LIFE STYLE BENESSEREBELLESSERE AVVOCATOAMICO VIAGGI CUCINA MAMMA+FIGLI SCRITTURA LIBRIITALIAN STYLE

mercoledì 8 febbraio 2023

Sentenza

 

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

 

G.O.T.  Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi

Udienza del 6.02.2023

Sono presenti i procuratori delle parti costituite i quali concludono oralmente riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note depositate.

 

REPUBBLICA   ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Cassino in persona del Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Giuditta DI CRISTINZI, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al nr. RG. 24xx/2016 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria

TRA

CURATELA DEL FALLIMENTO xxx S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Francesco xxx in virtù di procura alle liti in calce all’atto di citazione introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato xxx, sito in Cassino, Via xxx, n. 38,

ATTRICE

C O N T R O

 

VINCENZO xxx (C.F. xxx), LUCIANO xxx (C.F. xxx), A.T.I. AGENCY TRAVEL xxx di xxx Emma s.a.s. (P.IVA xxx)

CONVENUTI-CONTUMACI

NONCHÉ

xxx DI xxx SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano xxx e Pierluigi xxx in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Isernia alla Via xxx,

CONVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza odierna.

FATTO E DIRITTO

          (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69/09)

Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l’applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado all’entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento xxx Trasporti S.r.l. conveniva in giudizio i sigg.ri xxx Vincenzo, xxx Luciano, la ATI Agency xxx di xxx sas e la 3xxx di xxx sas chiedendo, previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 66 legge fallimentare e 2901 c.c., dichiararsi l’inefficacia, con conseguente revoca, dell’atto di conferimento in natura del 25/06/2011 a rogito del Notaio Mariano xxx, Rep. N. 22.xx, Racc. n. 5.6xx, nella parte in cui xxx Vincenzo e xxx Luciano hanno conferito alla A.T.I. Agency xxx International di xxx sas “la piena ed esclusiva proprietà delle aziende commerciali in loro rispettiva titolarità site in Prexxx alla Via Casilina n. xxx” e, in particolare, il “Complesso immobiliare costituito da fabbricato adibito ad uso deposito al piano interrato e da uffici al piano terra e primo, officina e deposito, cisterna, torre faro con annesso terreno pertinenziale adibito a piazzale pavimentato in parte graffato al predetto complesso immobiliare ed in parte autonomamente riportato in catasto il tutto sviluppantesi su di una superficie complessiva di circa mq. 15.967 (quindicimilanovecentosessantasette) e confinante nel suo complesso con p.lle 2xx4, 50xx4, 50xx3 e fiume. Il tutto riportato nel Catasto di Prexxx con i seguenti dati catastali:

Catasto fabbricati:

- foglio 1x, p.lla 50xx, Via Provinciale piano S1-T-1. Cat. D/8, R.C. euro 7.566,00;

- foglio 1x, p.lla 50xx, Via Provinciale snc piano T, area urbana, cons. mq. 5.000 senza rendita;

Catasto terreni:

- foglio 1x, p.lla 2xz, Bosco ceduo, cl. 2, are 16.38 R.D., Euro 2,11, R.A. Euro 0,17;

- foglio 1x, p.lla 1xz, Seminativo, cl. 2, are 2.60 R.D. Euro 1,28 R.A. Euro 0,74;

- foglio 1z, p.lla 2xx1, Bosco ceduo, cl. 2, are 2.55 R.D., Euro 0,33, R.A. Euro 0,03”.

La curatela chiedeva, altresì, previo  accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 66 legge fallimentare e 2901 c.c., dichiararsi l’inefficacia, con conseguente revoca, del successivo atto di conferimento in natura del 30/12/2014 Rep. N. 28.139, Racc. n. 9.4xx, con il quale la A.T.I. Agency xxx International di xxx sas ha conferito nella 3x di xxx  sas “la piena ed esclusiva proprietà del ramo d’azienda sito nel Comune di Prxxx alla Via Provinciale n. x3” e, in particolare,  il “Complesso immobiliare costituito da fabbricato adibito ad uso deposito al piano interrato e da uffici al piano terra e primo, officina e deposito, cisterna, torre faro con annesso terreno pertinenziale adibito a piazzale pavimentato in parte graffato al predetto complesso immobiliare ed in parte autonomamente riportato in catasto il tutto sviluppantesi su di una superficie complessiva di circa mq. 15.967 (quindicimilanovecentosessantasette) e confinante nel suo complesso con p.lle 2x, 50x4, 50x3 e fiume. Il tutto riportato nel Catasto di Prxxx con i seguenti dati catastali:

