Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21265 - pubb. 21/02/2019
L’assoggettamento al solo contributo integrativo alla Cassa Forense non comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS
Tribunale Cassino, 06 Dicembre 2018. Est. Giuditta Di Cristinzi.
Previdenza obbligatoria – Professionista iscritto ad albo professionale – Iscritto alla cassa autonoma di previdenza – Soggetto al solo contributo integrativo – Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS – Esclusione
I liberi professionisti iscritti ad albi sono assoggettati a tutela previdenziale a mezzo di forme autonome di previdenza obbligatoria, e solo nel caso in cui non sia possibile costituire tali forme autonome di previdenza i soggetti interessati devono ritenersi obbligati all’iscrizione alla gestione separata.
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata opera solo nei casi in cui non sia possibile l’iscrizione alla Cassa autonoma, e non quando non sia prevista contribuzione, posto che deve ritenersi non operare nel nostro ordinamento un principio per cui ogni reddito deve essere assoggettato a contribuzione, ma piuttosto un altro, per il quale tutti devono avere una tutela previdenziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata opera solo nei casi in cui non sia possibile l’iscrizione alla Cassa autonoma, e non quando non sia prevista contribuzione, posto che deve ritenersi non operare nel nostro ordinamento un principio per cui ogni reddito deve essere assoggettato a contribuzione, ma piuttosto un altro, per il quale tutti devono avere una tutela previdenziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.02.2018, l’avv. SS AA si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver ricevuto in data 9.1.2018 avviso di addebito n. XXXX, con il quale l’INPS di Latina gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 2.874,13; che tale pretesa sarebbe stata avanzata a seguito di una verifica effettuata dall’Istituto e sarebbe derivata dal reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio abituale di arti e professioni, dichiarato per il 2010 e non assoggettato, a detta dell’Ente impositore, a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali; di essere un avvocato iscritto all’Ordine Forense di Cassino e, per l’anno oggetto di contestazione, di essere stato iscritto all’Albo degli Avvocati di Latina; di aver versato alla Cassa previdenziale, per il periodo di riferimento (2010), la dovuta contribuzione, in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari della Cassa Previdenziale Forense; che il credito vantato dall’INPS fosse prescritto; di aver eccepito, con ricorso amministrativo depositato il 02.08.2016, al competente Comitato dell’INPS di Latina, la illegittimità di tale provvedimento.
Tanto premesso, chiedeva, in via principale, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare di non essere tenuto, per l’anno 2010, all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS di Latina e per l’effetto dichiarare non essere tenuto a versare la somma complessiva di € 2.874,13 indicata nell’avviso di addebito; in via subordinata, disporre l’annullamento dell’avviso di addebito, disporre la cancellazione d’ufficio dalla gestione separata Inps dal 01.01.2010, dichiarare la non debenza delle somme pretese dall’INPS per l’anno 2010; in via ulteriormente subordinata dichiarare ed accertare l’avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell’Inps di Latina. Con vittoria di spese , diritti ed onorari del presente procedimento.
Si costituiva l’ INPS, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Alla prima udienza il Giudice sospendeva l’esecutività dell’atto impugnato e concedeva termine per note.
All’udienza del 6 dicembre 2018, udita la discussione delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.
Il sig. SS, avvocato iscritto all’Ordine Forense di Cassino, proponeva ricorso avverso l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS con decorrenza dal 01.01.2010 e alla richiesta di pagamento di € 2.874,13.
Il ricorrente deduceva l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio e la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/95, sul presupposto di essere già iscritto ad una Cassa di previdenza.
Per quanto riguarda la legittimità dell’iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95, deve rilevarsi quanto segue.
La Gestione Separata INPS, è stata istituita dall’art. 2, comma 26, della L. 335/95, per “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (…)”.
Con il successivo D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, all’art. 18, comma 12, il legislatore ha introdotto una norma di interpretazione autentica precisando che tale disposizione “si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione Separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.
Nel caso che ci riguarda, l’avv. SS, nell’anno di riferimento posto alla base dell’avviso di addebito Inps (2010), risultava regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati di Latina; oltre a ciò, produceva ricevuta attestante il versamento del contributivo integrativo ed il prospetto della propria posizione previdenziale presso la Cassa Forense.
