TRIBUNALE
CIVILE DI CASSINO
G.O.T. Dott.ssa
Giuditta Di Cristinzi
Udienza del 6.02.2023
Sono presenti i procuratori delle parti costituite i
quali concludono oralmente riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle
note depositate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino in persona del Giudice Unico G.O.T.
dott.ssa Giuditta DI CRISTINZI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta
al nr. RG. 24xx/2016 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
CURATELA DEL FALLIMENTO
xxx S.R.L., in
persona del Curatore pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Francesco xxx in
virtù di procura alle liti in calce all’atto di citazione introduttivo ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato xxx, sito in Cassino,
Via xxx, n. 38,
ATTRICE
C O N T R O
VINCENZO xxx (C.F. xxx), LUCIANO xxx (C.F. xxx), A.T.I. AGENCY TRAVEL xxx
di xxx Emma s.a.s. (P.IVA xxx)
CONVENUTI-CONTUMACI
NONCHÉ
xxx DI xxx SAS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano xxx e
Pierluigi xxx in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di
costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Isernia alla Via xxx,
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza odierna.
FATTO E DIRITTO
(artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69/09)
Preliminarmente va evidenziato che la presente
sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.
att. C.p.c. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui
disposizioni prevedono espressamente l’applicabilità ai giudizi pendenti in
primo grado all’entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini
della decisione, è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
Fallimento xxx Trasporti S.r.l. conveniva in giudizio i sigg.ri xxx Vincenzo, xxx
Luciano, la ATI Agency xxx di xxx sas e la 3xxx di xxx sas chiedendo, previo
accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 66 legge
fallimentare e 2901 c.c., dichiararsi l’inefficacia, con conseguente revoca,
dell’atto di conferimento in natura del 25/06/2011 a rogito del Notaio Mariano xxx,
Rep. N. 22.xx, Racc. n. 5.6xx, nella parte in cui xxx Vincenzo e xxx Luciano
hanno conferito alla A.T.I. Agency xxx International di xxx sas “la piena ed esclusiva proprietà delle
aziende commerciali in loro rispettiva titolarità site in Prexxx alla Via
Casilina n. xxx” e, in particolare, il “Complesso
immobiliare costituito da fabbricato adibito ad uso deposito al piano interrato
e da uffici al piano terra e primo, officina e deposito, cisterna, torre faro
con annesso terreno pertinenziale adibito a piazzale pavimentato in parte
graffato al predetto complesso immobiliare ed in parte autonomamente riportato
in catasto il tutto sviluppantesi su di una superficie complessiva di circa mq.
15.967 (quindicimilanovecentosessantasette) e confinante nel suo complesso con
p.lle 2xx4, 50xx4, 50xx3 e fiume. Il tutto riportato nel Catasto di Prexxx con
i seguenti dati catastali:
Catasto fabbricati:
- foglio 1x, p.lla 50xx,
Via Provinciale piano S1-T-1. Cat. D/8, R.C. euro 7.566,00;
- foglio 1x, p.lla 50xx,
Via Provinciale snc piano T, area urbana, cons. mq. 5.000 senza rendita;
Catasto terreni:
- foglio 1x, p.lla 2xz,
Bosco ceduo, cl. 2, are 16.38 R.D., Euro 2,11, R.A. Euro 0,17;
- foglio 1x, p.lla 1xz,
Seminativo, cl. 2, are 2.60 R.D. Euro 1,28 R.A. Euro 0,74;
- foglio 1z, p.lla 2xx1,
Bosco ceduo, cl. 2, are 2.55 R.D., Euro 0,33, R.A. Euro 0,03”.
La curatela chiedeva, altresì, previo accertamento
della ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 66 legge fallimentare e 2901
c.c., dichiararsi l’inefficacia, con conseguente revoca, del successivo atto di
conferimento in natura del 30/12/2014 Rep. N. 28.139, Racc. n. 9.4xx, con il
quale la A.T.I. Agency xxx International di xxx sas ha conferito nella 3x di xxx sas “la
piena ed esclusiva proprietà del ramo d’azienda sito nel Comune di Prxxx alla
Via Provinciale n. x3” e, in particolare,
il “Complesso immobiliare
costituito da fabbricato adibito ad uso deposito al piano interrato e da uffici
al piano terra e primo, officina e deposito, cisterna, torre faro con annesso
terreno pertinenziale adibito a piazzale pavimentato in parte graffato al
predetto complesso immobiliare ed in parte autonomamente riportato in catasto
il tutto sviluppantesi su di una superficie complessiva di circa mq. 15.967
(quindicimilanovecentosessantasette) e confinante nel suo complesso con p.lle 2x,
50x4, 50x3 e fiume. Il tutto riportato nel Catasto di Prxxx con i seguenti dati
catastali:
Catasto fabbricati:
- foglio 1x, p.lla 5xx,
Via Provinciale piano S1-T-1. Cat. D/8, R.C. euro 7.566,00;
- foglio 1x, p.lla 5xx,
Via Provinciale snc piano T, area urbana, cons. mq. 5.000 senza rendita;
Catasto terreni:
- foglio 1x, p.lla 2x2,
Bosco ceduo, cl. 2, are 16.38 R.D., Euro 2,11, R.A. Euro 0,17;
- foglio 1x, p.lla 1x7,
Seminativo, cl. 2, are 2.60 R.D. Euro 1,28 R.A. Euro 0,74;
- foglio 1z, p.lla 2x1,
Bosco ceduo, cl. 2, are 2.55 R.D., Euro 0,33, R.A. Euro 0,03”.