Catasto fabbricati:

- foglio 1x, p.lla 5xx, Via Provinciale piano S1-T-1. Cat. D/8, R.C. euro 7.566,00;

- foglio 1x, p.lla 5xx, Via Provinciale snc piano T, area urbana, cons. mq. 5.000 senza rendita;

Catasto terreni:

- foglio 1x, p.lla 2x2, Bosco ceduo, cl. 2, are 16.38 R.D., Euro 2,11, R.A. Euro 0,17;

- foglio 1x, p.lla 1x7, Seminativo, cl. 2, are 2.60 R.D. Euro 1,28 R.A. Euro 0,74;

- foglio 1z, p.lla 2x1, Bosco ceduo, cl. 2, are 2.55 R.D., Euro 0,33, R.A. Euro 0,03”.

A fondamento della domanda, la Curatela sosteneva che l’atto dispositivo posto in essere in data 25/06/2011 da xxx Vincenzo e xxx Luciano ha comportato un pregiudizio alle ragioni di credito del Fallimento, attesa la sua idoneità a determinare, non solo una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio degli stessi fratelli ZZZ, ma altresì l’incertezza o, quantomeno, il pericolo per la realizzazione del diritto di credito del Fallimento, in corso di accertamento giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità, quali ex amministratori della fallita, dei fratelli ZZZ ai sensi degli artt. 2392, 2394 e 2476 c.c. e 146 legge fallimentare, per aver posto in essere, con dolo, una serie di atti che hanno pregiudicato l’integrità patrimoniale della fallita.

Rimanevano contumaci xxx Vincenzo, xxx Luciano e la ATI Agency xxx International di SSS sas.

Si costituiva la 3X di XXX sas, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino ai sensi dell’art. 24 della legge fallimentare, trattandosi di “azione derivante dal fallimento”, a conoscere la quale sarebbe competente il Tribunale di Roma quale Tribunale fallimentare.

Nel merito contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda.

In corso di causa il giudizio veniva interrotto, stante il fallimento della ATI Agency XXXX e, successivamente, veniva riassunto mediante notifica di ricorso per riassunzione.

Attesa la natura documentale della causa le parti non chiedevano l’ammissione di prove orale se non l’ammissione della documentazione già in atti.

All’udienza odierna veniva trattenuta in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale.

Orbene, se è vero che la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della legge fallimentare opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, tuttavia, è necessario che l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (cfr. Cass. n. 15982/2018). A tale fine, secondo la S.C., va esclusa la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare in ordine alla causa di revocatoria ordinaria proposta, ex art. 66 l.fall., qualora non si ravvisi la finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto dispositivo a vantaggio della massa dei creditori.

Nella fattispecie esaminata nella sentenza citata, la S.C. osservava che la peculiarità della “revocatoria ordinaria” ex artt. 66 e 67 legge fallimentare concerne atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dallo stesso debitore successivamente dichiarato fallito, mentre nel caso in essa esaminato la azione revocatoria si riferiva ad atti dispositivi (donazione) compiuti da un soggetto terzo (ex amministratrice) in relazione a beni propri, nei confronti del quale la società in amministrazione straordinaria vantava un credito, oggetto di accertamento giudiziale, per risarcimento danni imputati a responsabilità dell’ex amministratrice, dunque un credito insorto per fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di insolvenza della società,  e perciò “rinvenuto nel patrimonio” della società collocata in amministrazione straordinaria. Pertanto, sostiene la S.C., in tale fattispecie non si verifica quella finalità “recuperatoria” del bene oggetto dell’atto dispositivo revocato, a vantaggio della massa dei creditori, che la giurisprudenza ha ravvisato nelle azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 legge fallimentare (cfr. Corte Cass., S.U. ordinanza n. 10233 del 26/04/2017). Di conseguenza, veniva esclusa la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare.

