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lunedì 9 giugno 2025

Oggi

Mentre sono in un vortice di emozioni negative, appaio tranquilla e serafica. 

Sono entrata in tribunale, mi sono avvicinata all'ascensore, sono entrata con un'avvocata e lei ha premuto d'impulso il tasto 3, senza chiedermi nulla. 

Poi ha detto "scusa collega, sono in ritardo di mezzora." 

Mi aveva preso per una collega. 
Ho fatto cenno che il 3 andava bene anche per me.  
E lei ha continuato
"Sono già agitata appena mattina".

Ho detto "è lunedì", per giustificare, come a dire 'bisogna carburare un po''

Mi ha risposto, "tu invece sei calmissima"; "in apparenza" ho risposto.  
Arrivate al piano mi ha salutata "ciao, complimenti per l'eleganza (sono sempre in bicolore)". 
Io ho fatto "buona settimana".
Un incontro casuale che mi ha atto bene. 

Stamattina sono arrivata a Cassino da  Scauri, non da Venafro, grande traffico per entrare in città, tempi d'attesa per fare colazione.
Mentre viaggiavo, Radio Montecarlo ha mandato Respect di Aretha Franklin e io l'ho sparata a tutto volume. 
Non ci poteva essere una canzone più adatta a farmi da colonna sonora. 
Un rispetto che manca e che è mancato, che io ho permesso mancasse, per la mia fragilità, io cuore di burro.
Dal mare al tribunale

mercoledì 8 febbraio 2023

Sentenza

 

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

 

G.O.T.  Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi

Udienza del 6.02.2023

Sono presenti i procuratori delle parti costituite i quali concludono oralmente riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note depositate.

 

REPUBBLICA   ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Cassino in persona del Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Giuditta DI CRISTINZI, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al nr. RG. 24xx/2016 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria

TRA

CURATELA DEL FALLIMENTO xxx S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Francesco xxx in virtù di procura alle liti in calce all’atto di citazione introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato xxx, sito in Cassino, Via xxx, n. 38,

ATTRICE

C O N T R O

 

VINCENZO xxx (C.F. xxx), LUCIANO xxx (C.F. xxx), A.T.I. AGENCY TRAVEL xxx di xxx Emma s.a.s. (P.IVA xxx)

CONVENUTI-CONTUMACI

NONCHÉ

xxx DI xxx SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano xxx e Pierluigi xxx in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Isernia alla Via xxx,

CONVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza odierna.

FATTO E DIRITTO

          (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69/09)

Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l’applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado all’entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento xxx Trasporti S.r.l. conveniva in giudizio i sigg.ri xxx Vincenzo, xxx Luciano, la ATI Agency xxx di xxx sas e la 3xxx di xxx sas chiedendo, previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 66 legge fallimentare e 2901 c.c., dichiararsi l’inefficacia, con conseguente revoca, dell’atto di conferimento in natura del 25/06/2011 a rogito del Notaio Mariano xxx, Rep. N. 22.xx, Racc. n. 5.6xx, nella parte in cui xxx Vincenzo e xxx Luciano hanno conferito alla A.T.I. Agency xxx International di xxx sas “la piena ed esclusiva proprietà delle aziende commerciali in loro rispettiva titolarità site in Prexxx alla Via Casilina n. xxx” e, in particolare, il “Complesso immobiliare costituito da fabbricato adibito ad uso deposito al piano interrato e da uffici al piano terra e primo, officina e deposito, cisterna, torre faro con annesso terreno pertinenziale adibito a piazzale pavimentato in parte graffato al predetto complesso immobiliare ed in parte autonomamente riportato in catasto il tutto sviluppantesi su di una superficie complessiva di circa mq. 15.967 (quindicimilanovecentosessantasette) e confinante nel suo complesso con p.lle 2xx4, 50xx4, 50xx3 e fiume. Il tutto riportato nel Catasto di Prexxx con i seguenti dati catastali:

Catasto fabbricati:

- foglio 1x, p.lla 50xx, Via Provinciale piano S1-T-1. Cat. D/8, R.C. euro 7.566,00;

- foglio 1x, p.lla 50xx, Via Provinciale snc piano T, area urbana, cons. mq. 5.000 senza rendita;

Catasto terreni:

- foglio 1x, p.lla 2xz, Bosco ceduo, cl. 2, are 16.38 R.D., Euro 2,11, R.A. Euro 0,17;

- foglio 1x, p.lla 1xz, Seminativo, cl. 2, are 2.60 R.D. Euro 1,28 R.A. Euro 0,74;

- foglio 1z, p.lla 2xx1, Bosco ceduo, cl. 2, are 2.55 R.D., Euro 0,33, R.A. Euro 0,03”.

