LIFE STYLE BENESSEREBELLESSERE AVVOCATOAMICO VIAGGI CUCINA MAMMA+FIGLI SCRITTURA LIBRIITALIAN STYLE

Visualizzazione post con etichetta SENTENZA. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta SENTENZA. Mostra tutti i post

giovedì 5 ottobre 2023

UN'INTERESSANTE, RECENTE SENTENZA IN TEMA DI ASSEGNO SOCIALE

 

  TRIBUNALE DI CASSINO

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l’anno 2017 al numero XXX, decisa alla pubblica udienza del 28 settembre 20XX, vertente

 

TRA

 

DD MM MM, XXXX, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo dall’avv. SS CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MXX (LT) alla Via XXXX n. 4,

RICORRENTE

CONTRO

 

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M.A.XX giusta procura alle liti del 21.07.20XX a rogito notaio P. CXX di Roma ed elettivamente domiciliata in Cassino alla Via Po n. 45, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto,

RESISTENTE

 

Oggetto: ricorso per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale

 

CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle dei propri scritti difensivi e dei verbali di udienza, da intendersi qui  integralmente riportate.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato in data 29.09.2017, la sig.ra DDMM si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino esponendo: di aver presentato all’INPS, in data 27.04.2016, domanda di assegno sociale; che con comunicazione del 16.05.2016 l’Inps respingeva la domanda; che, ritenendo non chiara la motivazione della reiezione del 16.05.2016, veniva inoltrata a mezzo PEC dal Patronato LXXr richiesta di riesame della pratica; che l’Inps, con comunicazione del 24.01.2017, annullava i motivi del precedente rifiuto ma non accoglieva la domanda; che in data 13.01.2017 veniva presentato ricorso al Comitato Provinciale con allegata visura catastale dei terreni/fabbricati della ricorrente e del coniuge; che in data 02.02.2017 il Comitato Provinciale respingeva tale ricorso amministrativo.

Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto alla percezione dell’assegno sociale con condanna dell’Inps al pagamento dell’assegno sociale mensile in misura piena dalla data della domanda amministrativa o da quanto ritenuto di diritto, oltre alle maggiorazioni e agli interessi legali sui ratei; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto alla percezione dell’assegno sociale in misura parziale con importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero e l’ammontare del reddito eventualmente traibile dal bene immobile, qualora fosse locato, oltre alle maggiorazioni e agli interessi legali sui ratei.

Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Alla prima udienza il Giudice concedeva termine per note.

All’udienza del 28.09.20XX, il Giudice, udita la discussione orale delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.

L’assegno sociale, previsto e regolamentato dall’art. 3 comma 6 della L. 335/1995, è un sussidio erogato dall’Inps a favore di soggetti che si trovino in una situazione economica disagiata. Viene concesso solo se ricorrono determinati requisiti tra i quali il compimento di 65 anni e 7 mesi (per le domande avanzate nel 2016 e 2017), la cittadinanza e residenza italiana, e il non superamento delle soglie annuali di reddito previste dalla legge. Tale reddito viene calcolato in modo diverso nel caso il coniuge sia coniugato oppure no.

Nel caso che ci riguarda, la ricorrente presentava ricorso avverso il mancato riconoscimento del diritto a percepire l’assegno sociale.

In particolare, la sig.ra DDMM, in data 27.06.20XX presentava all’Inps domanda di assegno sociale. Tale domanda veniva respinta dall’Inps in quanto non erano state allegate visure catastali di terreni fabbricati in ambito nazionale dei coniugi DDMM/FF. Chiedeva, pertanto, un riesame della pratica. All’esito, l’Istituto, nonostante annullasse i motivi del precedente ricorso, non accoglieva la domanda motivando che “la prestazione in oggetto ha natura assistenziale ed è rivolta a sostenere i cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e non appare rispondente a coloro che non versino in un effettivo stato di bisogno perché titolari di bene immobile diverso dalla casa di abitazione e che decidono volontariamente di tenerlo a disposizione – coniuge titolare di n. 2 appartamenti”. La sig.ra DDMM, proponeva, quindi, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, che veniva respinto stante la titolarità, da parte del coniuge, di un ulteriore immobile oltre la prima casa. Riteneva, per questo motivo, non sussistente lo stato di bisogno (poiché si è deciso volontariamente di rinunciare ad un proprio reddito pur essendo titolare di ulteriore immobile).

La stessa ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, affermava che il coniuge era effettivamente titolare di 2 appartamenti, di cui il primo adibito a prima casa, mentre il secondo concesso in comodato gratuito al figlio già dal 2009. A tal fine produceva in giudizio contratto di comodato gratuito (sottoscritto dal coniuge in favore del figlio MMM) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di FXX in data 23.05.2016 al n. XX serie 3 (all. 10), denuncia di occupazione di immobile del 08.07.2007 protocollata al Comune di MXX in data 10.07.2009 al n. XX (all. 11), nonché avviso di pagamento di tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per l’anno 2016 a nome del figlio FF MM  (all. 12).

