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sabato 28 dicembre 2019

Viaggio di Natale

Abbiamo continuato a camminare a piedi  per chilometri e chilometri su stradine in salita fino a la Graça, La terrazza col miglior  belvedere sui tetti della città delimitata dell'oceano. Abbiamo preso un caffè al tramonto, rosa e arancio, e  siamo tornati scendendo ripide scalette tra muri decorati di graffiti.
Breve pausa ristoratrice e via di nuovo fino a Miradouro dove abbiamo mangiato, all'aperto, nonostante la stagione e l'ora, baccalà in tutte le salse.

Ricordo

Oggi, nel 1902, nasceva mio nonno, Camillo Greco, un grand' uomo, semplice, povero, presto orfano di padre, con pochi studi (solo fino alla "sesta"), ma di grande ingegno, di grande intelligenza, di grande forza di volontà.  Grazie a lui e al suo pallino per gli affari, generazioni di benessere. Eterno riposo, nonno mio amatissimo.

venerdì 27 dicembre 2019

Viaggio di Natale Parte seconda

Siamo atterrati a Lisbona con un po' di ritardo. Giornata tersa e tiepida. Fortunati! Abbiamo preso la metro, linea Rossa, e siamo arrivati a San Sebastian, abbiamo cambiato linea e con quella Azzurra (a Lisbona ce ne sono 4) siamo  arrivati ad Avenida, nel cuore della città, su una strada, un'Avenida appunto,  piena di boutiques eleganti, da Gucci a Louis Vitton e oltre. Abbiamo preso possesso del nostro appartamento, lasciato i bagagli e ci siamo subito immersi in un gomitolo di strade e sali scendi. Sì, perché Lisbona si sviluppa su 7 colli come Roma ed piena di discese e salite, tutte in san pietrini, molto spesso bicolore. Abbiamo mangiato in un ristorante modesto a base di pesce. Io ho preso la zuppa del giorno e un'ottima seppia arrosto con verdure. Buono  il vino portoghese e accettabile il prezzo. Qui la vita è meno cara. Tutto costa meno. Abbiamo camminato molto e in salita fino all'Alfama, cuore del centro storico.  Abbiamo visitato en passant il Miradouro de santa Lucia, un belvedere panoramico sul fiume Tago, la cattedrale, la chiesa e la casa di Sant'Antonio e il sito del castello, tutt'intorno abitato. I ragazzi hanno assaggiato delle ottime frittelle di baccalà con cuore fuso di formaggio di capra, le famose pasteis de bachalau.
Poi abbiamo raggiunto la terrazza de la Graça con un panorama meraviglioso sui tetti della città, abbiamo sorseggiato un caffè e siamo scesi attraverso vicoli e scale interamente decorate con graffiti. Alessandro si è scatenato con le fotografie. Poi Pietro ha cominciato a sentirsi poco bene per la febbre. Lo abbiamo riaccompagnato a casa e noi siamo andati a cenare in centro, all'aperto (ottima la temperatura. Baccalà in tutte le salse, io l'ho preso con cipolle e uovo strapazzato, innaffiato da sangria "tinta". La prima giornata, gradevole, intensa e
stancante, si è chiusa così.

giovedì 26 dicembre 2019

Viaggio di Natale

Dopo le abbuffate natalizie, finalmente in viaggio con tutta la famiglia, cioè con la mia allegra brigata di marito e figli. Questa volta abbiamo scelto di visitare Lisbona perché i ragazzi non  ci sono mai stati. Stiamo per partire con un volo Ryanair, comodissimo da Napoli, che per noi è davvero agevole  da raggiungere. Lauta colazione fatta  a casa, viaggio, parcheggio, un buon caffè in aeroporto e via. 

A dopo per gli aggiornamenti.
Cos'è Natale? Alba del nuovo anno, momento di bilanci, valutazioni, intenzioni, desiderio di doni e bontà, di riscontri, di stare con chi più si ama, di fare scorpacciate di cose buone e di dolci più zuccherini che mai, a volte per indorare qualche pillola amare da buttare giù. Natale è scambiarsi auguri un po' retorici, un po' sinceri ed è il momento di farli a se stessi, è il giorno della speranza che la vita migliori, dell'incanto di luci, stelle, suoni, della natività del Re dei Re in una grotta, di pacchi, fiocchi, baci, inviti, riflessioni. Auguri a tutti!

venerdì 6 dicembre 2019

SEMPRE A MAMMA


MAMMA ASPETTA


Mamma aspetta,
non andare,
non sono pronta,
non lo sarò mai.
Fammi essere ancora figlia,
fammi sentire ancora amata
incondizionatamente,
come dicevi tu
incommensurabilmente
Fammi sentire protetta e pensata,
piccola e piena
Dammi ancora le tue premure infinite
Fammi sentire ancora che c'è
chi pensa e fa per me
Fammi avere  le spalle protette
Fammi sentire compresa
scusata giustificata
per ogni cosa, sopra ogni cosa,
nonostante tutto.
Non sono pronta, no
aspetta, non andare
Fammi crescere ancora,
fammi sentire la bimba coccolata,
un po’ viziata,
la  ragazza spronata e controllata,
la giovane sposa assecondata,
guidata, incoraggiata.
Prendimi per mano,
usciamo ancora insieme
Decidi tu,
andiamo di nuovo  al mercato,
la mattina presto, il sabato,
prima di entrare a scuola
Comprami le cose più belle,
anche quelle che non ho il coraggio
di volere o  di chiedere.
Paga tu, chi lo farà per me?
Dammi i tuoi consigli
Dimmi come si cucina
Stira per me con maestria
Dimmi come si smacchiano
le tovaglie che hai ricamato tu
Cucinami ancora il contorno per cena
Pensaci tu a far studiare i ragazzi
Andiamo ancora insieme al mare,
accompagnami  a Sant'Elena,
a ballare il pomeriggio
perché mi piace ancora
e senza te no, non lo faccio più
Pensa tu a tutte le case e a tutte le cose
Comprami  la macchina nuova,
solo tu lo puoi fare,
solo tu lo vuoi fare.
Rammenda i calzini
Vieni a casa mia
o accoglimi da te, senza severità,
senza il rimprovero negli occhi.
Mamma aspetta, resta ancora
Non andare, no
Vigila, consiglia, ascolta,
proteggi, parla, sostieni.
E amami, amami  ancora




