Ebbene, nel caso in esame l’azione in questione, ove accolta, non produce in relazione ai beni immobili di proprietà di XXX Vincenzo e XXX Luciano e da questi ceduti alla A.T.I. Agency XXX International di XXX sas effetti ulteriori o diversi rispetto a quelli propri – inopponibilità relativa – dell’azione ordinaria ex art. 2091 c.c., essendo diretta a ripristinare l’originario assoggettamento dei predetti beni alla garanzia patrimoniale generica prestata dai debitori XXX Vincenzo e XXX Luciano.

Pertanto, va esclusa la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Roma in ordine alla odierna azione.

Nel merito, la domanda proposta dalla Curatela è fondata e va accolta.

L'art.66 l. fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica.

L'unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 L.F. e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione.

Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento.

È, quindi, errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 LF; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. Pertanto, chi propone questa azione deve unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., posto che la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore o della società di cui è parte (Cass. n. 9170/2015).

È principio di pacifica giurisprudenza che il curatore, cui compete la legittimazione esclusiva ad esperire l’azione revocatoria in sede fallimentare, agisca nella veste di “sostituto processuale della massa dei creditori concorsuali, ormai privi della legittimazione ad iniziare o proseguire l’azione” (Cass. 28.05.2009 n. 12513; Cass. 19.05.2006 n. 11763; Cass. 8.09.2005 n. 17943; Cass. 19.07.2002 n. 10547).

La disciplina della revocatoria ex art. 66 L.F. configurandosi, al pari di quella ordinaria, come mezzo per la conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori contro gli atti dispositivi posti in essere dal debitore in loro pregiudizio, determina in capo al curatore l’attribuzione dell’onere di provare la sussistenza dei presupposti indispensabili ai fini dell’esercizio dell’azione stessa.

Al riguardo, si rileva che il curatore non è per nulla tenuto a fornire la prova della conoscenza da parte del terzo dello stato d’insolvenza del debitore come avviene nella revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 L.F., dal momento che quest’ultima è volta piuttosto alla tutela della par condicio creditorum, legata alla presunzione legale assoluta dell’esistenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore nei periodi sospetti (Cass. n. 9122/1987).

Si considera, infatti, sufficiente da parte del curatore dimostrare il semplice pregiudizio dell’atto dispositivo nei confronti della massa dei creditori, inteso come menomazione della garanzia generica posta dall’art. 2740 c.c., anche perché, come ritenuto nella sentenza citata, “la norma non richiede per la sua applicazione né che il debitore sia insolvente, né che il creditore abbia la consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte” (Cass. n. 9170/2015).

Ebbene, se l’azione revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare si presenta rivolta a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell’imprenditore, andando anche a indistinto vantaggio di coloro che vantano un credito sorto posteriormente all’atto revocato, ne consegue che non sia necessario distinguere tra atti negoziali posteriori e anteriori al sorgere dei crediti, giacché l’esistenza del rimedio si fonda sull’esistenza del pregiudizio (“eventus damni”) costituito anche soltanto dall’aver reso più ardua l’esazione coattiva del credito, ovvero dall’averne compromesso la fruttuosità (Cass. n. 15265/2006; Cass. n. 26723/2011).

In altre parole, rispetto ai crediti sorti posteriormente all’atto dispositivo oggetto della revocatoria, si rileva che non sia necessaria la dimostrazione della dolosa preordinazione di cui all’art. 2901, n. 2, essendo sufficiente la prova in capo al terzo della consapevolezza dell’eventus damni (Cass. n. 2055/78).

Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali, la Suprema Corte, nella fattispecie esaminata nella sentenza n. 9170/2015, è giunta alla declaratoria d’inefficacia ex art. 66 L.F. del contratto di locazione di un immobile posto in essere tra il debitore e il di lui figlio, ravvisando il carattere pregiudizievole dell’atto, ossia l’eventus damni, già nelle particolarità dell’atto stesso, caratterizzato dalla lunga durata del contratto, nonché nell’irrisorietà del prezzo rispetto al valore di mercato, e riscontrando il requisito della partecipatio fraudis avendo considerato quali indici sintomatici la situazione di convivenza e la sussistenza del rapporto parentale tra debitore e terzo.