A fondamento della domanda, la Curatela sosteneva che
l’atto dispositivo posto in essere in data 25/06/2011 da xxx Vincenzo e xxx
Luciano ha comportato un pregiudizio alle ragioni di credito del Fallimento,
attesa la sua idoneità a determinare, non solo una variazione quantitativa e
qualitativa del patrimonio degli stessi fratelli ZZZ, ma altresì l’incertezza
o, quantomeno, il pericolo per la realizzazione del diritto di credito del
Fallimento, in corso di accertamento giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma,
avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità, quali ex amministratori
della fallita, dei fratelli ZZZ ai sensi degli artt. 2392, 2394 e 2476 c.c. e
146 legge fallimentare, per aver posto in essere, con dolo, una serie di atti
che hanno pregiudicato l’integrità patrimoniale della fallita.
Rimanevano contumaci xxx Vincenzo, xxx Luciano e la
ATI Agency xxx International di SSS sas.
Si costituiva la 3X di XXX sas, eccependo, in via
preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino ai sensi
dell’art. 24 della legge fallimentare, trattandosi di “azione derivante dal
fallimento”, a conoscere la quale sarebbe competente il Tribunale di Roma quale
Tribunale fallimentare.
Nel merito contestava le avverse deduzioni e chiedeva
il rigetto della domanda.
In corso di causa il giudizio veniva interrotto,
stante il fallimento della ATI Agency XXXX e, successivamente, veniva riassunto
mediante notifica di ricorso per riassunzione.
Attesa la
natura documentale della causa le parti non chiedevano l’ammissione di prove
orale se non l’ammissione della documentazione già in atti.
All’udienza odierna veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di
incompetenza territoriale.
Orbene, se è vero che
la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista
dall'art. 24 della legge fallimentare opera con riferimento non solo alle
controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato
d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura
concorsuale, tuttavia, è necessario che l'accertamento del credito verso il
fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (cfr.
Cass. n. 15982/2018). A tale fine, secondo la S.C., va esclusa la competenza
funzionale inderogabile del tribunale fallimentare in ordine alla causa di
revocatoria ordinaria proposta, ex art. 66 l.fall., qualora non si ravvisi la
finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto dispositivo a vantaggio della
massa dei creditori.
Nella fattispecie esaminata nella
sentenza citata, la S.C. osservava che la peculiarità della “revocatoria
ordinaria” ex artt. 66 e 67 legge fallimentare concerne atti dispositivi del
proprio patrimonio compiuti dallo stesso debitore successivamente dichiarato
fallito, mentre nel caso in essa esaminato la azione revocatoria si riferiva ad
atti dispositivi (donazione) compiuti da un soggetto terzo (ex amministratrice)
in relazione a beni propri, nei confronti del quale la società in
amministrazione straordinaria vantava un credito, oggetto di accertamento
giudiziale, per risarcimento danni imputati a responsabilità dell’ex
amministratrice, dunque un credito insorto per fatti commessi anteriormente
alla dichiarazione di insolvenza della società,
e perciò “rinvenuto nel patrimonio” della società collocata in
amministrazione straordinaria. Pertanto, sostiene la S.C., in tale fattispecie
non si verifica quella finalità “recuperatoria” del bene oggetto dell’atto
dispositivo revocato, a vantaggio della massa dei creditori, che la
giurisprudenza ha ravvisato nelle azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67
legge fallimentare (cfr. Corte Cass., S.U. ordinanza n. 10233 del 26/04/2017).
Di conseguenza, veniva esclusa la competenza funzionale inderogabile del
tribunale fallimentare.