La curatela chiedeva, altresì, previo  accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 66 legge fallimentare e 2901 c.c., dichiararsi l’inefficacia, con conseguente revoca, del successivo atto di conferimento in natura del 30/12/2014 Rep. N. 28.139, Racc. n. 9.4xx, con il quale la A.T.I. Agency xxx International di xxx sas ha conferito nella 3x di xxx  sas “la piena ed esclusiva proprietà del ramo d’azienda sito nel Comune di Prxxx alla Via Provinciale n. x3” e, in particolare,  il “Complesso immobiliare costituito da fabbricato adibito ad uso deposito al piano interrato e da uffici al piano terra e primo, officina e deposito, cisterna, torre faro con annesso terreno pertinenziale adibito a piazzale pavimentato in parte graffato al predetto complesso immobiliare ed in parte autonomamente riportato in catasto il tutto sviluppantesi su di una superficie complessiva di circa mq. 15.967 (quindicimilanovecentosessantasette) e confinante nel suo complesso con p.lle 2x, 50x4, 50x3 e fiume. Il tutto riportato nel Catasto di Prxxx con i seguenti dati catastali:

Catasto fabbricati:

- foglio 1x, p.lla 5xx, Via Provinciale piano S1-T-1. Cat. D/8, R.C. euro 7.566,00;

- foglio 1x, p.lla 5xx, Via Provinciale snc piano T, area urbana, cons. mq. 5.000 senza rendita;

Catasto terreni:

- foglio 1x, p.lla 2x2, Bosco ceduo, cl. 2, are 16.38 R.D., Euro 2,11, R.A. Euro 0,17;

- foglio 1x, p.lla 1x7, Seminativo, cl. 2, are 2.60 R.D. Euro 1,28 R.A. Euro 0,74;

- foglio 1z, p.lla 2x1, Bosco ceduo, cl. 2, are 2.55 R.D., Euro 0,33, R.A. Euro 0,03”.

A fondamento della domanda, la Curatela sosteneva che l’atto dispositivo posto in essere in data 25/06/2011 da xxx Vincenzo e xxx Luciano ha comportato un pregiudizio alle ragioni di credito del Fallimento, attesa la sua idoneità a determinare, non solo una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio degli stessi fratelli ZZZ, ma altresì l’incertezza o, quantomeno, il pericolo per la realizzazione del diritto di credito del Fallimento, in corso di accertamento giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità, quali ex amministratori della fallita, dei fratelli ZZZ ai sensi degli artt. 2392, 2394 e 2476 c.c. e 146 legge fallimentare, per aver posto in essere, con dolo, una serie di atti che hanno pregiudicato l’integrità patrimoniale della fallita.

Rimanevano contumaci xxx Vincenzo, xxx Luciano e la ATI Agency xxx International di SSS sas.

Si costituiva la 3X di XXX sas, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino ai sensi dell’art. 24 della legge fallimentare, trattandosi di “azione derivante dal fallimento”, a conoscere la quale sarebbe competente il Tribunale di Roma quale Tribunale fallimentare.

Nel merito contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda.

In corso di causa il giudizio veniva interrotto, stante il fallimento della ATI Agency XXXX e, successivamente, veniva riassunto mediante notifica di ricorso per riassunzione.

Attesa la natura documentale della causa le parti non chiedevano l’ammissione di prove orale se non l’ammissione della documentazione già in atti.

All’udienza odierna veniva trattenuta in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale.

Orbene, se è vero che la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della legge fallimentare opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, tuttavia, è necessario che l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (cfr. Cass. n. 15982/2018). A tale fine, secondo la S.C., va esclusa la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare in ordine alla causa di revocatoria ordinaria proposta, ex art. 66 l.fall., qualora non si ravvisi la finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto dispositivo a vantaggio della massa dei creditori.