                                                        Venafro, novembre 2019



mercoledì 16 ottobre 2019

Se qualcuno dona un fiore...

Risultati immagini per uno uomo che dona una rosa a una donna immagineOggi ho casualmente assistito a una scena molto bella, che è stata per me spunto di riflessione.
Fuori dal tribunale di Cassino dove lavoro, sulle scale, un uomo ha preso una bella rosa rossa ben confezionata dalle mani di una persona e l'ha porta ad una donna. Questa ho guardato la rosa, ne ha sentito il profumo e ha detto: "Ci dovevamo separare per avere un fiore. Grazie".
Ho intuito che i due avessero appena avuto un'udienza dal presidente per la separazione legale e che il marito, nonostante ciò, avesse voluto regalare un fiore alla moglie,  non per riconquistarla (quando si finisce in tribunale i giochi sono fatti), ma per testimoniarle affetto e gratitudine, forse per i bei momenti passati insieme o  per i sogni giovanili condivisi e poi infranti o  per i figli avuti. 
Insomma un bel gesto di "integrazione", di riconciliazione col passato, di riconoscenza e riconoscimento insieme. 
Credo che cose così, del tutto gratuite e spontanee,  facciano bene al cuore di chi  le fa e di chi  le riceve. 

giovedì 26 settembre 2019

A volte prende la malinconia e scappa qualche lacrimuccia e non si sa bene perché. Il cuore spesso fa i capricci, ad ogni età.

I PICCOLI E I GRANDI DELLA TERRA

I media ci bersagliano di notizie di ogni tipo: l'alternarsi dei governi e delle alleanze in Italia; i 5S imparentati prima con Salvini (un'unione contro natura secondo me), ora col Partito Democratico capeggiato da uno Zingaretti che non ha il carisma del fratello "Montalbano"; Renzi che incassa due ministri e un sottosegretario e poi se ne va a fare Italia Viva (ma non doveva andarsene dopo il famoso referendum, non doveva abbandonare la politica? Questa parola mancata per me da sola è motivo per disistimarlo); l'economia francese che tira piu di quella tedesca, stranamente; gli inglesi che non sanno più che fare per uscire dall'Europa (questa faccenda della Brexit è una buona ghigliottina, prima ha fatto cadere Camerum e May, poi ha indotto Johnson a far chiudere il parlamento con l'avallo della regina, provvedimento bollato come illegittimo in seguito da una vecchietta, un magistrato di polso della Corte Suprema); lo speaker della camera inglese che indossa cravatte improbabili e sgiargianti e urla dalla sua postazione come recitasse uno strato antico rituale; Trump che strilla in tutte le direzioni e di fatto ha cominciato la nuova campagna elettorale mentre richiedono il suo l'empeachment; Greta che viaggia per il mondo bacchettando i grandi della terra contro l'inquinamento globale e il rischio più che concreto di innalzamento del clima (il nostro Monte Bianco a Courmayer si sta sciogliendo), ...
E noi stiamo qui, attoniti, a guardare, ad ascoltare, a cercare di capire e  ad aspettare che i grandi della terra decidano per noi sulle cose essenziali della vita.

mercoledì 25 settembre 2019

CURRICULUM VITAE


CURRICULUM  VITAE

Mi chiamo Giuditta Di Cristinzi.
Sono nata il 07.02.1967, nel Molise, precisamente a Venafro (IS), paese in cui vivo e lavoro.
Figlia di genitori severi e prebellici (Titina -1928  e Sandro -1919/1994, insegnanti di scuola, opprimenti, esemplari, magnifici), sono l’ultima di quattro figli. 
Sono sposata con Claudio, dal 06.07.1996 e ho tre magnifici figli maschi: Pietro (1998), Alessandro (2001) e Claudio Maria (2003).

Ho sempre studiato con buon profitto scolastico.

Ho conseguito con passione la  maturità classica nel liceo del mio paese e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con tesi sulla Laicità dello Stato Italiano.
Ho frequentato la scuola notarile del Presidente Guido Capozzi a Napoli.
Dopo i prescritti bienni di pratica notarile e forense, sono diventata avvocato, superando il concorso nel 1995-1996.
Ho tenuto lezioni di Tecnica Tributaria  per il Consorzio Universitario di Isernia (a.a. 1995-1996).
Esercito l’attività forense (presso il Foro di Isernia), già avvocato previdenziale convenzionato con il Patronato INAS CISL (dal 2002-3).
Dal 2002 sono Giudice Onorario presso il Tribunale di Cassino (FR), attualmente (dal 2012) come giudice del lavoro e della previdenza.
Nel corso del 2008, ho tenuto lezioni di Diritto del Lavoro nell’ambito del Corso Regionale per Consigliere di Parità.
Sono mediatore civile.
Sono stata candidata alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche di febbraio 2013  per la circoscrizione Molise.

