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lunedì 8 giugno 2020

INVALIDITA' CIVILE

PARTE SECONDA

Facile facile

L'invalidita' civile è quantificata in percentuale. 
A seconda della percentuale riconosciuta, dà diritto a diverse provvidenze o prestazioni. 

IN SINTESI: 
1. Fino al 33% nulla, non si è invalidi; 
2. dal 34% dà diritto a protesi; 
3. dal 46% dà diritto all'iscrizione nella liste speciali di collocamento; 
4. dal 50% da diritto al congedo per cure; 
4. dal 67% all'esenzione ticket; 
5. dal 74% all'assegno di invalidità; 
6. il 100%, quindi la totale inabilità, dà diritto alla pensione. 

N.BInvalidi civili: l'assegno mensile di assistenza (invalidi parziali). L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.
Condizioni:
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; 
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.906,72;
  • non svolgere attività lavorativa ;
  • L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
Importo 2019: Euro 285.66 per 13 mensilità. (Fonte www.handylex.org).

Più precisamente: 
A seconda del grado di invalidità, si può accedere a vari benefici previsti, sia sul fronte salute, che sul fronte lavoro. Riassumendo in un veloce schema quello che andremo ad illustrare sotto, possiamo sintetizzare così il rapporto tra la percentuale di invalidità e i benefici ottenibili:
- fino al 33% - Nessun riconoscimento
- dal 46% - 
Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'assunzione agevolata
- dal 33% al 73% - 
Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
- dal 66% - 
Esenzione ticket sanitario
- dal 74% al 100% - 
Prestazioni economiche
Dunque
  • Meno di 33%: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: "assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3".
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AD 1/3

  • Dal 34%: Concessione gratuita di ausili e protesi
  • Dal 46%Oltre al punto precedente, iscrizione alle liste di collocamento mirato
  • Dal 50%Oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AI 2/3
  • Dal 67%Oltre ai punti precedenti, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale. 
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%                     
  • Dal 74%: Oltre ai punti precedenti, erogazione dell'ASSEGNO MENSILE se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA

  • 100%Oltre ai punti precedenti, escluso l'assegno mensile, erogazione della PENSIONE DI INABILITÀ nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci. (Fonte www.disabili.com). 
 

sabato 23 maggio 2020

ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamentoAssegno di accompagnamento 2019: importo indennità, requisiti e ...è una delle provvidenze sociali più note e richieste, forse a causa dell'età avanzata della popolazione italiana e delle invalidità che purtroppo affliggono con gli anni. Indennità di accompagnamento / Fraparentesi
Ma non se ne sa abbastanza. Molti mi chiedono, forse perchè sono stata per oltre dieci anni avvocato previdenziale convenzionato con il Patronato INAS CISL e attualmente giudice onorario della Previdenza e del Lavoro. Inas Cisl - CISL Emilia Romagna
Ebbene, l'indennità di accompagnamento  è una prestazione che viene erogata su domanda, previo accertamento delle condizioni sanitarie del richiedente dall' INPS -Istituto Nazionale Previdenza Sociale- Inps, uffici chiusi al pubblico: potenziati canali web e ...a coloro che sono stati dichiarati invalidi civili al 100%, quindi totalmente (in questo caso l'invalidità è denominata inabilità), che non sono capaci di deambulare autonomamente ovvero che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, cucinare, andare a fare la spesa, andare in farmacia o dal medico, pulire casa, ...). La misura è prevista sia per cittadini italiani che per gli stranieri (ad alcune condizioni). 
Inoltrata la domanda, l'INPS convoca a visita e concede ovvero nega il beneficio. 
In caso di rigetto, il cittadino può rivolgersi al giudice del Tribunale competente per territorio e tramite un avvocato che redigerà un particolare per cosiddetto accertamento tecnico preventivo;  
il giudice, non sapendo valutare da solo le condizioni del richiedente, nominerà un CTU, ovvero un consulente tecnico d'ufficio, un medico, che visiterà nuovamente il soggetto; scriverà una relazione, depositerà la perizia e il giudice con un provvedimento ad hoc omologherà (con un decreto di omologa) l'esito dell'accertamento sanitario, con la decorrenza accertata dal sanitario e la regolazione delle spese di giudizio
L'indennità di accompagnamento non è legata nè all'età (ne ha diritto un povero tetraplegico di 20 anni), nè al reddito (per intenderci, potrebbe prenderla anche Berlusconi).Silvio Berlusconi: la cannabis non va demonizzata, ma dico no alla ...

Dal primo gennaio del 2020 il rateo mensile ammonta a 520 euro circa, pagato per 12 ratei mensili (non c'è tredicesima).

Il nostro sistema di welfare funziona, ma speriamo di non averne mai bisogno.


“INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all'indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto."

giovedì 27 febbraio 2020

CEDOLARE SECCA




FITTASI

Spesso si sente parlare di cedolare secca e non si sa bene cosa sia. 
Intanto va detto che è un regime di tassazione agevolato per i redditi da locazioni immobiliari. 
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che una volta adottato, al momento della stipula del contratto, detemina il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali.

PRIMO VANTAGGIO: per i contratti stipulati in regime di cedolare secca non si pagano registro e  bollo, ordinariamente dovuti. E non si pagano mai, nè all'atto della prima registrazione, nè in seguito per le successive annualità, per le risoluzioni e le proroghe.

SVANTAGGIO: La scelta della cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se  previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
N.B. E' possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto, sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo saranno  dovute e non saranno  più rimborsabili.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (tipo l'usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di un'commerciale, artistica, professionale.

