Parco Recillo è un polmone verde di fronte al mare con un ampia gradinata, un grosso spazio dedicato agli attrezzi verde spontaneo, prato naturale, aria buona.

Mentre facevo gli esercizi, ho ascoltato Riza  di Morelli con le cuffiette; ne ricavo sempre buoni spunti per stare meglio, così come dalle riviste RIZA PSICOSOMATICA e RIZA RELAX cui sono abbonata. Al termine mi sono lavata le mani, ho preso un sorso d'acqua dalla fontanina e sono rientrata a casa per continuare la mia giornata  al mare.


Sto bene. 

Sento la solitudine, penso a mamma continuamente, mi manca, mi sento in colpa. E' un vuoto incolmabile. 

Penso ai miei figli a Milano, Bologna e Roma; penso a Claudio, così radicato a Venafro. 

Penso all'esame che devo fare per la mia conferma GOT, ne sono spaventata, penso al dover studiare e a scrivere, ai miei blog, a cercare assistenza per migliorarli, penso alla casa a Bologna, alla ristrutturazione, alla casa di mamma da sistemare e chiudere, all'idea di un negozio di usato, alle mie mille passioni, al ballo ad esempio, a come realizzarmi sempre di più e a placare il mio eterno rimuginìo mentale. 

Sono complicata e un po' stanca di vivere con me (!), non sono una persona facile. 

mercoledì 15 luglio 2020

DOPOLAVORO ...MARITTIMO

Ieri ho lavorato tutto il giorno. Dopo l'udienza mi sono trattenuta in Tribunale fin dopo le 18. Ho macinato decine e decine di fascicoli, poi anziché rientrare a Venafro, sono andata a casa a Scauri 🌊, trovandomi quasi a metà strada. Non è una gran  🏠casa la mia, non è una villa 🏡, nè un attico in un posto lussuoso,  è solo un pied-à-terre dono della mia adorata 👩mamma. E' il mio rifiugio solitario, il mio buen retiro, in cui stare da sola o con i pochi graditi abitanti del mio cuore ❤ ,  a scrivere e a leggere, a passeggiare, a prendere il ☀sole, a riposare, a 💆meditare. 


Ebbene, ero così stanca da arrivare, svestirmi velocemente, mettere il costume e correre🏃💨 in 🌊☀spiaggia a godermi  il 🌅tramonto e fare una passeggiata con i piedi nell'acqua. 
Arrivo, saluto i conoscenti con garbo, rispondo fugacemente a qualche domanda e dico di essere stanchissima, di essere stata in tribunale fino a poco prima.

In effetti, il nostro lavoro in questo periodo è complesso. Sono iniziate da poco le udienze, che dobbiamo tenere  in situazione protetta, trattando una causa per volta, fissando gli orari, rigorosamente con la mascherina e lo schermo di plexiglass e senza azionare l'aria condizionata che non è stata ancora sanificata. 
Tutto ciò stressa e mette una tensione supplementare a quella ordinaria del lavoro. Ad ogni modo, nonostante la chiara premessa, vengo immediatamente precettata da un tipo volgare che incurante di tutto, comincia a parlare di una sua questione legale assai incresciosa, chiedendomi ogni sorta di parere. 
Ma che parere si può dare se "non si vedono" le carte? Forse voleva essere solo uno sfogo e ci sta, ma era evidente che non fosse il momento giusto. Ho cercato a lungo di disimpegnarmi, ma la piovra umana mi attanagliava a sé tenendo banco con una serie  di parole in libertà, di domande, di sfoghi, di critiche, di improbabili ricostruzioni.
Per queste cose gli avvocati ricevono a studio, a meno che non si tratti di amici veri. Ma succede, succede spesso. 

Secondo voi che ho risposto? 

lunedì 8 giugno 2020

INVALIDITA' CIVILE

In parole povere...