Nella fattispecie esaminata nella sentenza citata, la S.C. osservava che la peculiarità della “revocatoria ordinaria” ex artt. 66 e 67 legge fallimentare concerne atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dallo stesso debitore successivamente dichiarato fallito, mentre nel caso in essa esaminato la azione revocatoria si riferiva ad atti dispositivi (donazione) compiuti da un soggetto terzo (ex amministratrice) in relazione a beni propri, nei confronti del quale la società in amministrazione straordinaria vantava un credito, oggetto di accertamento giudiziale, per risarcimento danni imputati a responsabilità dell’ex amministratrice, dunque un credito insorto per fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di insolvenza della società,  e perciò “rinvenuto nel patrimonio” della società collocata in amministrazione straordinaria. Pertanto, sostiene la S.C., in tale fattispecie non si verifica quella finalità “recuperatoria” del bene oggetto dell’atto dispositivo revocato, a vantaggio della massa dei creditori, che la giurisprudenza ha ravvisato nelle azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 legge fallimentare (cfr. Corte Cass., S.U. ordinanza n. 10233 del 26/04/2017). Di conseguenza, veniva esclusa la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare.

Ebbene, nel caso in esame l’azione in questione, ove accolta, non produce in relazione ai beni immobili di proprietà di XXX Vincenzo e XXX Luciano e da questi ceduti alla A.T.I. Agency XXX International di XXX sas effetti ulteriori o diversi rispetto a quelli propri – inopponibilità relativa – dell’azione ordinaria ex art. 2091 c.c., essendo diretta a ripristinare l’originario assoggettamento dei predetti beni alla garanzia patrimoniale generica prestata dai debitori XXX Vincenzo e XXX Luciano.

Pertanto, va esclusa la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Roma in ordine alla odierna azione.

Nel merito, la domanda proposta dalla Curatela è fondata e va accolta.

L'art.66 l. fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica.

L'unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 L.F. e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione.

Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento.

È, quindi, errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 LF; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. Pertanto, chi propone questa azione deve unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., posto che la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore o della società di cui è parte (Cass. n. 9170/2015).

È principio di pacifica giurisprudenza che il curatore, cui compete la legittimazione esclusiva ad esperire l’azione revocatoria in sede fallimentare, agisca nella veste di “sostituto processuale della massa dei creditori concorsuali, ormai privi della legittimazione ad iniziare o proseguire l’azione” (Cass. 28.05.2009 n. 12513; Cass. 19.05.2006 n. 11763; Cass. 8.09.2005 n. 17943; Cass. 19.07.2002 n. 10547).

La disciplina della revocatoria ex art. 66 L.F. configurandosi, al pari di quella ordinaria, come mezzo per la conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori contro gli atti dispositivi posti in essere dal debitore in loro pregiudizio, determina in capo al curatore l’attribuzione dell’onere di provare la sussistenza dei presupposti indispensabili ai fini dell’esercizio dell’azione stessa.

Al riguardo, si rileva che il curatore non è per nulla tenuto a fornire la prova della conoscenza da parte del terzo dello stato d’insolvenza del debitore come avviene nella revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 L.F., dal momento che quest’ultima è volta piuttosto alla tutela della par condicio creditorum, legata alla presunzione legale assoluta dell’esistenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore nei periodi sospetti (Cass. n. 9122/1987).

Si considera, infatti, sufficiente da parte del curatore dimostrare il semplice pregiudizio dell’atto dispositivo nei confronti della massa dei creditori, inteso come menomazione della garanzia generica posta dall’art. 2740 c.c., anche perché, come ritenuto nella sentenza citata, “la norma non richiede per la sua applicazione né che il debitore sia insolvente, né che il creditore abbia la consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte” (Cass. n. 9170/2015).

Ebbene, se l’azione revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare si presenta rivolta a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell’imprenditore, andando anche a indistinto vantaggio di coloro che vantano un credito sorto posteriormente all’atto revocato, ne consegue che non sia necessario distinguere tra atti negoziali posteriori e anteriori al sorgere dei crediti, giacché l’esistenza del rimedio si fonda sull’esistenza del pregiudizio (“eventus damni”) costituito anche soltanto dall’aver reso più ardua l’esazione coattiva del credito, ovvero dall’averne compromesso la fruttuosità (Cass. n. 15265/2006; Cass. n. 26723/2011).

In altre parole, rispetto ai crediti sorti posteriormente all’atto dispositivo oggetto della revocatoria, si rileva che non sia necessaria la dimostrazione della dolosa preordinazione di cui all’art. 2901, n. 2, essendo sufficiente la prova in capo al terzo della consapevolezza dell’eventus damni (Cass. n. 2055/78).

Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali, la Suprema Corte, nella fattispecie esaminata nella sentenza n. 9170/2015, è giunta alla declaratoria d’inefficacia ex art. 66 L.F. del contratto di locazione di un immobile posto in essere tra il debitore e il di lui figlio, ravvisando il carattere pregiudizievole dell’atto, ossia l’eventus damni, già nelle particolarità dell’atto stesso, caratterizzato dalla lunga durata del contratto, nonché nell’irrisorietà del prezzo rispetto al valore di mercato, e riscontrando il requisito della partecipatio fraudis avendo considerato quali indici sintomatici la situazione di convivenza e la sussistenza del rapporto parentale tra debitore e terzo.

Nel caso di specie, l’atto dispositivo di cui si chiede la revoca (atto di conferimento del 25/06/2011) veniva stipulato tra XXX Vincenzo e XXX Luciano, da un lato, e la A.T.I. Agency XXX di XXX sas, dall’altro lato.

È incontestato che il socio accomandatario della suddetta A.T.I. X sas, XXX, è figlia di YYY Vincenzo.

È documentato che i beni immobili oggetto dell’atto dispositivo in questione hanno un valore di € 1.0007,814,00 e che la parte venditrice, quale controprestazione, acquisiva una quota di partecipazione nella la A.T.I. Agency XXX International di CCC  sas pari al valore nominale di euro 1.000,00 ciascuno.

Si sottolinea che la norma di cui all’art. 66 legge fallimentare non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte.

Nel caso in esame, è da ritenere sussistente il requisito della partecipatio fraudis, in virtù di alcuni indici sintomatici riscontrati: la sussistenza del rapporto parentale (padre-figlia) fra debitore e terzo (Cass. 5 marzo 2009 n. 5359), il fatto che quale controprestazione del conferimento immobiliare del valore di € 1.0007,814,00 venisse acquisita una quota di partecipazione di valore nominale irrisorio.

Tali elementi, dunque, sono certamente sintomatici della sussistenza dei requisiti sia della partecipatio fraudis, sia dell’eventus damni, anche in considerazione della documentata infruttuosità del pignoramento presso il debitore eseguito del provvedimento di sequestro conservativo RG 31800/2014 del Tribunale di Roma.

L’atto di conferimento del 25/06/2011, pertanto, va dichiarato inefficace.

Quanto alla revoca del successivo atto di conferimento del 30/12/2014, al fine di dimostrare l’elemento psicologico, ovvero la malafede del terzo, il quale doveva essere consapevole della revocabilità, ai sensi della normativa fallimentare, dell'atto compiuto dal proprio dante causa in concerto con il fallito, versandosi in ipotesi di revocatoria ordinaria, si richiama il principio secondo cui la prova del requisito soggettivo in proposito richiesto potrà essere fornita dalla curatela tramite presunzioni (gravi, precise e concordanti). (Cass. Civ. n. 27546/2014; Cass. Civ. n. 5618/2016).

Nella specie, è documentato che la compagine sociale del terzo, 3X di XXX sas, è la medesima della cedente A.T.I. Agency xxx International di XXX sas.

Per entrambe le società, infatti, socio accomandatario è CCC.

L’identità soggettiva di cedente e cessionario, nella stipula del secondo atto di conferimento del 30/12/2014, non può che integrare la sussistenza del requisito della mala fede del terzo, laddove si consideri che già in ordine al primo atto di conferimento risulta accertato, in capo al medesimo socio accomandatario, la sussistenza del requisito soggettivo necessario per la declaratoria di inefficacia.

P.  Q.  M.

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G.N. 24xx/2016 come innanzi proposta, così provvede:

1. accoglie le domande proposte dalla CURATELA DEL FALLIMENTO XXX TRASPORTI S.r.l. per le causali di cui in motivazione;

2. dichiara l’inefficacia, ex art. 66 legge fallimentare, dell’atto di conferimento in natura del 25/06/2011 a rogito del Notaio Mariano XXX, Rep. N. 2XXX4, Racc. n. 5XX4, nei confronti del Fallimento della XXX Trasporti S.r.l.;

3. dichiara l’inefficacia, ex art. 66 legge fallimentare, dell’atto di conferimento in natura del 30/12/2014 Rep. N. 2XX9, Racc. n. 9XX5, nei confronti del Fallimento della XXX Trasporti S.r.l.;

4. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela, che liquida in € 22.457,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.

 

La presente sentenza - pronunciata ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c. – viene allegata al verbale di udienza del giorno 06.02.2023, di cui costituisce parte integrante.

Il dispositivo e la motivazione viene letta alle ore 15.00 parti assenti.

