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martedì 3 ottobre 2023

ALFONSINO ALLA TOELETTA

 



Il mio cane, Alfonsino, non è un cane signore. 

E' rustico, furbetto, un po' selvaggio, abituato a essere libero e a fare un po' a modo suo (spesso scappa). 

Non ama troppo lavarsi, non fa bizze, non ama i lussi, ma è buono e ama, ama davvero, soprattutto me. 

Ad ogni modo oggi è andato a farsi bello. Non gli capita spesso, ma succede. 

E adesso è avvenente, profumato, simpatico, disinvolto. 


That's amore 💕


Mentre era in attesa dalla toelettatrice (una nuova. L'altra gli procurava micosi), ha cominciato a rubare croccantini dalle scatole e io ho fatto finta di niente, l'ho fatto fare, perché ogni tanto è bello trasgredire, anche noi umani, figurarsi le bestiole. 

Caro Alfonsino mio, ora solo tu mi fai luce!

Figli a Roma, Bologna e Milano, mamma in paradiso e io sola, non ho che te!

UNA SENTENZA DI MERITO / OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO / VIZI / COMUNE / TESTI / CTU

 



 

 

              REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

 


Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al numero 1X8/201 R.G.A.C., 

promosso da 

D’XX, nato ad A il 2xx4, ivi residente alla Via Valle xx n. 2 - C.F. xxx4E – nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, cessata, e per esso il sig. D’xxe, nato a S () il 02xx0, residente in Axx alla Via Vxx n. 4/A, CF: xxx8, quale amministratore di sostegno del sig. D’xx, in virtù di decreto del xx016 del Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. Fxx e dall’Avv. Nxxx, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Axx alla Via G. xx n. 6,

OPPONENTE

CONTRO 

Rxx S.r.l., già Rxx xxC s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pxx,

OPPOSTA 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 

CONCLUSIONI 

Per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta 

FATTO E DIRITTO 

Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69, le cui disposizioni prevedono espressamente l’applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e, pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che con decreto ingiuntivo n. 7xx17 il Tribunale di Cassino ingiungeva al sig. D’xxxa il pagamento in favore della Rxx srl della somma di € 9.xx9,20 oltre interessi, nonché € 5x,00 per spese e accessori.

Avverso il decreto ingiuntivo, il sig. D’xxa, quale titolare della omonima ditta individuale cessata, e per esso il sig. D’xxe quale amministratore di sostegno del sig. D’xxxa, proponeva opposizione tempestiva dichiararsi la responsabilità contrattuale della Rxxx srl per inadempimento o inesatto inadempimento dell’obbligazione nonché dichiarare la legittima sospensione, da parte dell’opponente, dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento ex art. 1460 c.c. con revoca del decreto ingiuntivo n. 7xxx7 opposto; in via riconvenzionale, previa dichiarazione di inadempimento o inesatto inadempimento della Rxxx srl, disporre la riduzione del prezzo della fornitura, tenuto conto anche di quanto già versato in acconto, nonché condannare parte opposta al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00 o in diversa misura secondo liquidazione equitativa del Giudice. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.

Con comparsa di costituzione si costituiva la società Rxxc srl, contestando quanto eccepito nell’opposizione e il rigetto della stessa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Concessi i termini ex art. 183 cpc VI comma, ammessa la documentazione prodotta dalle parti, veniva espletata prova testimoniale nonché disposta ed espletata CTU.

All’udienza a trattazione scritta del 6.xx23, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini per il deposito di comparse e repliche a partire dal xx023.

Tanto premesso in fatto, si ritiene che l’opposizione non sia fondata e vada rigettata per le ragioni di cui appresso.