I cittadini italiani (ma anche gli stranieri) possono essere affetti da varie patologie che li invalidano, che rendono più complessa la loro vita. 
L'ordinamento italiano (ovvero quella branca denominata WELFARE con un anglicismo o previdenza sociale in italiano corretto) riconosce e tutela questi stati, come un buon padre di famiglia. 
(Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere»Principi generali: La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro). Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello StatoMutilati e invalidi civili: Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età. Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992. Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).(Fonte www.INPS.it)
La persona in difficoltà può recarsi dal proprio medico di base Medico di medicina generale(passaggio n. 1) e chiedere una certificazione del proprio stato e una richiesta, ormai telematica (passaggio n. 2) di riconoscimento delle proprie condizioni all'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Bonus 600 euro, Inps: pin semplificato per fare domanda | Il Reporter

Inoltrata la domanda, il ricorrente viene convocato a visita presso l'INPS (passaggio n. 3).CHI E' CONSIDERATO INVALIDO CIVILE? - Disabili.com
Dopo qualche tempo, il richiedente riceve comunicazione dell'esito della visita espresso in un verbale (passaggio n. 4). 
Se l'esito è soddisfacente, nulla quaestio: l'invalido riceverà la prestazione prevista. 
Se l'esito non soddisfa, l'istante si recherà presso un patronato (passaggio n. 5) che affiderà la "pratica" al proprio avvocato convenzionato (sono stata per anni avvocato convenzionato dell'INAS CISL di Isernia,Patronato INAS - NoiCISL adesso sono invece giudice previdenziale a Cassino).Tribunale di Cassino - interno28

Oggi in sicurezza con plexiglass, guanti e mascherina


L'avvocatoAvvocato: di che genere è quello che vince più cause? | Il Blog ...presenterà dinanzi al giudice AVVOSTRATO - Cambio di TOGA visto da CALAMANDREI - Superbia dell ...competente un ricorso per ATP, Accertamento Tecnico Preventivo (passaggio n. 6). 
In sede giudiziaria, verrà nominato un medico INCARICO MEDICO DI BASEquale CTU, Consulente Medico d'Ufficio (passaggio n. 7) che visiterà il ricorrente ed esprimerà un giudizio che il giudice, inesperto in medicina, farà proprio con un provvedimento di OMOLOGA (passaggio n. 8) tipo quello che segue. 


Proc. n. _________/_______R.G.

TRIBUNALE di CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO

IL GIUDICE
Si comunichi.
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Letto il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo presentato nell’interesse di _______________
___________________, difes_ dall'avv. _______________________________;
preso atto dell’intervenuto deposito della relazione consulenziale;
rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non sono state contestate nelle forme e nei termini di legge;
ritenuto che non ricorrono le condizioni per procedere ai sensi dell’art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L’accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni indicate nell’elaborato consulenziale e, quindi, secondo le seguenti coordinate di riferimento:
PRESTAZIONE invocata: _________________________________________________________;
ESITO ACCERTAMENTO del requisito sanitario: _______________________________________________________________________________;
DECORRENZA DELL’ACCERTAMENTO: __________________________________________;

Visto l’art. 445 bis comma V c.p.c.;
alla luce delle indicate coordinate
condanna l’I.N.P.S. al pagamento in favore dell’istante delle spese del presente procedimento, spese che si liquidano in euro ____________, oltre I.V.A. e C.P.A.;
pone definitivamente a carico dell’Istituto le spese di consulenza tecnica d’ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
CASSINO, ______________________                               IL G.L.
                                                                                               Dott. Giuditta Di Cristinzi

La CTU può essere contestata (passaggio n. 7 bis) dalle parti in causa (richiedente e INPS), mentre l'omologa può essere impugnata (passaggio n. 9). 

Segue...

E CONTINUANO I VIAGGI

      Altro filo conduttore della mia vita sono divenuti i viaggi.  Adoro viaggiare e cerco di farlo come posso, con Claudio, con tutta la f...