Di conseguenza, il ricorrente è escluso dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in virtù di entrambe le proposizioni della norma di interpretazione autentica: sia perché egli non svolge attività “il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali” (al contrario: per svolgere l’attività di avvocato è obbligatorio essere iscritti all’apposito Albo, e l’avv. SS è ovviamente iscritto all’Albo degli Avvocati), sia perché non svolge una attività “non soggetta al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti” (perché, in base all’ordinamento della Cassa Nazionale Forense, egli è tenuto al versamento del contributo soggettivo, commisurato al volume d’affari) e non rientra tra i “soggetti di cui al comma 11” (soggetti già pensionati, iscritti alle Casse previdenziali private).
Tale interpretazione è coerente con il disposto dell’art. 21, comma 10, L. 247/2012 (certamente non applicabile alla fattispecie, ratione temporis, ma utilizzabile come riscontro di coerenza della tesi accolta con la disciplina della professione forense), secondo cui “non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”; l’INPS, che vorrebbe l’avvocato con basso reddito assoggettato al versamento sia del contributo integrativo alla Cassa Forense sia dei contributi previdenziali alla Gestione Separata, si pone frontalmente in contrasto con tale disposizione.
Non rileva, infine, l’art. 6 del D.M. 281/1996 (Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo alla Gestione Separata), che si limita a prevedere che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, che intende semplicemente evitare doppie contribuzioni sugli stessi redditi.
Peraltro l’impostazione sistematica desumibile dal testo della normativa pertinente (co. 25/26 dell’art. 2 L. n.335/1995) porta a ritenere che i liberi professionisti iscritti ad albi sono assoggettati a tutela previdenziale a mezzo di forme autonome di previdenza obbligatoria e che solo nel caso in cui non sia possibile costituire tali forme autonome di previdenza, i soggetti interessati devono ritenersi obbligati all’iscrizione alla gestione separata.
Posto che le casse autonome di previdenza devono dotarsi di “meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio gestionale” (lett. c del co. 25 cit.), ad esse deve intendersi rimesso in linea di principio e comunque, nel rispetto della finalità suddetta, la scelta di determinare il quantum e lo stesso an, in casi particolari, della contribuzione, individuando – nell’esercizio della più ampia autonomia regolamentare nel quadro delle richiamate finalità – ipotesi in cui il prelievo contributivo o non è ritenuto necessario al fine di garantire il richiamato equilibrio gestionale, o può essere soddisfatto entri limiti quantitativi predeterminati (contributo integrativo o di solidarietà), non ravvisandosi in queste particolari alcun legittimo intervento dell’INPS che iscriva il percettore di reddito alla gestione separata, richiedendo la contribuzione che la di lui cassa autonoma non richiede.
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata opera ad avviso di questo Giudice solo nei casi in cui non sia possibile l’iscrizione alla Cassa autonoma, e non quando non sia prevista contribuzione, posto che deve ritenersi non operare nel nostro ordinamento un principio per cui ogni reddito deve essere assoggettato a contribuzione, ma piuttosto un altro, per il quale tutti devono avere una tutela previdenziale (come nel caso del ricorrente in effetti avviene).
Tale assetto normativo è rimasto invariato anche dopo la recente pronuncia di legittimità: con la sentenza n. 30345 del 18.12.2017 è stata invero espressamente affermata la legittimità dell’assoggettamento alla gestione separata INPS dei redditi da attività professionale prodotti da soggetti iscritti, per legge, alla propria cassa previdenziale di appartenenza, per i casi in cui tali soggetti esercitassero contemporaneamente anche una attività di lavoro subordinato, affermando quindi un principio non sovrapponibile alle peculiari caratteristiche della fattispecie in esame.
Nel caso che ci riguarda, il ricorrente provvedeva a compilare ed inoltrare il MOD. 5 (mediante il quale si comunica alla Cassa il reddito professionale ed il volume d’affari percepito durante l’anno precedente e, sulla base di questo, si effettuano i relativi pagamenti professionali) e a corrispondere, per l’anno 2010, il contributo obbligatorio. A tal fine, produceva copia del Modello Unico 2010, nonché copia del Mod. 5 del 2011 (relativo all’anno fiscale 2010) e bollettino attestante il versamento del contributivo integrativo ed il prospetto della propria posizione previdenziale presso la Cassa Forense.
Alla luce di quanto innanzi, si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara non dovuta l’iscrizione alla Gestione Separata dell’I INPS di Latina per l’anno 2010;
- annulla l’avviso di addebito n.. XXX e, per l’effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall’ INPS di cui a tale avviso;
- dispone la cancellazione d’ufficio del sig. SS dalla gestione separata INPS dal 01.01.2010;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cassino, 6 dicembre 2018
Il GOP
Dott. avv. Giuditta Di Cristinzi
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