Il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso sulla base di fattura n. 2xx del 3xxx16  di € 11.xx9,20 con un saldo residuo di € 9.xx9,20 emessa dalla Rxx srl e afferente la fornitura di n. 9 lampioni fotovoltaici da installare presso il Comune di Vxxo. L’opponente deduceva gravi vizi di funzionamento degli stessi, tempestivamente denunciati, e di aver correttamente sospeso la propria obbligazione di pagamento, in attesa che il fornitore avesse compiutamente adempiuto all’obbligazione sul medesimo incombente (pag. 8 atto introduttivo). Proponeva domanda riconvenzionale al fine di chiedere la riduzione del prezzo stante l’assoluta inservibilità, rectius, dannosità del materiale fornito (pag. 11 atto introduttivo) nonché il risarcimento del danno patito. L’opposta società, nei propri scritti difensivi, riteneva che i pali fotovoltaici forniti all’opponente fossero privi di vizi di produzione e che l’eventuale difetto di funzionamento di alcuni di essi fosse dovuto esclusivamente alla condotta del sig. D’xx, il quale si era occupato della loro installazione e posa in opera in modo imperito e non a regola d’arte (p. 5 comparsa conclusionale opposta). Ciò era confermato dai testi escussi, sig. Axxlli e sig. Mxxni. In particolare, il sig. Bxx MXo, dipendente della società opposta, riferiva di aver effettuato un sopralluogo in Vxxo alla Via CXlle xx ove erano stati installati pali fotovoltaici per l’illuminazione stradale al fine di verificare il funzionamento di uno di essi rilevando una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che ne aveva determinato il malfunzionamento. Asseriva l’avvenuta sostituzione, a cura del sig. D’xx, di pezzi di ricambio già inviati nonché l’errato posizionamento di alcuni dei lampioni (in data 14.xx7 io, con il collega Axxlli, a seguito di comunicazione di malfunzionamento inoltrata alla Società Rxxi, ci siamo recati in xx in via ColXe xx ove vi erano delle installazioni di pali fotovoltaici per l’illuminazione stradale, per verificare il funzionamento di uno dei pali fotovoltaici. ... Durante il sopralluogo, saluti sulla piattaforma, abbiamo notato una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che aveva determinato il malfunzionamento del modulo fotovoltaico stesso, in quanto non produceva energia. Dal nostro sopralluogo è emerso che il D’xx aveva già provveduto a montare pezzi di ricambio inviati, per cui abbiamo constatato che era rotto il modulo, che non rientrava nei pezzi di ricambio già inviati.uno dei pali fotovoltaici, in particolare era circondato da alberi di alto fusto che impedivano l’accesso alla luce solare per far funzionare il modulo. … abbiamo verificato, durante il sopralluogo, che alcuni dei pali fotovoltaici erano stati posizionati in modo che ricevessero la luce o solo di mattina o solo di pomeriggio, perché erano posizionati nei pressi di alberi di alto fusto che faceva ombra. … tranne il palo di cui al primo capo della presente testimonianza, tutti gli altri pali si presentavano integri e senza segni di rottura).

Ad ogni buon conto, si rendeva necessaria CTU tesa ad accertare l’assenza di difetti originari e di produzione dei lampioni, nonché a verificare che l’eventuale malfunzionamento degli stessi fosse imputabile al loro non ottimale posizionamento.

Il CTU, Ing. Lxx, procedeva ad un sopralluogo dei pali fotovoltaici installati in via CXlle xx rilevando la loro corretta installazione ad eccezione di un palo installato in una traversa della suindicata via, in ombra.

Accertava, quindi, il corretto posizionamento dei rimanenti pali evidenziando la non corretta esposizione solo di un palo situato in via Mxxxga, per essere esposto a nord e rilevava che tutti i pannelli apparivano in ottimo stato.

Riteneva che i malfunzionamenti lamentati durante le fasi di montaggio o nei primi periodi di funzionamento fossero stati risolti con le manutenzioni effettuate.