La ricorrente, quindi, dimostrava di non ricavare/percepire alcun reddito da tale seconda abitazione intestata al coniuge, né di averne la piena disponibilità stante la presenza di un regolare contratto di comodato d’uso gratuito della stessa abitazione già dal 2009 (giusta dichiarazione di occupazione di immobile) e registrato nel 2017, nonché avviso di pagamento della TARI intestata al figlio MM.

Sul punto, l’art. 3 della L. 335/95, al comma 6, dopo aver stabilito i requisiti necessari per l’ottenimento dell’assegno sociale, dispone che “se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare . (…) L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Per quanto riguarda la concessione dell’assegno sociale, ed in particolare sulla compatibilità di altri redditi con tale trattamento pensionistico, la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 6570 del 2010, richiamata dal ricorrente, affermando, in sintesi, che in tale ipotesi non basta la mera titolarità. Secondo la Suprema Corte, infatti, ai fini della percezione dell’assegno sociale rileva l’effettiva percezione di uno o più redditi in misura tale da superare le soglie previste dalla legge e non già la mera titolarità degli stessi.

In particolare, con tale pronuncia, la Corte ha affermato che “è lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta “percezione” del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio stranamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva “percezione”, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito. (…) Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione “assistenziale” dell’assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione”.

Lo stesso Istituto, nel messaggio n. 4424 del 8.11.2017, avente ad oggetto i requisiti reddituali e i chiarimenti normativi dell’assegno social, al n. 4 specificava che l’allegato 1 alla circolare 195/2015 (come sostituito dal msg 4023/2016) alla voce “rilevanza 7: Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. n. 335/1995 e s.m.i. “riporta, tra i redditi da computare ai fini del riconoscimento della prestazione, gli “altri redditi non assoggettabili all’IRPEF”. Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all’assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di “qualsiasi natura”, dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l’effettivo stato di bisogno nell’anno a cui il reddito si riferisce. In quest’ottica, l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno a ci si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”. Dunque, anche tale circolare sembrerebbe fare riferimento, ai fini della concessione di tale prestazione, all’effettiva percezione di un reddito derivante da una seconda abitazione e non solo dalla mera titolarità.

Nel caso che ci riguarda, la ricorrente provava di non percepire alcun reddito dalla seconda abitazione di proprietà del coniuge, essendo quest’ultima stata concessa in comodato gratuito al figlio già da diversi anni.

Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, deve concludersi per l’accoglimento del presente ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. accoglie il ricorso;
  2. accerta e dichiara il diritto della sig.ra DDMM a percepire l’assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa, con maggiorazione e interessi legali sui ratei;
  3. condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite liquidate in € 800,00, oltre IVA e CPA.

Cassino,  28 settembre 2XXX

Il GOP

                                                                                                          Dott. Giuditta Di Cristinzi

 

martedì 3 ottobre 2023

UNA SENTENZA DI MERITO / OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO / VIZI / COMUNE / TESTI / CTU

 



 

 

              REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

 


Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al numero 1X8/201 R.G.A.C., 

promosso da 

D’XX, nato ad A il 2xx4, ivi residente alla Via Valle xx n. 2 - C.F. xxx4E – nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, cessata, e per esso il sig. D’xxe, nato a S () il 02xx0, residente in Axx alla Via Vxx n. 4/A, CF: xxx8, quale amministratore di sostegno del sig. D’xx, in virtù di decreto del xx016 del Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. Fxx e dall’Avv. Nxxx, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Axx alla Via G. xx n. 6,

OPPONENTE

CONTRO 

Rxx S.r.l., già Rxx xxC s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pxx,

OPPOSTA 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 

CONCLUSIONI 

Per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta 

FATTO E DIRITTO 

Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69, le cui disposizioni prevedono espressamente l’applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e, pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che con decreto ingiuntivo n. 7xx17 il Tribunale di Cassino ingiungeva al sig. D’xxxa il pagamento in favore della Rxx srl della somma di € 9.xx9,20 oltre interessi, nonché € 5x,00 per spese e accessori.

Avverso il decreto ingiuntivo, il sig. D’xxa, quale titolare della omonima ditta individuale cessata, e per esso il sig. D’xxe quale amministratore di sostegno del sig. D’xxxa, proponeva opposizione tempestiva dichiararsi la responsabilità contrattuale della Rxxx srl per inadempimento o inesatto inadempimento dell’obbligazione nonché dichiarare la legittima sospensione, da parte dell’opponente, dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento ex art. 1460 c.c. con revoca del decreto ingiuntivo n. 7xxx7 opposto; in via riconvenzionale, previa dichiarazione di inadempimento o inesatto inadempimento della Rxxx srl, disporre la riduzione del prezzo della fornitura, tenuto conto anche di quanto già versato in acconto, nonché condannare parte opposta al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00 o in diversa misura secondo liquidazione equitativa del Giudice. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.