Nel caso di specie, l’atto dispositivo di cui si chiede la revoca (atto di conferimento del 25/06/2011) veniva stipulato tra XXX Vincenzo e XXX Luciano, da un lato, e la A.T.I. Agency XXX di XXX sas, dall’altro lato.

È incontestato che il socio accomandatario della suddetta A.T.I. X sas, XXX, è figlia di YYY Vincenzo.

È documentato che i beni immobili oggetto dell’atto dispositivo in questione hanno un valore di € 1.0007,814,00 e che la parte venditrice, quale controprestazione, acquisiva una quota di partecipazione nella la A.T.I. Agency XXX International di CCC  sas pari al valore nominale di euro 1.000,00 ciascuno.

Si sottolinea che la norma di cui all’art. 66 legge fallimentare non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte.

Nel caso in esame, è da ritenere sussistente il requisito della partecipatio fraudis, in virtù di alcuni indici sintomatici riscontrati: la sussistenza del rapporto parentale (padre-figlia) fra debitore e terzo (Cass. 5 marzo 2009 n. 5359), il fatto che quale controprestazione del conferimento immobiliare del valore di € 1.0007,814,00 venisse acquisita una quota di partecipazione di valore nominale irrisorio.

Tali elementi, dunque, sono certamente sintomatici della sussistenza dei requisiti sia della partecipatio fraudis, sia dell’eventus damni, anche in considerazione della documentata infruttuosità del pignoramento presso il debitore eseguito del provvedimento di sequestro conservativo RG 31800/2014 del Tribunale di Roma.

L’atto di conferimento del 25/06/2011, pertanto, va dichiarato inefficace.

Quanto alla revoca del successivo atto di conferimento del 30/12/2014, al fine di dimostrare l’elemento psicologico, ovvero la malafede del terzo, il quale doveva essere consapevole della revocabilità, ai sensi della normativa fallimentare, dell'atto compiuto dal proprio dante causa in concerto con il fallito, versandosi in ipotesi di revocatoria ordinaria, si richiama il principio secondo cui la prova del requisito soggettivo in proposito richiesto potrà essere fornita dalla curatela tramite presunzioni (gravi, precise e concordanti). (Cass. Civ. n. 27546/2014; Cass. Civ. n. 5618/2016).

Nella specie, è documentato che la compagine sociale del terzo, 3X di XXX sas, è la medesima della cedente A.T.I. Agency xxx International di XXX sas.

Per entrambe le società, infatti, socio accomandatario è CCC.

L’identità soggettiva di cedente e cessionario, nella stipula del secondo atto di conferimento del 30/12/2014, non può che integrare la sussistenza del requisito della mala fede del terzo, laddove si consideri che già in ordine al primo atto di conferimento risulta accertato, in capo al medesimo socio accomandatario, la sussistenza del requisito soggettivo necessario per la declaratoria di inefficacia.

P.  Q.  M.

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G.N. 24xx/2016 come innanzi proposta, così provvede:

1. accoglie le domande proposte dalla CURATELA DEL FALLIMENTO XXX TRASPORTI S.r.l. per le causali di cui in motivazione;

2. dichiara l’inefficacia, ex art. 66 legge fallimentare, dell’atto di conferimento in natura del 25/06/2011 a rogito del Notaio Mariano XXX, Rep. N. 2XXX4, Racc. n. 5XX4, nei confronti del Fallimento della XXX Trasporti S.r.l.;

3. dichiara l’inefficacia, ex art. 66 legge fallimentare, dell’atto di conferimento in natura del 30/12/2014 Rep. N. 2XX9, Racc. n. 9XX5, nei confronti del Fallimento della XXX Trasporti S.r.l.;

4. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela, che liquida in € 22.457,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.

 

La presente sentenza - pronunciata ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c. – viene allegata al verbale di udienza del giorno 06.02.2023, di cui costituisce parte integrante.

Il dispositivo e la motivazione viene letta alle ore 15.00 parti assenti.

Cassino 6 febbraio 2023                                                                   

                                                                                                           Il G.O.P.

dott.ssa Giuditta Di Cristinzi

Nessun commento:

Posta un commento

Quiete serena

Mentre i giorni d'autunno si inseguono, io sto. Sto bene, ferma nel mio sole di novembre, a godermi l'amore sempiterno di mio marito...