All’uopo, chiedeva al Comune di xx il rapporto sulle manutenzioni effettuate sui pali fotovoltaici e nel proprio elaborato riportava la risposta dell’Ente Comunale ovvero manutenzione consistente in sostituzione di due batterie al palo fotovoltaico in Via Vxxni e sostituzione della scheda elettronica sul palo di Via xxella (nel 20x9) e sostituzione cavo di alimentazione tra la lampada e la centralina di un palo di Via CXlle xxo (nel 2xx2).

Concludeva confermando il funzionamento dei pali fotovoltaici (Questo rapporto di manutenzioni effettuate sostanzialmente conferma il funzionamento dei pali fotovoltaici forniti).

Dunque, il CTU rilevava l’errato posizionamento di due pali in quanto collocati, il primo, in una traversa di via CXlle xx e l’altro in Via Mxxa, nonché il corretto funzionamento dei pali fotovoltaici a seguito di manutenzioni effettuate.

Ad ogni buon conto, si osserva che tali interventi di manutenzione ad opera dell’Ente Comunale venivano effettuati nel 2019 e nel 2022, a distanza di oltre tre anni dalla installazione dei predetti lampioni e non nell’immediato, attese le asserite proteste sollevate dagli abitanti delle zone rimaste “al buio”.

Seppur l’Ing. xxi nel proprio elaborato attestava il loro corretto funzionamento, non accertava eventuali difetti originari e di produzione.

Dunque, nel caso che ci occupa, parte opposta attraverso i testi escussi forniva ampia prova circa l’assenza di difetti o vizi di produzione nella fornitura effettuata. Al riguardo, il teste Bxx evidenziava l’avvenuta installazione di pezzi di ricambio da parte del D’xxx (abbiamo notato una incrinatura nel retro del modulo fotovoltaico che aveva determinato il malfunzionamento del modulo fotovoltaico stesso … dal nostro sopralluogo è emerso che il D’xx aveva già provveduto a montare pezzi di ricambio inviati, per cui abbiamo constatato che era rotto il modulo, che non rientrava nei pezzi di ricambio già inviati).

Al contrario, l’opponente sig. D’xx non provava in alcun modo che i lampioni installati presentassero vizi e difetti di produzione, pur avendoli evidenziati al punto 3) del proprio atto introduttivo e consistenti in a) accensione non sincronizzata; b) accensione non corretta in quanto non coincidente con l’intervallo luce-buio; c) ritardo nell’accensione.

L’unico teste escusso di parte opponente, sig. Bxxli GXXi, a conoscenza dei fatti di causa per abitare presso il luogo di installazione dei lampioni, affermava la mancata accensione degli stessi, ma si rivelava inattendibile nell’individuare il momento in cui gli stessi avevano iniziato a funzionare correttamente (fin da quando furono installati i lampioni non si accendevano, i lampioni furono installati nel 2XX6 ma solo da poco tempo si accendono, non so dire da quanto).

Né l’opponente provvedeva a citare altri abitanti del luogo ove insistevano i lampioni montati o gli amministratori comunali, la cui escussione sarebbe stata sicuramente utile al fine di comprendere il malfunzionamento o meno degli stessi. Al riguardo, nel punto 9) del proprio atto introduttivo deduceva di aver denunciato tale increscioso stato di cose chiedendo un immediato intervento idoneo ad eliminare definitivamente tutti i vizi afferenti la fornitura dei lampioni de quibus, attese le proteste sollevate, tra l’altro, dagli abitanti e dagli amministratori del Comune di xx.

Ciò posto, relativamente all’onere della prova, in caso di vizi del bene, la Cassazione Civile, da ultimo con la pronuncia n. 14895/2023, interveniva a confermare il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 11748/2019 (richiamata dall’opposta nei propri scritti difensivi) affermando l’onere del compratore di provare l’esistenza di vizi (La sentenza sempre delle Sezioni Unite 3 maggio 2019 n. 11748, che nella materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia. Con la conseguenza che per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.)