Scrivo da sempre per hobby. Vorrei farlo per mestiere.
Ho pubblicato:
- POESIE (ISBN 88-7355-510-1), nel 2003, LIBROITALIANO Editore;
- FIORI DI MAGGIO (ISBN 88-7865-461-2), nel 2007, LIBROITALIANO Editore;
- GENTE DEL SUD (ISBN 978-88-97930-00-6), nel 2012, Edizioni Eva;
- FILASTROCCHE PER UN ANNO (ISBN 978-88-96028-82-7), nel 2012, Edizioni Eva;
- SOLO UNA DONNA (ISBN  978-88-591.2696-6), nel 2015, ALETTI Editore;
- IL CASO DI ROCCAVENTOSA (ISBN 978-88-6740-818-4), nel 2016, Robin Edizioni, con menzione di merito, sezione opera di narrativa inedita, Primo Premio Salvatore Quasimodo 2015;
- STRAGE D’ANIME, nel 2017, L’ERUDITA - Giulio Perrone Editore di Roma, con diploma di merito premio AlberoAndronico 2015, segnalazione di merito silloge inedita premio IL CONVIVIO “Pietro Carrera” 2015, menzione di merito premio Quasimodo 2015.

Sono curatrice dell’opera giuridica Concorsi Teoria e Quiz per il Concorso per Navigator presso l’ANPAL NDL CONCORSI, codice ISBN 978 88 3358 119 4, 880 pagine, Marzo 2019.

Per qualche anno ho scritto su un blog di mia creazione dal titolo TIRA E… molla, con lo pseudonimo di Titti Greco.
In occasione della candidatura politica, ho aperto un nuovo blog che si chiama semplicemente GIUDITTA DI CRISTINZI, sottotitolo Solo una donna, www.giudittadicristinzi.blogspot.com, sul quale scrivo –ormai- più frequentemente.

Ho nel cassetto:
SE NASCERAI, racconto lungo/romanzo breve sul tema della maternità e dell’aborto, scritto in occasione della mia terza gravidanza; PETALI  e zanzare, silloge poetica.
Sto lavorando a svariate cose:
- CACCIA A VOLPE ROSSA, romanzo, spy story;
- IL VIAGGIO, romanzo psicologico;
- E IN MEZZO L’EQUATORE, romanzo;
- DIARIO DI UNA MAMMA FELICE, sensazioni, indicazioni, consigli di una moderna mamma ter;
- CENTO ed 1 LETTERE D’AMORE, romanzo “epistolare”;
- L’EREDE, romanzo;
- GRANI DI SALE, raccolta di proverbi dialettali e non;
- BELLESSERE E BENESSERE, consigli di equilibrio e bellezza interiore ed esteriore.

