LIFE STYLE BENESSEREBELLESSERE AVVOCATOAMICO VIAGGI CUCINA MAMMA+FIGLI SCRITTURA LIBRIITALIAN STYLE

lunedì 15 aprile 2019

LE MIE SENTENZE

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21266 - pubb. 21/02/2019

Nessun obbligo di iscrizione per il mero procacciatore di clienti non vincolato alla compagnia assicurativa

Tribunale Cassino, 12 Novembre 2018. Est. Giuditta Di Cristinzi.

Previdenza obbligatoria – Attività di “produttore diretto” per compagnia assicurativa – Assenza di subordinazione – Obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti – Non sussiste


L’attività svolta come “produttore diretto” ovvero occasionale di compagnia assicurativa, operante unicamente come segnalatore di nominativi di persone interessate a sottoscrivere contratti di assicurazione, senza alcun vincolo di subordinazione con l’impresa, non fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data XX.XX.2018, la sig.ra RR AA si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo ricorso avverso l’avviso di addebito n. 347 XXX XXX del 9.11.2017, notificato dall’INPS il 5.12.2017, con il quale le veniva intimato il pagamento dell’importo complessivo di €. 1.720,39 per contributi, sanzioni, morosità (e spese di notifica) relativamente al periodo 01/2010 al 12/2010. La ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell’esecutività dell’avviso con decreto da emettersi inaudita altera parte, ovvero, previa comparizione delle parti disposta anteriormente all’udienza di discussione. Nel merito, in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l’avviso di addebito, per tardività della sua emissione e notifica; in via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l’avviso di addebito de quo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
In sede di seconda udienza di discussione si costituiva in giudizio l’INPS, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 12 novembre 2018, udita la discussione delle parti, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.
In data 05.12.2017, l’Inps di Cassino notificava alla ricorrente avviso di addebito con il quale le intimava il pagamento dell’importo complessivo di € 1.720,39 relativamente al periodo da 01/2010 al 12/2010.
Preliminarmente, la ricorrente eccepiva la tardività dell’avviso di addebito opposto, perché notificato dopo il 31 dicembre successivo a quello in cui era stato notificato il verbale di accertamento e poneva all’attenzione del giudicante determinate osservazioni, in particolare sulla definizione di produttore diretto di agenzia.
Al riguardo, è doveroso fare delle considerazioni.
La sig.ra RR affermava di aver chiesto di poter collaborare con Alleanza Assicurazioni S.p.A. in qualità di Produttore Diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e, secondo la terminologia aziendale, in qualità di “produttore libero”. La Compagnia accettava tale richiesta e con lettera la autorizzava solo ad operare come “segnalatore … di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione”, quale “produttore libero”, ossia “senza alcun vincolo di subordinazione” nonché “senza alcun obbligo di prestazione, legata ad un orario o itinerario o ad un risultato di produzione”. La stessa ricorrente, inoltre, affermava che era stato pattuito un compenso provvisionale sulle proposte di polizza segnalate, percepito direttamente dalla direzione generale della compagnia.
Successivamente, la ricorrente era stata iscritta, come previsto dall’art. 109 del d.lgs. n. 209/2005, nella sezione C) del R.U.I. (registro unico degli intermediari di assicurazione), riservato ai “produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.
L’Istituto iscriveva d’ufficio la ricorrente alla Gestione IVS degli esercenti attività commerciali, in osservanza del D.L. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, ritenendo l’attività di produttore libero, svolta dalla stessa dal 2007, come attività di produttore assicurativo di terzo e quarto gruppo, contemplata dagli artt. 4 e 5 del CCNL del 25.05.1939 in materia di agenzie e produttori di assicurazione.
In effetti, la Legge 326/2003, all’art. 44, comma 2, individua i soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei “produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25.05.1939”. Tale contratto, comprende al 3° gruppo i produttori i quali hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche l’obbligo di un determinato minimo di produzione e nel 4° gruppo “i produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione”.
Il problema dell’obbligo dell’iscrizione o meno dei produttori (di assicurazione) alla Gestione Commercianti Inps, sulla base dell’art. 44, comma 2, della L. 326/2003, è stato affrontato in più occasioni da diverse Corti territoriali.
Ma è stata la Cassazione che con la sentenza n. 2279/2018 (pubblicata in data 30.01.2018), ha dato la giusta interpretazione a tale norma.
La Cassazione, in un caso analogo a quello sottoposto alla nostra attenzione, ha infatti osservato che “la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie o sub agenzie”. Inoltre, “la distinzione tra produttori di agenzia e sub agenzia e produttori diretti è reale, derivando in concreto dalla diversità che la pratica imprenditoriale del settore degli intermediari del sistema assicurativo consente di apprezzare e che il codice delle assicurazioni, d. lgs. 2009/2005 di recepimento della direttiva U.E. 92/2002, ha posto sul piano dei diritto positivo nel titolo dedicato agli intermediari assicurativi”. A giudizio della Corte, quindi, “il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale di un agente”. Considerata questa differenza tra le due figure di produttori, la Corte ha ritenuto comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti solo per gli agenti o sub agenti.
In conclusione, la Corte accoglieva il ricorso avente ad oggetto solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercio, senza dover fare ulteriori accertamenti, e riconosceva l’insussistenza di tale obbligo.
Alla luce di quanto innanzi, considerata l’attività svolta dalla ricorrente come produttore diretto (ovvero occasionale) della compagnia assicurativa Alleanza Toro S.p.A. e, in precedenza di Alleanza Assicurazioni S.p.A., operante unicamente come “segnalatore di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione”, “senza alcun vincolo di subordinazione” e, in particolare, a seguito dell’interpretazione data dalla Cassazione all’art. 44 comma 2, della L. 326/2003 (afferente l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS dei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL del 25.05.1939) deve concludersi per l’accoglimento del ricorso.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.      accertata l’insussistenza totale dell’obbligo della ricorrente di iscriversi e di versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciale presso l’Inps per difetto dei presupposti di legge, accoglie il ricorso e dichiara nullo l’avviso di addebito;
2.      condanna l’Inps resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cassino, 12 novembre 2018
Il GOP
Dott. Giuditta Di Cristinzi

Nessun commento:

Posta un commento

 Questa mattina mi sono svegliata alle 7:20 e non ho indugiato a letto un minuto di più; ho preso l'Eutirox e fatto colazione, mi sono v...