La cedolare  può essere scelta per immobili  con categorie catastali da A1 a A11 


A/1Abitazioni di tipo signorile
A/2Abitazioni di tipo civile
A/3Abitazioni di tipo economico
A/4Abitazioni di tipo popolare
A/5Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6Abitazioni di tipo rurale
A/7Abitazioni in villini
A/8Abitazioni in ville
A/9Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10(Uffici e studi privati *)
A/11Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

*(esclusa l’A10 - uffici o studi privati),  locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, tipo garage, locate insieme all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
ESTENSIONE. L’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. 


C/1Negozi e botteghe
C/2Magazzini e locali di deposito
C/3Laboratori per arti e mestieri
C/4Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7Tettoie chiuse od aperte

SECONDO VANTAGGIO, per chi paga le tasse in misura maggiore: l’aliquota che si applica è unica e fissa al  21%.

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. 
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. 

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’ prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione relativi ad abitazioni ubicate a Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti.
Maggiori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

venerdì 25 novembre 2016

MAGISTRATURA ONORARIA

FEDER.M.O.T.

Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5
Tel. 328.6264445  Fax 06.62204955
www.federmot.it  mail@federmot.it

Il Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia: ingiustificata la discriminazione dei magistrati onorari.
C’è anche un italiano nel collegio di 14 membri che ha squarciato il velo di omertà per anni calato sul lavoro in nero dei magistrati onorari. Si chiama Giuseppe Palmisano ed è il Presidente del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), l’organismo del Consiglio d’Europa che ieri, 16 novembre 2016, ha pubblicato il provvedimento con cui è stato deciso il reclamo n. 102/2013 presentato dai magistrati onorari italiani.
Il Collegio ha concluso, all’unanimità, che la normativa e i comportamenti concreti posti in essere dalla Repubblica italiana nei confronti dei magistrati onorari non sono conformi con le norme della Carta sociale europea e dei suoi Protocolli, ossia con gli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia che recepiscono, tra l’altro, il principio di non discriminazione tra lavoratori.
La pronuncia si fonda su un principio cardine (elaborato sin dal 2005 in un caso riguardante la Bulgaria), secondo il quale manca di giustificazioni obiettive e ragionevoli una discriminazione che non persegua scopi legittimi o escluda un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito.
Il Comitato ricorda poi come, nel tempo, l’inquadramento giuridico dei magistrati onorari sia andato riavvicinandosi a quello dei magistrati di ruolo, tanto da indurre la stessa Corte di Cassazione italiana a ritenere tali professionisti  collocabili in una posizione intermedia tra giudici professionali e laici.
Il comitato ha quindi stabilito che, rispetto alla applicazione dei trattati (in particolare della Carta sociale europea riveduta), i giudici onorari sono funzionalmente equivalenti ai magistrati di ruolo, a prescindere da come li definisca il diritto nazionale.
Il Comitato ha poi ritenuto applicabile la Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 nella parte in cui ingiunge agli Stati aderenti di assicurare ai giudici una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o paternità, così come il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione.
Infine il Comitato ha precisato che il fatto che l’ordinamento italiano non impedisca ai magistrati onorari di svolgere altre attività lavorative non esclude che essi siano discriminati, essendo irrilevante che l’esercizio esclusivo dell’attività giudiziaria dipenda da una scelta personale o sia determinata da altre circostanze.
Nel motivare la decisione il Comitato ha respinto lo storico argomento sempre sostenuto dal Governo italiano (recentemente ribadito dal Ministero della Giustizia in risposta alle diffide presentate la scorsa estate dai magistrati aderenti alla Feder.M.O.T.), ossia che la disparità di trattamento è giustificata dalle diversità intercorrenti tra magistrati onorari e di ruolo, riguardanti la procedura di selezione, il tempo di permanenza nella carica, il tipo di remunerazione, la connotazione part-time del rapporto e la sua riconducibilità alla mera fornitura di servizi. Il Comitato ha infatti precisato che “questi argomenti riguardano mere modalità di organizzazione del lavoro e non costituiscono una giustificazione oggettiva e ragionevole del trattamento differenziato di persone la cui equivalenza funzionale è stata riconosciuta”.

La Feder.M.O.T., che il 15 novembre scorso aveva denunciato avanti al Consiglio superiore della magistratura l’irragionevolezza e l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’attuale impianto normativo, esprime la propria soddisfazione per una pronuncia storica, che si pone in linea con quanto enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con riferimento ai magistrati onorari britannici (causa O’Brien del 2012), e alla quale auspica possa fare seguito un immediato ravvedimento del Governo, prima che l’Italia, un tempo culla del diritto, riceva nuove condanne per il suo comportamento discriminatorio verso i propri magistrati onorari.

sabato 8 novembre 2014

CORE

Risultati immagini per CUORE DONATO IMMAGINI

Quanno mor' io
fammillo 'nu piacere
Mmiezo a 'sta rrobba fraceta,
nu piezzo bbuono pure ce' starra'.
Dallo a chi serve e che
se po' salva'.
Ce pienze che bellezza?
Co piezzo mio che passa
'mcuorpo a n'ato
facimmo fesso a morte
tutt'e dduie.
                                                         ALDO DI MAURO

E CONTINUANO I VIAGGI

      Altro filo conduttore della mia vita sono divenuti i viaggi.  Adoro viaggiare e cerco di farlo come posso, con Claudio, con tutta la f...