PREMI E VARIE:
Una mia poesia, dal titolo Sera, è pubblicata nell’antologia AA.VV. Poeti d’oggi (ISBN 978-88.7865-640-6).
A settembre 2013 ho vinto il X Concorso letterario CITTA’ di COLONNA LA TRIDACNA, sez. H (poesia dedicata a D’Annunzio), con FUOCO. Il testo è stato inserito nella raccolta omonima AA.VV. (cod. ISBN 978-88-6770-062-02).
Una mia poesia, A WALTER MAURO, è stata inserita, dopo la partecipazione all’omonimo premio, in un’antologia edita da Giulio Perrone Editore, intitolata I PREMIO WALTER MAURO (ISBN 978-88-6770-064-5).
Un mio racconto è stato pubblicato nell’antologia Palpiti, ossessioni e disavventure amorose Racconti  in 100 parole, edito da L’Erudita, Roma, 15.02.2014 (ISBN 978-88-6770-074-5).
Il 27 settembre 2014 sono stata premiata, II ex aequo, sez. poesia, nell’ambito del XI Concorso Letterario Nazionale Città di Colonna La Tridacna per la poesia SPOSA, inserita nell’antologia del Premio AA.VV. (ISBN 978-88-6770-086-8).
Ho vinto la prima edizione (2014) del premio letterario Scintille di Maggie con uno scritto in 100 parole dal titolo Strilloooo.
Un mio racconto, dal titolo NON SALIRE SU QUEL TRENO, è stato pubblicato nell’antologia AA.VV. HO PERSO IL TRENO – Giulio Perrone Editore Roma 2014 (ISBN 978-88-6770-082-0).
Un mio racconto in 100 parole, L’OMBRA E’ MIA,  è stato inserito nell’antologia SOTTO L’OMBRELLONE, G. Perrone Editore di  Roma, 2014, L’Erudita (ISBN 978-88-6770- 084-4).
Una mia poesia, TEMPO, è stata inserita nell’antologia per AA.VV. edita da L’Erudita, ottobre 2016, dal titolo FERMARTI NON POSSO.
La mia poesia è stata oggetto di scritti critici a cura del prof. G. Napolitano in POETICHE VENAFRANE, Edizioni Eva - 2014 (ISBN 978-88-97930-17-4).
Un mio racconto in cento parole, dal titolo Spesa a domicilio, è stato inserito nella Piccola enciclopedia delle figuracce,  AA.VV., Giulio Perrone Editore (ISBN 978-88-6066.372-6).
Diversi altri miei scritti sono pubblicati in Antologie AA.VV. e sui siti Literature Magazine, www.tantestorie.it, www.culturalfemminile.it.
Altri scritti, ormai non li conto più,  sono stati pubblicati in antologie per AA.VV.; mi fa piacere menzionarne uno per tutti, scritto in lingua e vernacolo, IL VERLASCE, inserito nell’antologia CARTOLINE DALLA TERRA CHE FORSE ESISTE, Giulio PERRONE Editore Roma 2018 (ISBN 9 788867 703784).
Una mia recensione breve è stata pubblicata da Giulio Perrone Editore nell’antologia IL LIBRO DEI LIBRI IN 100 PAROLE (Roma 2019).
Sono stata finalista con i  racconti gialli OLIVE E VELENO e UN’INDAGINE AL CONTRARIO (pubblicati in raccolta)  nel concorso Giallo Formia, edizioni 2015 e 2016.
Collaboro attivamente dal 2015 con l’associazione EtCetera Cultura e Società di Venafro che ha curato incontri con svariate personalità della cultura contemporanea (Renzo Paris, Valerio Magrelli, Isabella Borghese, Giulio Perrone, Mariano Sabatini, Mina Welby, Beppe Costa, Walter Lazzarin, Matteo Persica, Donato Loscalzo, Roberto Deidier, Elio Pecora, Carlo Bordini, Mariano Sabatini  e molti altri).
Da giugno 2018 collaboro con GEArtis, associazione culturale tutta al femminile. Con l’associazione ho organizzato Notti d’arte a Roma e ho partecipato alla Fiera del Libro di Firenze a settembre 2018.
Con la medesima associazione culturale ho organizzato il Premio Letterario Dal passato verso il futuro (2018-2019) articolato in sette sezioni. La premiazione  si è tenuta, con notevole successo di pubblico, in data 18.5.2019.
L’8 giugno 2019 ho preso parte al IV Festival della Letteratura a Lauria, in Basilicata.
Dal 19 giugno 2019, con determinazione n. 247, sono iscritta al Fondo assistenza  e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici” (PSMSAD presso l’INPS).
Sono stata finalista, sezione poesia, al Premio Bukoski 2019, premiazione a Viareggio il 22 giugno 2019.
Il 27 luglio 2019 sono stata premiata come seconda classificata al XXXII Edizione del concorso Les Cahiers du Troskij Cafè, sezione Siamo uomini o caporali con il racconto Donne o schiave.
La mia poesia Scrivere, partecipante al concorso Versi in volo 2019,  è stata pubblicata, nell’antologia per AA.VV. Quando sfoglierai le mie parole, Senso Inverso Edizioni, settembre 2019, codice ISBN 9788867934270.

(Questi i miei dati C.F.: DCR GTT 67B47 L725M,  RECAPITI: cell. 338 743 8684, casa 0865 909999, studio 0865 904513, fax  0865 902972,  mail  dicristinzigiuditta@tiscali.it, pec avvgiuditta.dicristinzi@pecavvocatiisernia.it. Corso Campano 171 -86079- VENAFRO (IS) )       

lunedì 23 settembre 2019

RIFLESSIONI

Un recente episodio di vita quotidiana mi ha fatto riflettere sulle differenze tra le persone in base alla provenienza geografica. 
Ho acquistato dei mobili da una nota ditta presente su tutto il territorio nazionale. Mi è già capitato altre volte quest'anno.
In passato erano venuti a montare il mobilio degli operai rumeni: giovani, stranieri, inclini a fare quale lavoretto extra in cambio di una mancia ma timorosi di denunce, guai e licenziamento. 
L'ultima volta invece, a Roma, ho ricevuto due squadre di operai, quattro in tutto, napoletani o perlomeno dall'accento campano. Aperti, simpatici, disponibili, scherzosi e rumorosi, insomma i soliti "champagnoni", quelli che io preferisco, forse perché più simili a  me. Questi, senza farsi troppo pregare, hanno accettato di mettere i bastoni delle tende, le tende stesse, un'applique in una stanza, hanno effettuato un collegamento elettrico per una lavasciuga, ... e avrebbero continuato così se non fossero stati richiamati all'ordine in maniera perentoria dal preposto della ditta datrice di lavoro. Evidentemente l'azienda conosce il tempo necessario per montare una camera piuttosto che una cucina e li richiama all'ordine onde evitare che perdano tempo o lavorino per se stessi appunto. 
Comunque in Italia fatta la legge, trovato l'inganno e in una situazione del genere accade più o meno la stessa cosa: date le regole, si trova il modo di sovvertirle a proprio comodo. 
Ovviamente ho offerto loro caffè al mattino, pizze, acqua e birra a pranzo, taralli e acqua fresca a merenda e ... una mancia. 
Il giorno successivo la stessa ditta mi ha mandato idraulico ed elettricista, questa volta dall'accento romano. Ho cercato anche in questo caso di "corrompere" l'operaio e di far completare alcuni lavori non previsti in contratto ma stavolta il tizio è stato perentorio: "E no signò, e se poi ce stà quarcosa che non va? Lei richiama e a me me licenziano!"
Chi ha ragione, chi s'è fidato o chi è rigoroso? Chi osa chiedere come me o chi si attiene rigidamente a quanto previsto?
Io non lo so, di certo però il mondo è bello perché vario!