Cassino 6 febbraio 2023                                                                   

                                                                                                           Il G.O.P.

dott.ssa Giuditta Di Cristinzi

giovedì 11 giugno 2020

RIMPATRIATA

Ieri, in Tribunale, a Cassino, una bella inattesa rimpatriata con la mia collega Raffaella

Senza sapere l'una dell'altra, ci siamo ritrovate in ufficio al lavoro (in questo periodo stiamo lavorando da casa). 
Quando è arrivato il momento della pausa, siamo andate a pranzare al risto-bar accanto all'ufficio, RICHARD, dove ci hanno servito un'entrée, un piatto di tonnarelli con vongole, zucchine e scorzetta di lime, prosecco e ...
Non siamo riuscite a trattenerci: abbiamo  preso anche il dolce, un semifreddo alla nocciola con topping alla Nutella. Per chiudere un ricco caffè e un mare di allegre chiacchere, interrotte solo per tornare al lavoro fino alle cinque. 

Una bella giornata, verso la normalità. 
E dal 1° luglio ricominciano le udienze!

martedì 16 aprile 2019

LE MIE SENTENZE

Tribunale del Lavoro di Cassino, 04 maggio 2017 - Nessun risarcimento per indebolimento dell'udito dell'operaio se i decibel sono al di sotto della soglia limite fissata dalla legge



TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA


Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l’anno 2012 al n. 333, decisa alla pubblica udienza del 04.05.2017, vertente
TRA
DDDD, nato a CCCC il 5 maggio 1948, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati MMMM, elettivamente domiciliato presso lo studio SSSS in Cassino alla via XXXXX, giusta delega a margine del ricorso,
RICORRENTE
E
XXX SpA (già XXX AUTO SpA), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in XXX, al Corso AAAA, rapp.ta e difesa in virtù di delega in calce al passivo ricorso, dall’Avv. IIII, domiciliata, unitamente al suddetto Avvocato, presso lo studio dell’Avv. IIII, in AAAA 6,
RESISTENTE
 

Oggetto: risarcimento danni per malattia professionale
 

Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
 

Fatto


Con ricorso depositato in data 22 marzo 2012, DDDD si rivolgeva al Tribunale di Cassino, esponendo di aver prestato attività lavorativa con qualifica di operaio alle dipendenze della XXX per circa 36 anni, dal 1972 al 2008; di essere stato trasferito dal 1974 da TTTT allo stabilimento di Cassino, fino al 1985; di aver svolto mansioni di operaio adibito alla manutenzione dei convogliatori ovvero agli impianti di trasporto delle scocche delle automobili da una zona all’altra dello stabilimento tramite ganci generanti rumore; di essere stato avviato -nel 1985- presso la sede XXXX di TTTT ad un corso di aggiornamento per stampisti, come apprendista le attività di operaio addetto alle prese; di essere rientrato presso la sede XXX di Cassino nel 1987 e collocato al reparto stampaggio con qualifica di aggiustatore scambista di quarto livello; di aver lavorato al reparto stampaggio alla manutenzione di macchine per stampare parafanghi; di aver lavorato presso la cosiddetta “linea 8” dalla quale proveniva intenso rumore dalle presse di vecchia costruzione; di aver lavorato a presse prive della cosiddetta “paratia”; di aver lavorato spesso nei sotterranei del reparto ove scorrevano