Ebbene, nel caso in esame l’azione in
questione, ove accolta, non produce in relazione ai beni immobili di proprietà
di XXX Vincenzo e XXX Luciano e da questi ceduti alla A.T.I. Agency XXX
International di XXX sas effetti ulteriori o diversi rispetto a quelli propri –
inopponibilità relativa – dell’azione ordinaria ex art. 2091 c.c., essendo
diretta a ripristinare l’originario assoggettamento dei predetti beni alla
garanzia patrimoniale generica prestata dai debitori XXX Vincenzo e XXX
Luciano.
Pertanto, va esclusa la competenza
funzionale inderogabile del Tribunale di Roma in ordine alla odierna azione.
Nel merito, la domanda proposta dalla
Curatela è fondata e va accolta.
L'art.66 l. fall. ripropone, in ambito fallimentare,
la revocatoria ordinaria codicistica.
L'unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 L.F.
e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima,
esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto
al creditore che ha esercitato l'azione.
Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime,
trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore
dell'ordinamento.
È, quindi, errato ritenere che, anche in tema di
revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da
parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di
revocatoria fallimentare ex art. 67 LF; è in realtà sufficiente che sia
dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto
dispositivo. Pertanto, chi propone questa azione deve unicamente provare la
conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del
creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all'art.
2740 cod. civ., posto che la norma non richiede, per la sua applicazione, che
il debitore sia insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello
stato di decozione del debitore o della società di cui è parte (Cass. n.
9170/2015).
È principio di pacifica giurisprudenza che il
curatore, cui compete la legittimazione esclusiva ad esperire l’azione
revocatoria in sede fallimentare, agisca nella veste di “sostituto
processuale della massa dei creditori concorsuali, ormai privi della
legittimazione ad iniziare o proseguire l’azione” (Cass. 28.05.2009 n. 12513;
Cass. 19.05.2006 n. 11763; Cass. 8.09.2005 n. 17943; Cass. 19.07.2002 n.
10547).
La disciplina della revocatoria ex art.
66 L.F. configurandosi, al pari di quella ordinaria, come mezzo per la
conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori contro gli
atti dispositivi posti in essere dal debitore in loro pregiudizio, determina in
capo al curatore l’attribuzione dell’onere di provare la sussistenza dei
presupposti indispensabili ai fini dell’esercizio dell’azione stessa.
Al riguardo, si rileva che il curatore non è per nulla
tenuto a fornire la prova della conoscenza da parte del terzo dello stato
d’insolvenza del debitore come avviene nella revocatoria fallimentare di cui
all’art. 67 L.F., dal momento che quest’ultima è volta piuttosto alla tutela
della par condicio creditorum, legata alla presunzione legale
assoluta dell’esistenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore nei periodi
sospetti (Cass. n. 9122/1987).
Si considera, infatti, sufficiente da parte del
curatore dimostrare il semplice pregiudizio dell’atto dispositivo nei confronti
della massa dei creditori, inteso come menomazione della garanzia generica
posta dall’art. 2740 c.c., anche perché, come ritenuto nella sentenza
citata, “la norma non richiede per la sua applicazione né che il
debitore sia insolvente, né che il creditore abbia la consapevolezza dello
stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte” (Cass. n.
9170/2015).
Ebbene, se l’azione revocatoria ordinaria esercitata
in sede fallimentare si presenta rivolta a tutelare la garanzia patrimoniale di
tutti i creditori presenti e futuri dell’imprenditore, andando anche a
indistinto vantaggio di coloro che vantano un credito sorto posteriormente
all’atto revocato, ne consegue che non sia necessario distinguere tra atti
negoziali posteriori e anteriori al sorgere dei crediti, giacché l’esistenza
del rimedio si fonda sull’esistenza del pregiudizio (“eventus damni”)
costituito anche soltanto dall’aver reso più ardua l’esazione coattiva del
credito, ovvero dall’averne compromesso la fruttuosità (Cass. n. 15265/2006; Cass. n. 26723/2011).
In altre parole, rispetto ai crediti sorti
posteriormente all’atto dispositivo oggetto della revocatoria, si rileva che
non sia necessaria la dimostrazione della dolosa preordinazione di
cui all’art. 2901, n. 2, essendo sufficiente la prova in capo al terzo della
consapevolezza dell’eventus damni (Cass.
n. 2055/78).
Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali, la
Suprema Corte, nella fattispecie esaminata nella sentenza n. 9170/2015, è
giunta alla declaratoria d’inefficacia ex art. 66 L.F. del
contratto di locazione di un immobile posto in essere tra il debitore e il di
lui figlio, ravvisando il carattere pregiudizievole dell’atto, ossia l’eventus
damni, già nelle particolarità dell’atto stesso, caratterizzato dalla
lunga durata del contratto, nonché nell’irrisorietà del prezzo rispetto al
valore di mercato, e riscontrando il requisito della partecipatio
fraudis avendo considerato quali indici sintomatici la situazione di
convivenza e la sussistenza del rapporto parentale tra debitore e terzo.