IL NIDO VUOTO

Ho avutro tre figli in quattro anni, li ho allattati al seno per un anno ciascuno. Ho trascorso tante notti insonni, li ho assistiti in tutte le innumerevoli emergenze sanitarie, dalle semplici influenze, ai frequenti vomitini, ai ricoveri osperalieri (non ci siamo fatti mancare nulla!), li ho seguiti  a scuola, ho cercato di far fare loro i compiti, ho preparato le merende, i panini, le colazioni, le pastine, ho fatto tanta spesa, ho cucinato (male secondo loro, e sì, perchè i figli sono giudici sinceri e implacabili), ho lavato e stirato (certo, ho avuto anche tanto aiuto, familiare e prezzolato), ho avuto decine di colloqui a scuola, li ho accompagnati a fare le vaccinazioni, ho bollito ciuccetti e biberon, ho preparato ogni sera i vestitini e i grembiulini da mettere il mattino dopo, ho fatto bagnetti, lavato riccioli d'oro e tagliato mille volte le unghiette  e tante volte -confesso- ho pensato "quando se ve vanno?". 
E ora che due dei miei gioielli sono cresciuti, sono diventati  maggiorenni e sono andati via, all'università, a costruire il loro futuro, uno a Napoli, uno a Roma, mi sembra tutto strano, vuoto, inutile. I miei tesori, sempre nel cuore, non poterli vedere toccare nutrire sgridare accudire...  mi rattrista.
Strana stagione della vita questa per me, che sottolinea con chiarezza l'andare veloce e inesorabile del tempo. E' strano fare oggi questa riflessione, nel giorno in cui entra l'autunno.
Com'eravamo!

lunedì 8 luglio 2019

LA LAMA ROSSA I RACCONTI IN 100 PAROLE


LA LAMA ROSSA

di

Giuditta Di Cristinzi


Entra nella stanza, madama Chiara.
Indossa un pigiama di lana grossa.
Sembra quasi commossa. Brama.
Il marito che  la ama, la chiama,  ma lei non una mossa.
E’ decisa, alla riscossa!
La suocera è in cucina.
Trema fino alle ossa.
Coraggio, scossa s’avvicina, scalza.
Alza il telo e conficca la lama grossa.
Sccct, silenzio… nella torta di glassa rossa.
Estrae il coltello, taglia una fetta, lecca la lama.

E’ finita la dieta grama!!!!

Risultati immagini per lama rossa immagini

lunedì 20 maggio 2019

PREMIAZIONE

SABATO POMERIGGIO SI E' TENUTA A VENAFRO, NELLA DELIZIOSA CORNICE DELLA PALAZZINA LIBERTY, LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO "DAL PASSATO VERSO IL FUTURO", INTITOLATO ALLA MEMORIA DEL PROFESSORE ALESSANDRO DI CRISTINZI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DALLA NASCITA. MOMENTI EMOZIONANTI E GRANDE PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO COMPOSTO DA  AMICI, FAMILIARI, EX ALUNNI E COLLEGHI, MOLTI I PARTECIPANTI AL PREMIO ACCORSI DA TUTTA ITALIA, NUMEROSI I RICONOSCIMENTI ASSEGNATI, COME TARGHE, ATTESTATI E  DANARO. 
L'EVENTO E' STATO ORGANIZZATO DA GEARTIS, CACCIATRICI DI CULTURA, ASSOCIAZIONE CAPEGGIATA DALLA PRESIDENTESSA MAGGIE VAN DER TOORN CHE HA CONDOTTO L'EVENTO CON DISINVOLTURA, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VENAFRO E DELLA PROVINCIA DI ISERNIA, LA COLLABORAZIONE DI ETCETERA CULTURA E SOCIETA' E IL CONTRIBUTO DELLA COOPERATIVA IL GECO DELLE SORELLE.
LA GIURIA, COMPOSTA DALLA PRESIDE VINCENZINA SCARABEO DI LULLO, LA PROFESSORESSA MARIA CRISTINA ADRIANA DI CRISTINZI, IL PROFESSORE GUIDO PARISI, IL PROFESSORE FRANCESCO GIAMPIETRI E DALLA SOTTOSCRITTA, HA ESAMINATO E VALUTATO DECINE DI PREGEVOLI ELABORATI PER SELEZIONARE I VINCITORI DI CATEGORIA E ASSOLUTI. HA ALLIETATO LA SERATA IL GIOVANE MUSICISTA VENAFRANO LUIGI PIZZUTI.

martedì 16 aprile 2019

LE MIE SENTENZE

Tribunale del Lavoro di Cassino, 04 maggio 2017 - Nessun risarcimento per indebolimento dell'udito dell'operaio se i decibel sono al di sotto della soglia limite fissata dalla legge



TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA


Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l’anno 2012 al n. 333, decisa alla pubblica udienza del 04.05.2017, vertente
TRA
DDDD, nato a CCCC il 5 maggio 1948, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati MMMM, elettivamente domiciliato presso lo studio SSSS in Cassino alla via XXXXX, giusta delega a margine del ricorso,
RICORRENTE
E
XXX SpA (già XXX AUTO SpA), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in XXX, al Corso AAAA, rapp.ta e difesa in virtù di delega in calce al passivo ricorso, dall’Avv. IIII, domiciliata, unitamente al suddetto Avvocato, presso lo studio dell’Avv. IIII, in AAAA 6,
RESISTENTE
 

