L'indennità di accompagnamentoè una delle provvidenze sociali più note e richieste, forse a causa dell'età avanzata della popolazione italiana e delle invalidità che purtroppo affliggono con gli anni.
Ma non se ne sa abbastanza. Molti mi chiedono, forse perchè sono stata per oltre dieci anni avvocato previdenziale convenzionato con il Patronato INAS CISL e attualmente giudice onorario della Previdenza e del Lavoro.
Ebbene, l'indennità di accompagnamento è una prestazione che viene erogata su domanda, previo accertamento delle condizioni sanitarie del richiedente dall' INPS -Istituto Nazionale Previdenza Sociale- a coloro che sono stati dichiarati invalidi civili al 100%, quindi totalmente (in questo caso l'invalidità è denominata inabilità), che non sono capaci di deambulare autonomamente ovvero che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, cucinare, andare a fare la spesa, andare in farmacia o dal medico, pulire casa, ...). La misura è prevista sia per cittadini italiani che per gli stranieri (ad alcune condizioni).
Inoltrata la domanda, l'INPS convoca a visita e concede ovvero nega il beneficio.
In caso di rigetto, il cittadino può rivolgersi al giudice del Tribunale competente per territorio e tramite un avvocato che redigerà un particolare per cosiddetto accertamento tecnico preventivo;
il giudice, non sapendo valutare da solo le condizioni del richiedente, nominerà un CTU, ovvero un consulente tecnico d'ufficio, un medico, che visiterà nuovamente il soggetto; scriverà una relazione, depositerà la perizia e il giudice con un provvedimento ad hoc omologherà (con un decreto di omologa) l'esito dell'accertamento sanitario, con la decorrenza accertata dal sanitario e la regolazione delle spese di giudizio.
il giudice, non sapendo valutare da solo le condizioni del richiedente, nominerà un CTU, ovvero un consulente tecnico d'ufficio, un medico, che visiterà nuovamente il soggetto; scriverà una relazione, depositerà la perizia e il giudice con un provvedimento ad hoc omologherà (con un decreto di omologa) l'esito dell'accertamento sanitario, con la decorrenza accertata dal sanitario e la regolazione delle spese di giudizio.
L'indennità di accompagnamento non è legata nè all'età (ne ha diritto un povero tetraplegico di 20 anni), nè al reddito (per intenderci, potrebbe prenderla anche Berlusconi).
Dal primo gennaio del 2020 il rateo mensile ammonta a 520 euro circa, pagato per 12 ratei mensili (non c'è tredicesima).
Il nostro sistema di welfare funziona, ma speriamo di non averne mai bisogno.
“INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all'indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto."
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