Con comparsa di costituzione si costituiva la società Rxxc srl, contestando quanto eccepito nell’opposizione e il rigetto della stessa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Concessi i termini ex art. 183 cpc VI comma, ammessa la documentazione prodotta dalle parti, veniva espletata prova testimoniale nonché disposta ed espletata CTU.

All’udienza a trattazione scritta del 6.xx23, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini per il deposito di comparse e repliche a partire dal xx023.

Tanto premesso in fatto, si ritiene che l’opposizione non sia fondata e vada rigettata per le ragioni di cui appresso.

Il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso sulla base di fattura n. 2xx del 3xxx16  di € 11.xx9,20 con un saldo residuo di € 9.xx9,20 emessa dalla Rxx srl e afferente la fornitura di n. 9 lampioni fotovoltaici da installare presso il Comune di Vxxo. L’opponente deduceva gravi vizi di funzionamento degli stessi, tempestivamente denunciati, e di aver correttamente sospeso la propria obbligazione di pagamento, in attesa che il fornitore avesse compiutamente adempiuto all’obbligazione sul medesimo incombente (pag. 8 atto introduttivo). Proponeva domanda riconvenzionale al fine di chiedere la riduzione del prezzo stante l’assoluta inservibilità, rectius, dannosità del materiale fornito (pag. 11 atto introduttivo) nonché il risarcimento del danno patito. L’opposta società, nei propri scritti difensivi, riteneva che i pali fotovoltaici forniti all’opponente fossero privi di vizi di produzione e che l’eventuale difetto di funzionamento di alcuni di essi fosse dovuto esclusivamente alla condotta del sig. D’xx, il quale si era occupato della loro installazione e posa in opera in modo imperito e non a regola d’arte (p. 5 comparsa conclusionale opposta). Ciò era confermato dai testi escussi, sig. Axxlli e sig. Mxxni. In particolare, il sig. Bxx MXo, dipendente della società opposta, riferiva di aver effettuato un sopralluogo in Vxxo alla Via CXlle xx ove erano stati installati pali fotovoltaici per l’illuminazione stradale al fine di verificare il funzionamento di uno di essi rilevando una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che ne aveva determinato il malfunzionamento. Asseriva l’avvenuta sostituzione, a cura del sig. D’xx, di pezzi di ricambio già inviati nonché l’errato posizionamento di alcuni dei lampioni (in data 14.xx7 io, con il collega Axxlli, a seguito di comunicazione di malfunzionamento inoltrata alla Società Rxxi, ci siamo recati in xx in via ColXe xx ove vi erano delle installazioni di pali fotovoltaici per l’illuminazione stradale, per verificare il funzionamento di uno dei pali fotovoltaici. ... Durante il sopralluogo, saluti sulla piattaforma, abbiamo notato una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che aveva determinato il malfunzionamento del modulo fotovoltaico stesso, in quanto non produceva energia. Dal nostro sopralluogo è emerso che il D’xx aveva già provveduto a montare pezzi di ricambio inviati, per cui abbiamo constatato che era rotto il modulo, che non rientrava nei pezzi di ricambio già inviati.uno dei pali fotovoltaici, in particolare era circondato da alberi di alto fusto che impedivano l’accesso alla luce solare per far funzionare il modulo. … abbiamo verificato, durante il sopralluogo, che alcuni dei pali fotovoltaici erano stati posizionati in modo che ricevessero la luce o solo di mattina o solo di pomeriggio, perché erano posizionati nei pressi di alberi di alto fusto che faceva ombra. … tranne il palo di cui al primo capo della presente testimonianza, tutti gli altri pali si presentavano integri e senza segni di rottura).

Ad ogni buon conto, si rendeva necessaria CTU tesa ad accertare l’assenza di difetti originari e di produzione dei lampioni, nonché a verificare che l’eventuale malfunzionamento degli stessi fosse imputabile al loro non ottimale posizionamento.

Il CTU, Ing. Lxx, procedeva ad un sopralluogo dei pali fotovoltaici installati in via CXlle xx rilevando la loro corretta installazione ad eccezione di un palo installato in una traversa della suindicata via, in ombra.

Accertava, quindi, il corretto posizionamento dei rimanenti pali evidenziando la non corretta esposizione solo di un palo situato in via Mxxxga, per essere esposto a nord e rilevava che tutti i pannelli apparivano in ottimo stato.