Oggetto: risarcimento danni per malattia professionale
 

Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
 

Fatto


Con ricorso depositato in data 22 marzo 2012, DDDD si rivolgeva al Tribunale di Cassino, esponendo di aver prestato attività lavorativa con qualifica di operaio alle dipendenze della XXX per circa 36 anni, dal 1972 al 2008; di essere stato trasferito dal 1974 da TTTT allo stabilimento di Cassino, fino al 1985; di aver svolto mansioni di operaio adibito alla manutenzione dei convogliatori ovvero agli impianti di trasporto delle scocche delle automobili da una zona all’altra dello stabilimento tramite ganci generanti rumore; di essere stato avviato -nel 1985- presso la sede XXXX di TTTT ad un corso di aggiornamento per stampisti, come apprendista le attività di operaio addetto alle prese; di essere rientrato presso la sede XXX di Cassino nel 1987 e collocato al reparto stampaggio con qualifica di aggiustatore scambista di quarto livello; di aver lavorato al reparto stampaggio alla manutenzione di macchine per stampare parafanghi; di aver lavorato presso la cosiddetta “linea 8” dalla quale proveniva intenso rumore dalle presse di vecchia costruzione; di aver lavorato a presse prive della cosiddetta “paratia”; di aver lavorato spesso nei sotterranei del reparto ove scorrevano nastri trasportatori che spostavano pezzi di avanzo delle porte delle automobili e che lasciavano cadere in un canale simile ad una botola i pezzi di risulta causando notevole rumore; di aver lavorato presso il reparto stampaggio per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì; di aver effettuato - quando occupato nel secondo turno dalle 14.00 alle 20.00- spesso due ore di straordinario; di essere stato collocato in quiescenza nel 2008; di non aver mai ricevuto mezzi individuali di protezione acustica come tappi protettivi, talvolta non disponibili neanche presso il magazzino centrale; di aver riscontrato, sin dagli inizi del 2007, problemi e fastidi all’apparato uditivo; di essersi sottoposto, in data 20 giugno 2007, ad esame audiometrico, a seguito del quale gli veniva diagnosticata ipoacusia percettiva bilaterale per altre frequenze; di essersi sottoposto ad altro esame medico nel 2008 all’esito del quale gli veniva diagnosticata ipoacusia neurosensoriale bilaterale alle alte frequenze; di averlo inoltrato, in data 11 settembre 2009, denuncia di malattia professionale all’ Inail; di ritenere di aver riportato danno biologico nella misura del 6%.
Tanto premesso in fatto, osservava che il datore di lavoro avesse reiteratamente e prolungatamente violato le norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e l’articolo 2087 del codice civile, che la malattia riportata fosse dovuta all’esposizione al rumore durante l’attività lavorativa, che avesse pertanto diritto al risarcimento del danno biologico. Ciò posto concludeva affinché il Tribunale adito accertata l’eziologia professionale della malattia dedotta condannasse la XXX Auto spa a risarcire il danno non patrimoniale a titolo di danno biologico permanente nella misura di € 7.995,00, oltre all’invalidità temporanea totale e parziale, accessori e interessi. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, eccepiva in primis la prescrizione quinquennale al risarcimento del danno morale e quella decennale al risarcimento del danno biologico; nel merito ricostruiva la storia lavorativa del ricorrente (dal 1972 al 1974, aggiustatore meccanico presso MMMM carrozzeria; dal 1974 al 1987, aggiustatore meccanico in aria lastratura; dal 1980 se le altre 2000, addetto alla manutenzione stampi in reparto di stampaggio; dal 2001 al 2005, alle dipendenze della società DDDD spa; dal 2005 al 2008, addetto alla manutenzione stampi in reparto stampaggio; faceva rilevare che per i periodi 1972-1996 non si disponesse di dati ambientali relativi livelli equivalenti di esposizione al rumore delle mansioni svolte; che successivamente si rilevasse un livello di esposizione quotidiana al rumore nella misura di 82,6 dB (1996) per i manutentori addetti agli stampi e, successivamente, un’esposizione quotidiana ad 81,9 dB per gli addetti alla riparazione stampi; affermava che il ricorrente non fosse mai stato esposto a rumorosità ambientale superiore a 81 - 82 dB; che fosse comunque stato correttamente informato sui rischi da rumore. Contestava in ogni caso la fondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
All’udienza del 04.05.2017, la causa, dopo la discussione delle parti, veniva decisa come da dispositivo in calce, di cui si dava lettura in aula.
 

