LIFE STYLE BENESSEREBELLESSERE AVVOCATOAMICO VIAGGI CUCINA MAMMA+FIGLI SCRITTURA LIBRIITALIAN STYLE

Visualizzazione post con etichetta INVALIDITA' CIVILE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta INVALIDITA' CIVILE. Mostra tutti i post

lunedì 8 giugno 2020

INVALIDITA' CIVILE

PARTE SECONDA

Facile facile

L'invalidita' civile è quantificata in percentuale. 
A seconda della percentuale riconosciuta, dà diritto a diverse provvidenze o prestazioni. 

IN SINTESI: 
1. Fino al 33% nulla, non si è invalidi; 
2. dal 34% dà diritto a protesi; 
3. dal 46% dà diritto all'iscrizione nella liste speciali di collocamento; 
4. dal 50% da diritto al congedo per cure; 
4. dal 67% all'esenzione ticket; 
5. dal 74% all'assegno di invalidità; 
6. il 100%, quindi la totale inabilità, dà diritto alla pensione. 

N.BInvalidi civili: l'assegno mensile di assistenza (invalidi parziali). L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.
Condizioni:
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; 
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.906,72;
  • non svolgere attività lavorativa ;
  • L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
Importo 2019: Euro 285.66 per 13 mensilità. (Fonte www.handylex.org).

Più precisamente: 
A seconda del grado di invalidità, si può accedere a vari benefici previsti, sia sul fronte salute, che sul fronte lavoro. Riassumendo in un veloce schema quello che andremo ad illustrare sotto, possiamo sintetizzare così il rapporto tra la percentuale di invalidità e i benefici ottenibili:
- fino al 33% - Nessun riconoscimento
- dal 46% - 
Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'assunzione agevolata
- dal 33% al 73% - 
Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
- dal 66% - 
Esenzione ticket sanitario
- dal 74% al 100% - 
Prestazioni economiche
Dunque
  • Meno di 33%: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: "assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3".
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AD 1/3

  • Dal 34%: Concessione gratuita di ausili e protesi
  • Dal 46%Oltre al punto precedente, iscrizione alle liste di collocamento mirato
  • Dal 50%Oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AI 2/3
  • Dal 67%Oltre ai punti precedenti, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale. 
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%                     
  • Dal 74%: Oltre ai punti precedenti, erogazione dell'ASSEGNO MENSILE se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA

  • 100%Oltre ai punti precedenti, escluso l'assegno mensile, erogazione della PENSIONE DI INABILITÀ nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci. (Fonte www.disabili.com). 
 

INVALIDITA' CIVILE

In parole povere...

I cittadini italiani (ma anche gli stranieri) possono essere affetti da varie patologie che li invalidano, che rendono più complessa la loro vita. 
L'ordinamento italiano (ovvero quella branca denominata WELFARE con un anglicismo o previdenza sociale in italiano corretto) riconosce e tutela questi stati, come un buon padre di famiglia. 
(Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere»Principi generali: La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro). Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello StatoMutilati e invalidi civili: Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età. Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992. Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).(Fonte www.INPS.it)
La persona in difficoltà può recarsi dal proprio medico di base Medico di medicina generale(passaggio n. 1) e chiedere una certificazione del proprio stato e una richiesta, ormai telematica (passaggio n. 2) di riconoscimento delle proprie condizioni all'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Bonus 600 euro, Inps: pin semplificato per fare domanda | Il Reporter

Inoltrata la domanda, il ricorrente viene convocato a visita presso l'INPS (passaggio n. 3).CHI E' CONSIDERATO INVALIDO CIVILE? - Disabili.com
Dopo qualche tempo, il richiedente riceve comunicazione dell'esito della visita espresso in un verbale (passaggio n. 4). 
Se l'esito è soddisfacente, nulla quaestio: l'invalido riceverà la prestazione prevista. 
Se l'esito non soddisfa, l'istante si recherà presso un patronato (passaggio n. 5) che affiderà la "pratica" al proprio avvocato convenzionato (sono stata per anni avvocato convenzionato dell'INAS CISL di Isernia,Patronato INAS - NoiCISL adesso sono invece giudice previdenziale a Cassino).Tribunale di Cassino - interno28

Oggi in sicurezza con plexiglass, guanti e mascherina


L'avvocatoAvvocato: di che genere è quello che vince più cause? | Il Blog ...presenterà dinanzi al giudice AVVOSTRATO - Cambio di TOGA visto da CALAMANDREI - Superbia dell ...competente un ricorso per ATP, Accertamento Tecnico Preventivo (passaggio n. 6). 
In sede giudiziaria, verrà nominato un medico INCARICO MEDICO DI BASEquale CTU, Consulente Medico d'Ufficio (passaggio n. 7) che visiterà il ricorrente ed esprimerà un giudizio che il giudice, inesperto in medicina, farà proprio con un provvedimento di OMOLOGA (passaggio n. 8) tipo quello che segue. 


Proc. n. _________/_______R.G.

TRIBUNALE di CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO

IL GIUDICE
Si comunichi.
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Letto il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo presentato nell’interesse di _______________
___________________, difes_ dall'avv. _______________________________;
preso atto dell’intervenuto deposito della relazione consulenziale;
rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non sono state contestate nelle forme e nei termini di legge;
ritenuto che non ricorrono le condizioni per procedere ai sensi dell’art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L’accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni indicate nell’elaborato consulenziale e, quindi, secondo le seguenti coordinate di riferimento:
PRESTAZIONE invocata: _________________________________________________________;
ESITO ACCERTAMENTO del requisito sanitario: _______________________________________________________________________________;
DECORRENZA DELL’ACCERTAMENTO: __________________________________________;

Visto l’art. 445 bis comma V c.p.c.;
alla luce delle indicate coordinate
condanna l’I.N.P.S. al pagamento in favore dell’istante delle spese del presente procedimento, spese che si liquidano in euro ____________, oltre I.V.A. e C.P.A.;
pone definitivamente a carico dell’Istituto le spese di consulenza tecnica d’ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
CASSINO, ______________________                               IL G.L.
                                                                                               Dott. Giuditta Di Cristinzi

La CTU può essere contestata (passaggio n. 7 bis) dalle parti in causa (richiedente e INPS), mentre l'omologa può essere impugnata (passaggio n. 9). 

Segue...

E CONTINUANO I VIAGGI

      Altro filo conduttore della mia vita sono divenuti i viaggi.  Adoro viaggiare e cerco di farlo come posso, con Claudio, con tutta la f...