nastri trasportatori che spostavano pezzi di avanzo delle porte delle automobili e che lasciavano cadere in un canale simile ad una botola i pezzi di risulta causando notevole rumore; di aver lavorato presso il reparto stampaggio per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì; di aver effettuato - quando occupato nel secondo turno dalle 14.00 alle 20.00- spesso due ore di straordinario; di essere stato collocato in quiescenza nel 2008; di non aver mai ricevuto mezzi individuali di protezione acustica come tappi protettivi, talvolta non disponibili neanche presso il magazzino centrale; di aver riscontrato, sin dagli inizi del 2007, problemi e fastidi all’apparato uditivo; di essersi sottoposto, in data 20 giugno 2007, ad esame audiometrico, a seguito del quale gli veniva diagnosticata ipoacusia percettiva bilaterale per altre frequenze; di essersi sottoposto ad altro esame medico nel 2008 all’esito del quale gli veniva diagnosticata ipoacusia neurosensoriale bilaterale alle alte frequenze; di averlo inoltrato, in data 11 settembre 2009, denuncia di malattia professionale all’ Inail; di ritenere di aver riportato danno biologico nella misura del 6%.
Tanto premesso in fatto, osservava che il datore di lavoro avesse reiteratamente e prolungatamente violato le norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e l’articolo 2087 del codice civile, che la malattia riportata fosse dovuta all’esposizione al rumore durante l’attività lavorativa, che avesse pertanto diritto al risarcimento del danno biologico. Ciò posto concludeva affinché il Tribunale adito accertata l’eziologia professionale della malattia dedotta condannasse la XXX Auto spa a risarcire il danno non patrimoniale a titolo di danno biologico permanente nella misura di € 7.995,00, oltre all’invalidità temporanea totale e parziale, accessori e interessi. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, eccepiva in primis la prescrizione quinquennale al risarcimento del danno morale e quella decennale al risarcimento del danno biologico; nel merito ricostruiva la storia lavorativa del ricorrente (dal 1972 al 1974, aggiustatore meccanico presso MMMM carrozzeria; dal 1974 al 1987, aggiustatore meccanico in aria lastratura; dal 1980 se le altre 2000, addetto alla manutenzione stampi in reparto di stampaggio; dal 2001 al 2005, alle dipendenze della società DDDD spa; dal 2005 al 2008, addetto alla manutenzione stampi in reparto stampaggio; faceva rilevare che per i periodi 1972-1996 non si disponesse di dati ambientali relativi livelli equivalenti di esposizione al rumore delle mansioni svolte; che successivamente si rilevasse un livello di esposizione quotidiana al rumore nella misura di 82,6 dB (1996) per i manutentori addetti agli stampi e, successivamente, un’esposizione quotidiana ad 81,9 dB per gli addetti alla riparazione stampi; affermava che il ricorrente non fosse mai stato esposto a rumorosità ambientale superiore a 81 - 82 dB; che fosse comunque stato correttamente informato sui rischi da rumore. Contestava in ogni caso la fondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
All’udienza del 04.05.2017, la causa, dopo la discussione delle parti, veniva decisa come da dispositivo in calce, di cui si dava lettura in aula.
 