Diritto


Il ricorso non è risultato fondato e pertanto va respinto.
Nel corso del processo, venivano raccolte prove testimoniali con i signori PPPP (“il rumore era insopportabile, ma non avevamo lo strumento di misurazione”), CCCC (“venne effettuato monitoraggio della rumorosità e nell’aria della manutenzione stampi non vi era obbligo di portare tappi in quanto i decibel erano circa 80 e comunque sotto i limiti che rendevano necessario l’uso dei tappi”), FFFFF (“Lui era aggiustatore scambista. Lavoravamo nella stessa squadra...In qualche zona del reparto c’erano dei cartelli che segnalavano graficamente di indossare i tappi otoprotettivi”), SSSS (“Tutte le presse erano protette da paratie laterali e superiori. Le cuffie erano in dotazione specifica a ciascun operatore”), SSSSS (“il ricorrente era un mio diretto collaboratore nel reparto stampaggio . non ha mai lavorato nel reparto sotterraneo dell’azienda ... “) e AAAA (“... dal 1987, le presse sono fornite di paratie che fanno da protezione e barriera contro il rumore. ... nella parte sottostante il reparto stampaggio la caduta dei pezzi di lamiera in avanzo nella botola e il successivo spostamento produceva molto rumore. ... il reparto era dotato di tappi; i tappi attutivano il rumore prodotto. Con i tappi potevamo parlare. Eravamo controllati dal punto di vista sanitario. Facevamo visite audiometriche.”), in evidente contrasto tra loro, pertanto unici elementi di giudizio sono risultati i dettami della normativa in vigore e la produzione documentale in atti.
L’ipoacusia rimane ancor oggi la principale malattia di origine professionale, materia regolata in generale dall’art 2087 c.c. e specificatamente da decreti.
A partire dal 1991, con l’entrata in vigore del D. Leg. 277/91, sono stati introdotti dei valori limite di esposizione al rumore il superamento dei quali comporta l’adozione, da parte del datore di lavoro di una serie di provvedimenti a tutela dei lavoratori. Con il decreto legislativo del 10 aprile 2006 n. 195 sono stati definiti i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute della sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore. Il decreto ha abrogato le disposizioni di cui al capo IV del D. Leg. N. 277/1991, andando a costituire la nuova normativa in tema di salute e sicurezza relative ai rischi conseguenti l’esposizione a rumore. Il nuovo decreto ha fissato i valori limite, ha indicato i requisiti in base ai quali il datore di lavoro deve valutare il rumore durante il lavoro; ha stabilito le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare i rischi o per ridurli al minimo; ha determinato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’esposizione al rumore durante il lavoro.
In base alla normativa vigente, il titolo di responsabilità del datore di lavoro è stato dal ricorrente prospettato con riferimento alla violazione, da parte del primo, degli obblighi relativi all’adozione di tutte le “misure necessarie a tutelare l’integrità fisica” del lavoratore (art. 2087 c.c.). Ciò precisato, l’indagine mirata alla individuazione di un’eventuale responsabilità datoriale, assume rilevanza se ed in quanto svolta nell’ambito di previsione della norma suindicata.
In particolare - per quel che ai fini della decisione interessa - va notato che il ricorrente si riferisce, in via generale, alla violazione, da parte del datore di lavoro (v. ricorso), dell’obbligo di fornire adeguati strumenti di protezione acustica, nonostante la rumorosità dell’ambiente di lavoro.
In replica ai rilievi del ricorrente, è sufficiente osservare che il sig. DDDD ha lavorato, in qualità di operaio aggiustatore addetto alla manutenzione degli stampi presso il reparto stampaggio, con un’esposizione ad un livello di rumorosità sempre al di sotto degli 85 dbA (si vedano al riguardo gli esiti dei rilievi ambientali eseguiti dal Centro Servizi KKK nel 2005 allegati alla produzione di parte resistente, in ordine alla cui completezza ed attendibilità il ricorrente nessun rilievo ha formulato). L’art. 43 D. L.vo 277/1991 prevede l’obbligo per “il datore di lavoro” di fornire “i mezzi individuali di protezione dell’udito” solo nel caso di “lavoratori la cui esposizione quotidiana personale (possa) verosimilmente superare 85 dbA” (1° comma); nonché l’obbligo dei lavoratori di “utilizzare i mezzi individuali di protezione dell’udito forniti (loro) dal datore di lavoro” (e quindi del datore di lavoro di controllarne l’effettivo utilizzo) solo nel caso in cui la “esposizione quotidiana personale super(i) 90 dbA” (4° comma).
L’art. 44, poi, prevede l’obbligo di “controllo sanitario” per “i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore super(i) 85 dbA”.
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia (che nella specie valgono a riempire concretamente di contenuto il generico obbligo sancito a carico del datore di lavoro dall’art 2087 c.c.) e considerato che non esistono, allo stato, prescrizioni più rigorose e stringenti anche da parte degli enti deputati al controllo dell’adozione delle misure di sicurezza, deve escludersi la possibilità di ascrivere una qualche responsabilità colposa in capo al datore di lavoro per la malattia professionale (ipoacusia percettiva bilaterale) eventualmente contratta dal lavoratore.
Considerato, quindi, che la responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. presuppone, come ogni ipotesi di responsabilità contrattuale, il dolo o la colpa del datore di lavoro, deve in conclusione rigettarsi il ricorso in esame.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, considerato che tanto le reali cause della patologia da cui è affetto il ricorrente, quanto gli eventuali profili di responsabilità datoriale, erano, comunque, suscettibili di una non critica valutazione da parte del lavoratore.
 

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cassino, 4 maggio 2017

lunedì 15 aprile 2019

LE MIE SENTENZE

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21266 - pubb. 21/02/2019

Nessun obbligo di iscrizione per il mero procacciatore di clienti non vincolato alla compagnia assicurativa

Tribunale Cassino, 12 Novembre 2018. Est. Giuditta Di Cristinzi.

