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lunedì 8 giugno 2020

INVALIDITA' CIVILE

PARTE SECONDA

Facile facile

L'invalidita' civile è quantificata in percentuale. 
A seconda della percentuale riconosciuta, dà diritto a diverse provvidenze o prestazioni. 

IN SINTESI: 
1. Fino al 33% nulla, non si è invalidi; 
2. dal 34% dà diritto a protesi; 
3. dal 46% dà diritto all'iscrizione nella liste speciali di collocamento; 
4. dal 50% da diritto al congedo per cure; 
4. dal 67% all'esenzione ticket; 
5. dal 74% all'assegno di invalidità; 
6. il 100%, quindi la totale inabilità, dà diritto alla pensione. 

N.BInvalidi civili: l'assegno mensile di assistenza (invalidi parziali). L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.
Condizioni:
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; 
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.906,72;
  • non svolgere attività lavorativa ;
  • L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
Importo 2019: Euro 285.66 per 13 mensilità. (Fonte www.handylex.org).

Più precisamente: 
A seconda del grado di invalidità, si può accedere a vari benefici previsti, sia sul fronte salute, che sul fronte lavoro. Riassumendo in un veloce schema quello che andremo ad illustrare sotto, possiamo sintetizzare così il rapporto tra la percentuale di invalidità e i benefici ottenibili:
- fino al 33% - Nessun riconoscimento
- dal 46% - 
Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'assunzione agevolata
- dal 33% al 73% - 
Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
- dal 66% - 
Esenzione ticket sanitario
- dal 74% al 100% - 
Prestazioni economiche
Dunque
  • Meno di 33%: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: "assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3".
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AD 1/3

  • Dal 34%: Concessione gratuita di ausili e protesi
  • Dal 46%Oltre al punto precedente, iscrizione alle liste di collocamento mirato
  • Dal 50%Oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AI 2/3
  • Dal 67%Oltre ai punti precedenti, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale. 
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%                     
  • Dal 74%: Oltre ai punti precedenti, erogazione dell'ASSEGNO MENSILE se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA

  • 100%Oltre ai punti precedenti, escluso l'assegno mensile, erogazione della PENSIONE DI INABILITÀ nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci. (Fonte www.disabili.com). 
 

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