Riteneva che i malfunzionamenti lamentati durante le fasi di montaggio o nei primi periodi di funzionamento fossero stati risolti con le manutenzioni effettuate.

All’uopo, chiedeva al Comune di xx il rapporto sulle manutenzioni effettuate sui pali fotovoltaici e nel proprio elaborato riportava la risposta dell’Ente Comunale ovvero manutenzione consistente in sostituzione di due batterie al palo fotovoltaico in Via Vxxni e sostituzione della scheda elettronica sul palo di Via xxella (nel 20x9) e sostituzione cavo di alimentazione tra la lampada e la centralina di un palo di Via CXlle xxo (nel 2xx2).

Concludeva confermando il funzionamento dei pali fotovoltaici (Questo rapporto di manutenzioni effettuate sostanzialmente conferma il funzionamento dei pali fotovoltaici forniti).

Dunque, il CTU rilevava l’errato posizionamento di due pali in quanto collocati, il primo, in una traversa di via CXlle xx e l’altro in Via Mxxa, nonché il corretto funzionamento dei pali fotovoltaici a seguito di manutenzioni effettuate.

Ad ogni buon conto, si osserva che tali interventi di manutenzione ad opera dell’Ente Comunale venivano effettuati nel 2019 e nel 2022, a distanza di oltre tre anni dalla installazione dei predetti lampioni e non nell’immediato, attese le asserite proteste sollevate dagli abitanti delle zone rimaste “al buio”.

Seppur l’Ing. xxi nel proprio elaborato attestava il loro corretto funzionamento, non accertava eventuali difetti originari e di produzione.

Dunque, nel caso che ci occupa, parte opposta attraverso i testi escussi forniva ampia prova circa l’assenza di difetti o vizi di produzione nella fornitura effettuata. Al riguardo, il teste Bxx evidenziava l’avvenuta installazione di pezzi di ricambio da parte del D’xxx (abbiamo notato una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che aveva determinato il malfunzionamento del modulo fotovoltaico stesso … dal nostro sopralluogo è emerso che il D’xx aveva già provveduto a montare pezzi di ricambio inviati, per cui abbiamo constatato che era rotto il modulo, che non rientrava nei pezzi di ricambio già inviati).

Al contrario, l’opponente sig. D’xx non provava in alcun modo che i lampioni installati presentassero vizi e difetti di produzione, pur avendoli evidenziati al punto 3) del proprio atto introduttivo e consistenti in a) accensione non sincronizzata; b) accensione non corretta in quanto non coincidente con l’intervallo luce-buio; c) ritardo nell’accensione.

L’unico teste escusso di parte opponente, sig. Bxxli GXXi, a conoscenza dei fatti di causa per abitare presso il luogo di installazione dei lampioni, affermava la mancata accensione degli stessi, ma si rivelava inattendibile nell’individuare il momento in cui gli stessi avevano iniziato a funzionare correttamente (fin da quando furono installati i lampioni non si accendevano, i lampioni furono installati nel 2XX6 ma solo da poco tempo si accendono, non so dire da quanto).

Né l’opponente provvedeva a citare altri abitanti del luogo ove insistevano i lampioni montati o gli amministratori comunali, la cui escussione sarebbe stata sicuramente utile al fine di comprendere il malfunzionamento o meno degli stessi. Al riguardo, nel punto 9) del proprio atto introduttivo deduceva di aver denunciato tale increscioso stato di cose chiedendo un immediato intervento idoneo ad eliminare definitivamente tutti i vizi afferenti la fornitura dei lampioni de quibus, attese le proteste sollevate, tra l’altro, dagli abitanti e dagli amministratori del Comune di xx.

Ciò posto, relativamente all’onere della prova, in caso di vizi del bene, la Cassazione Civile, da ultimo con la pronuncia n. 14895/2023, interveniva a confermare il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 11748/2019 (richiamata dall’opposta nei propri scritti difensivi) affermando l’onere del compratore di provare l’esistenza di vizi (La sentenza sempre delle Sezioni Unite 3 maggio 2019 n. 11748, che nella materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia. Con la conseguenza che per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.)

Per tali motivi, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la presente opposizione non meriti di essere accolta, stante la mancanza di prova da parte dell’opponente in ordine alla sussistenza di vizi afferenti la fornitura ricevuta. Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va confermato nella sua interezza.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 

P.  Q.  M. 

Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:

-          Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 7x/xx7 emesso dal Tribunale di Cassino il xx.xx.201x;

-          condanna la parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € x.077,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

-          pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Cassino, 21 xx 2023                    

Il GOT

Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi 


    

 

E CONTINUANO I VIAGGI

      Altro filo conduttore della mia vita sono divenuti i viaggi.  Adoro viaggiare e cerco di farlo come posso, con Claudio, con tutta la f...