Nel caso di specie, l’atto dispositivo di cui si
chiede la revoca (atto di conferimento del 25/06/2011) veniva stipulato tra XXX
Vincenzo e XXX Luciano, da un lato, e la A.T.I. Agency XXX di XXX sas,
dall’altro lato.
È incontestato che il socio accomandatario della
suddetta A.T.I. X sas, XXX, è figlia di YYY Vincenzo.
È documentato che i beni immobili oggetto dell’atto
dispositivo in questione hanno un valore di € 1.0007,814,00 e che la parte
venditrice, quale controprestazione, acquisiva una quota di partecipazione
nella la A.T.I. Agency XXX International di CCC
sas pari al valore nominale di euro 1.000,00 ciascuno.
Si sottolinea che la norma di cui all’art. 66 legge
fallimentare non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia
insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione
del debitore, o della società di cui è parte.
Nel caso in esame, è da ritenere sussistente il
requisito della partecipatio fraudis,
in virtù di alcuni indici sintomatici riscontrati: la sussistenza del rapporto
parentale (padre-figlia) fra debitore e terzo (Cass. 5 marzo 2009 n. 5359), il
fatto che quale controprestazione del conferimento immobiliare del valore di €
1.0007,814,00 venisse acquisita una quota di partecipazione di valore nominale
irrisorio.
Tali elementi, dunque, sono certamente sintomatici
della sussistenza dei requisiti sia della partecipatio fraudis, sia dell’eventus damni, anche in
considerazione della documentata infruttuosità del pignoramento presso il
debitore eseguito del provvedimento di sequestro conservativo RG 31800/2014 del
Tribunale di Roma.
L’atto di conferimento del 25/06/2011, pertanto, va
dichiarato inefficace.
Quanto alla revoca del successivo atto di conferimento
del 30/12/2014, al fine di dimostrare l’elemento
psicologico, ovvero la malafede del terzo, il quale doveva essere consapevole
della revocabilità, ai sensi della normativa fallimentare, dell'atto compiuto
dal proprio dante causa in concerto con il fallito, versandosi in ipotesi di
revocatoria ordinaria, si richiama il principio secondo cui la prova del
requisito soggettivo in proposito richiesto potrà essere fornita dalla curatela
tramite presunzioni (gravi, precise e concordanti). (Cass. Civ. n.
27546/2014; Cass. Civ. n. 5618/2016).
Nella specie, è documentato che la
compagine sociale del terzo, 3X di XXX sas, è la medesima della cedente A.T.I. Agency xxx International di XXX
sas.
Per entrambe le società, infatti, socio accomandatario
è CCC.
L’identità soggettiva di cedente e cessionario, nella
stipula del secondo atto di conferimento del 30/12/2014, non può che integrare
la sussistenza del requisito della mala fede del terzo, laddove si consideri
che già in ordine al primo atto di conferimento risulta accertato, in capo al
medesimo socio accomandatario, la sussistenza del requisito soggettivo
necessario per la declaratoria di inefficacia.
P. Q. M.
Il
Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G.N. 24xx/2016
come innanzi proposta, così provvede:
1.
accoglie le domande proposte dalla CURATELA DEL FALLIMENTO XXX TRASPORTI S.r.l.
per le causali di cui in motivazione;
2.
dichiara l’inefficacia, ex art. 66 legge fallimentare, dell’atto di
conferimento in natura del 25/06/2011 a rogito del Notaio Mariano XXX, Rep. N.
2XXX4, Racc. n. 5XX4, nei confronti del Fallimento della XXX Trasporti S.r.l.;
3.
dichiara l’inefficacia, ex art. 66 legge fallimentare, dell’atto di
conferimento in natura del 30/12/2014 Rep. N. 2XX9, Racc. n. 9XX5, nei
confronti del Fallimento della XXX Trasporti S.r.l.;
4.
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali
in favore della Curatela, che liquida in € 22.457,00 per compenso professionale
ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
La presente sentenza - pronunciata ai sensi
dell’art.281 sexies c.p.c. – viene allegata al verbale di udienza del giorno 06.02.2023,
di cui costituisce parte integrante.
Il dispositivo e la motivazione viene letta alle ore 15.00 parti assenti.
Cassino 6 febbraio 2023
Il G.O.P.
dott.ssa Giuditta
Di Cristinzi
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