Diritto


Il ricorso non è risultato fondato e pertanto va respinto.
Nel corso del processo, venivano raccolte prove testimoniali con i signori PPPP (“il rumore era insopportabile, ma non avevamo lo strumento di misurazione”), CCCC (“venne effettuato monitoraggio della rumorosità e nell’aria della manutenzione stampi non vi era obbligo di portare tappi in quanto i decibel erano circa 80 e comunque sotto i limiti che rendevano necessario l’uso dei tappi”), FFFFF (“Lui era aggiustatore scambista. Lavoravamo nella stessa squadra...In qualche zona del reparto c’erano dei cartelli che segnalavano graficamente di indossare i tappi otoprotettivi”), SSSS (“Tutte le presse erano protette da paratie laterali e superiori. Le cuffie erano in dotazione specifica a ciascun operatore”), SSSSS (“il ricorrente era un mio diretto collaboratore nel reparto stampaggio . non ha mai lavorato nel reparto sotterraneo dell’azienda ... “) e AAAA (“... dal 1987, le presse sono fornite di paratie che fanno da protezione e barriera contro il rumore. ... nella parte sottostante il reparto stampaggio la caduta dei pezzi di lamiera in avanzo nella botola e il successivo spostamento produceva molto rumore. ... il reparto era dotato di tappi; i tappi attutivano il rumore prodotto. Con i tappi potevamo parlare. Eravamo controllati dal punto di vista sanitario. Facevamo visite audiometriche.”), in evidente contrasto tra loro, pertanto unici elementi di giudizio sono risultati i dettami della normativa in vigore e la produzione documentale in atti.
L’ipoacusia rimane ancor oggi la principale malattia di origine professionale, materia regolata in generale dall’art 2087 c.c. e specificatamente da decreti.
A partire dal 1991, con l’entrata in vigore del D. Leg. 277/91, sono stati introdotti dei valori limite di esposizione al rumore il superamento dei quali comporta l’adozione, da parte del datore di lavoro di una serie di provvedimenti a tutela dei lavoratori. Con il decreto legislativo del 10 aprile 2006 n. 195 sono stati definiti i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute della sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore. Il decreto ha abrogato le disposizioni di cui al capo IV del D. Leg. N. 277/1991, andando a costituire la nuova normativa in tema di salute e sicurezza relative ai rischi conseguenti l’esposizione a rumore. Il nuovo decreto ha fissato i valori limite, ha indicato i requisiti in base ai quali il datore di lavoro deve valutare il rumore durante il lavoro; ha stabilito le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare i rischi o per ridurli al minimo; ha determinato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’esposizione al rumore durante il lavoro.
In base alla normativa vigente, il titolo di responsabilità del datore di lavoro è stato dal ricorrente prospettato con riferimento alla violazione, da parte del primo, degli obblighi relativi all’adozione di tutte le “misure necessarie a tutelare l’integrità fisica” del lavoratore (art. 2087 c.c.). Ciò precisato, l’indagine mirata alla individuazione di un’eventuale responsabilità datoriale, assume rilevanza se ed in quanto svolta nell’ambito di previsione della norma suindicata.
In particolare - per quel che ai fini della decisione interessa - va notato che il ricorrente si riferisce, in via generale, alla violazione, da parte del datore di lavoro (v. ricorso), dell’obbligo di fornire adeguati strumenti di protezione acustica, nonostante la rumorosità dell’ambiente di lavoro.
In replica ai rilievi del ricorrente, è sufficiente osservare che il sig. DDDD ha lavorato, in qualità di operaio aggiustatore addetto alla manutenzione degli stampi presso il reparto stampaggio, con un’esposizione ad un livello di rumorosità sempre al di sotto degli 85 dbA (si vedano al riguardo gli esiti dei rilievi ambientali eseguiti dal Centro Servizi KKK nel 2005 allegati alla produzione di parte resistente, in ordine alla cui completezza ed attendibilità il ricorrente nessun rilievo ha formulato). L’art. 43 D. L.vo 277/1991 prevede l’obbligo per “il datore di lavoro” di fornire “i mezzi individuali di protezione dell’udito” solo nel caso di “lavoratori la cui esposizione quotidiana personale (possa) verosimilmente superare 85 dbA” (1° comma); nonché l’obbligo dei lavoratori di “utilizzare i mezzi individuali di protezione dell’udito forniti (loro) dal datore di lavoro” (e quindi del datore di lavoro di controllarne l’effettivo utilizzo) solo nel caso in cui la “esposizione quotidiana personale super(i) 90 dbA” (4° comma).
L’art. 44, poi, prevede l’obbligo di “controllo sanitario” per “i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore super(i) 85 dbA”.
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia (che nella specie valgono a riempire concretamente di contenuto il generico obbligo sancito a carico del datore di lavoro dall’art 2087 c.c.) e considerato che non esistono, allo stato, prescrizioni più rigorose e stringenti anche da parte degli enti deputati al controllo dell’adozione delle misure di sicurezza, deve escludersi la possibilità di ascrivere una qualche responsabilità colposa in capo al datore di lavoro per la malattia professionale (ipoacusia percettiva bilaterale) eventualmente contratta dal lavoratore.
Considerato, quindi, che la responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. presuppone, come ogni ipotesi di responsabilità contrattuale, il dolo o la colpa del datore di lavoro, deve in conclusione rigettarsi il ricorso in esame.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, considerato che tanto le reali cause della patologia da cui è affetto il ricorrente, quanto gli eventuali profili di responsabilità datoriale, erano, comunque, suscettibili di una non critica valutazione da parte del lavoratore.
 

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cassino, 4 maggio 2017

lunedì 15 aprile 2019

LE MIE SENTENZE

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21266 - pubb. 21/02/2019

Nessun obbligo di iscrizione per il mero procacciatore di clienti non vincolato alla compagnia assicurativa

Tribunale Cassino, 12 Novembre 2018. Est. Giuditta Di Cristinzi.

Previdenza obbligatoria – Attività di “produttore diretto” per compagnia assicurativa – Assenza di subordinazione – Obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti – Non sussiste