Previdenza obbligatoria – Attività di “produttore diretto” per compagnia assicurativa – Assenza di subordinazione – Obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti – Non sussiste


L’attività svolta come “produttore diretto” ovvero occasionale di compagnia assicurativa, operante unicamente come segnalatore di nominativi di persone interessate a sottoscrivere contratti di assicurazione, senza alcun vincolo di subordinazione con l’impresa, non fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data XX.XX.2018, la sig.ra RR AA si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo ricorso avverso l’avviso di addebito n. 347 XXX XXX del 9.11.2017, notificato dall’INPS il 5.12.2017, con il quale le veniva intimato il pagamento dell’importo complessivo di €. 1.720,39 per contributi, sanzioni, morosità (e spese di notifica) relativamente al periodo 01/2010 al 12/2010. La ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell’esecutività dell’avviso con decreto da emettersi inaudita altera parte, ovvero, previa comparizione delle parti disposta anteriormente all’udienza di discussione. Nel merito, in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l’avviso di addebito, per tardività della sua emissione e notifica; in via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l’avviso di addebito de quo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
In sede di seconda udienza di discussione si costituiva in giudizio l’INPS, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 12 novembre 2018, udita la discussione delle parti, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.
In data 05.12.2017, l’Inps di Cassino notificava alla ricorrente avviso di addebito con il quale le intimava il pagamento dell’importo complessivo di € 1.720,39 relativamente al periodo da 01/2010 al 12/2010.
Preliminarmente, la ricorrente eccepiva la tardività dell’avviso di addebito opposto, perché notificato dopo il 31 dicembre successivo a quello in cui era stato notificato il verbale di accertamento e poneva all’attenzione del giudicante determinate osservazioni, in particolare sulla definizione di produttore diretto di agenzia.
Al riguardo, è doveroso fare delle considerazioni.
La sig.ra RR affermava di aver chiesto di poter collaborare con Alleanza Assicurazioni S.p.A. in qualità di Produttore Diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e, secondo la terminologia aziendale, in qualità di “produttore libero”. La Compagnia accettava tale richiesta e con lettera la autorizzava solo ad operare come “segnalatore … di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione”, quale “produttore libero”, ossia “senza alcun vincolo di subordinazione” nonché “senza alcun obbligo di prestazione, legata ad un orario o itinerario o ad un risultato di produzione”. La stessa ricorrente, inoltre, affermava che era stato pattuito un compenso provvisionale sulle proposte di polizza segnalate, percepito direttamente dalla direzione generale della compagnia.
Successivamente, la ricorrente era stata iscritta, come previsto dall’art. 109 del d.lgs. n. 209/2005, nella sezione C) del R.U.I. (registro unico degli intermediari di assicurazione), riservato ai “produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.
L’Istituto iscriveva d’ufficio la ricorrente alla Gestione IVS degli esercenti attività commerciali, in osservanza del D.L. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, ritenendo l’attività di produttore libero, svolta dalla stessa dal 2007, come attività di produttore assicurativo di terzo e quarto gruppo, contemplata dagli artt. 4 e 5 del CCNL del 25.05.1939 in materia di agenzie e produttori di assicurazione.
In effetti, la Legge 326/2003, all’art. 44, comma 2, individua i soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei “produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25.05.1939”. Tale contratto, comprende al 3° gruppo i produttori i quali hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche l’obbligo di un determinato minimo di produzione e nel 4° gruppo “i produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione”.
Il problema dell’obbligo dell’iscrizione o meno dei produttori (di assicurazione) alla Gestione Commercianti Inps, sulla base dell’art. 44, comma 2, della L. 326/2003, è stato affrontato in più occasioni da diverse Corti territoriali.
Ma è stata la Cassazione che con la sentenza n. 2279/2018 (pubblicata in data 30.01.2018), ha dato la giusta interpretazione a tale norma.
La Cassazione, in un caso analogo a quello sottoposto alla nostra attenzione, ha infatti osservato che “la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie o sub agenzie”. Inoltre, “la distinzione tra produttori di agenzia e sub agenzia e produttori diretti è reale, derivando in concreto dalla diversità che la pratica imprenditoriale del settore degli intermediari del sistema assicurativo consente di apprezzare e che il codice delle assicurazioni, d. lgs. 2009/2005 di recepimento della direttiva U.E. 92/2002, ha posto sul piano dei diritto positivo nel titolo dedicato agli intermediari assicurativi”. A giudizio della Corte, quindi, “il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale di un agente”. Considerata questa differenza tra le due figure di produttori, la Corte ha ritenuto comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti solo per gli agenti o sub agenti.
In conclusione, la Corte accoglieva il ricorso avente ad oggetto solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercio, senza dover fare ulteriori accertamenti, e riconosceva l’insussistenza di tale obbligo.
Alla luce di quanto innanzi, considerata l’attività svolta dalla ricorrente come produttore diretto (ovvero occasionale) della compagnia assicurativa Alleanza Toro S.p.A. e, in precedenza di Alleanza Assicurazioni S.p.A., operante unicamente come “segnalatore di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione”, “senza alcun vincolo di subordinazione” e, in particolare, a seguito dell’interpretazione data dalla Cassazione all’art. 44 comma 2, della L. 326/2003 (afferente l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS dei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL del 25.05.1939) deve concludersi per l’accoglimento del ricorso.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.      accertata l’insussistenza totale dell’obbligo della ricorrente di iscriversi e di versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciale presso l’Inps per difetto dei presupposti di legge, accoglie il ricorso e dichiara nullo l’avviso di addebito;
2.      condanna l’Inps resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cassino, 12 novembre 2018
Il GOP
Dott. Giuditta Di Cristinzi

 La scelta del partner o, meglio, la persona di cui ci innamoriamo ci definisce. In qualche modo rappresenta la nostra ombra, il nostro lato...