L’attività svolta come “produttore diretto” ovvero occasionale di compagnia assicurativa, operante unicamente come segnalatore di nominativi di persone interessate a sottoscrivere contratti di assicurazione, senza alcun vincolo di subordinazione con l’impresa, non fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data XX.XX.2018, la sig.ra RR AA si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo ricorso avverso l’avviso di addebito n. 347 XXX XXX del 9.11.2017, notificato dall’INPS il 5.12.2017, con il quale le veniva intimato il pagamento dell’importo complessivo di €. 1.720,39 per contributi, sanzioni, morosità (e spese di notifica) relativamente al periodo 01/2010 al 12/2010. La ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell’esecutività dell’avviso con decreto da emettersi inaudita altera parte, ovvero, previa comparizione delle parti disposta anteriormente all’udienza di discussione. Nel merito, in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l’avviso di addebito, per tardività della sua emissione e notifica; in via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l’avviso di addebito de quo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
In sede di seconda udienza di discussione si costituiva in giudizio l’INPS, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 12 novembre 2018, udita la discussione delle parti, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.
In data 05.12.2017, l’Inps di Cassino notificava alla ricorrente avviso di addebito con il quale le intimava il pagamento dell’importo complessivo di € 1.720,39 relativamente al periodo da 01/2010 al 12/2010.
Preliminarmente, la ricorrente eccepiva la tardività dell’avviso di addebito opposto, perché notificato dopo il 31 dicembre successivo a quello in cui era stato notificato il verbale di accertamento e poneva all’attenzione del giudicante determinate osservazioni, in particolare sulla definizione di produttore diretto di agenzia.
Al riguardo, è doveroso fare delle considerazioni.
La sig.ra RR affermava di aver chiesto di poter collaborare con Alleanza Assicurazioni S.p.A. in qualità di Produttore Diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e, secondo la terminologia aziendale, in qualità di “produttore libero”. La Compagnia accettava tale richiesta e con lettera la autorizzava solo ad operare come “segnalatore … di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione”, quale “produttore libero”, ossia “senza alcun vincolo di subordinazione” nonché “senza alcun obbligo di prestazione, legata ad un orario o itinerario o ad un risultato di produzione”. La stessa ricorrente, inoltre, affermava che era stato pattuito un compenso provvisionale sulle proposte di polizza segnalate, percepito direttamente dalla direzione generale della compagnia.
Successivamente, la ricorrente era stata iscritta, come previsto dall’art. 109 del d.lgs. n. 209/2005, nella sezione C) del R.U.I. (registro unico degli intermediari di assicurazione), riservato ai “produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.
L’Istituto iscriveva d’ufficio la ricorrente alla Gestione IVS degli esercenti attività commerciali, in osservanza del D.L. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, ritenendo l’attività di produttore libero, svolta dalla stessa dal 2007, come attività di produttore assicurativo di terzo e quarto gruppo, contemplata dagli artt. 4 e 5 del CCNL del 25.05.1939 in materia di agenzie e produttori di assicurazione.
In effetti, la Legge 326/2003, all’art. 44, comma 2, individua i soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei “produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25.05.1939”. Tale contratto, comprende al 3° gruppo i produttori i quali hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche l’obbligo di un determinato minimo di produzione e nel 4° gruppo “i produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione”.
Il problema dell’obbligo dell’iscrizione o meno dei produttori (di assicurazione) alla Gestione Commercianti Inps, sulla base dell’art. 44, comma 2, della L. 326/2003, è stato affrontato in più occasioni da diverse Corti territoriali.
Ma è stata la Cassazione che con la sentenza n. 2279/2018 (pubblicata in data 30.01.2018), ha dato la giusta interpretazione a tale norma.
La Cassazione, in un caso analogo a quello sottoposto alla nostra attenzione, ha infatti osservato che “la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie o sub agenzie”. Inoltre, “la distinzione tra produttori di agenzia e sub agenzia e produttori diretti è reale, derivando in concreto dalla diversità che la pratica imprenditoriale del settore degli intermediari del sistema assicurativo consente di apprezzare e che il codice delle assicurazioni, d. lgs. 2009/2005 di recepimento della direttiva U.E. 92/2002, ha posto sul piano dei diritto positivo nel titolo dedicato agli intermediari assicurativi”. A giudizio della Corte, quindi, “il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale di un agente”. Considerata questa differenza tra le due figure di produttori, la Corte ha ritenuto comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti solo per gli agenti o sub agenti.
In conclusione, la Corte accoglieva il ricorso avente ad oggetto solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercio, senza dover fare ulteriori accertamenti, e riconosceva l’insussistenza di tale obbligo.
Alla luce di quanto innanzi, considerata l’attività svolta dalla ricorrente come produttore diretto (ovvero occasionale) della compagnia assicurativa Alleanza Toro S.p.A. e, in precedenza di Alleanza Assicurazioni S.p.A., operante unicamente come “segnalatore di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione”, “senza alcun vincolo di subordinazione” e, in particolare, a seguito dell’interpretazione data dalla Cassazione all’art. 44 comma 2, della L. 326/2003 (afferente l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS dei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL del 25.05.1939) deve concludersi per l’accoglimento del ricorso.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.      accertata l’insussistenza totale dell’obbligo della ricorrente di iscriversi e di versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciale presso l’Inps per difetto dei presupposti di legge, accoglie il ricorso e dichiara nullo l’avviso di addebito;
2.      condanna l’Inps resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cassino, 12 novembre 2018
Il GOP
Dott. Giuditta Di Cristinzi

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