Per tali motivi, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la presente opposizione non meriti di essere accolta, stante la mancanza di prova da parte dell’opponente in ordine alla sussistenza di vizi afferenti la fornitura ricevuta. Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va confermato nella sua interezza.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 

P.  Q.  M. 

Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:

-          Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 7x/xx7 emesso dal Tribunale di Cassino il xx.xx.201x;

-          condanna la parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € x.077,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

-          pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Cassino, 21 xx 2023                    

Il GOT

Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi 


    

 

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

Sono un got, un giudice onorario di tribunale (non amo l'appellativo postumo di gop, giudice onorario di pace), dal 2002. 

Sono un lavoratore a nero dello stato italiano, un professionista sfruttato, un avvocato orfano, un giurista che conosce di cause e fa giustizia emettendo decreti, ordinanze e sentenze esattamente, salvo che per competenze diverse e superiori, come i magistrati professionali o di carriera, ovvero coloro che hanno superato un concorso per esami e non per titoli come me. 

Finora, in futuro vedremo, lo stato si è servito di me e dei miei colleghi per smaltire il contenzioso, per decidere valanghe di procedimenti, alla modica spesa di 98 euro lordi a udienza. (Ma ci è stato vietato fare più di due udienze a settimana per non gravare sui conti pubblici. Vedremo d'ora innanzi). 

Io non ho goduto di maternità, malattia, ferie, contributi per la pensione. Perchè l'ho fatto? Beh, questa è un'altra storia e comunque sono fatti miei.

Ebbene, hanno tentato tutti o quasi di fare una riforma che ci desse diverso riconoscimento e inquadramento, da Mastella a Orlando. 

Finchè non ci ha pensato il giudice costituzionale e ministro Cartabia. 

Con la sua riforma ha stabilito che noi poveri magistrati onorari, in carica da chissà quanto tempo, con esperienza spesso più che ventennale, per essere legittimati a continuare, dovessimo fare una sorta di esame

Ed ecco che, con nota prot. x del tribunale di y del 21 settembre 2023, in seno alla procedura di conferma nell'incarico, sono stata convocata a sostenere la prova orale domani alle ore 15.00 presso il tribunale, aula gip. 

Sono arrabbiata, stufa e stanca. 

Mi domando: e se non superassi l'esame, se venissi delegittimata a posteriori, come la metterebbe lo stato italiano con i cittadini e con le centinaia e centinaia di provvedimenti che ho emesso?

Che ho emesso in virtù di una laurea in giurisprudenza conseguita in un ateneo pubblico, l'Università La Sapienza di Roma, del superamento del concorso pubblico per avvocato, rectius, procuratore legale, dell'anzianità di iscrizione ed esercizio come avvocato, della domanda e della nomina (per titoli) fattami dal CSM. 

Voglio dire, in sostanza, che non sono un'abusiva, non sono un'impostora, non sono un'ignorante giuridica. 

Eppure, dopo 21 anni di servizio, domani dovrò essere esaminata da una commissione composta da un magistrato "di serie A", un procuratore "di serie A" e un avvocato al quale potrei aver fatto perdere una causa tre giorni fa. 

Complimenti allo stato italiano!

Non credo che cose simili accadano altrove in Europa, Europa che minaccia da tempo sanzioni invano.


lunedì 2 ottobre 2023

Look sbagliati

 A volte mi trovo ad osservare mise curiose, per così dire, e mi interrogo. È vero che i gusti sono soggettivi, che de gustibus non est disputandum, che la moda ci vincola e condiziona ma ...

Bisognerebbe saper lasciare le tendenze in un angolo e indossare solo  quel che più ci sta bene, quel ci valorizza, quel che è armonia e misura, proporzione e naturalezza. 

Di seguito qualche foto di cose belle e brutte, a mio modesto parere; mi astengo naturalmente  dal dire cosa di quanto segue mi piace o no e perché.

Credo che bisognerebbe scegliere sempre con cura il proprio outfit, ogni giorno, come se si dovesse andare ad un appuntamento speciale, facendo tesoro di qualche consiglio sapiente, come il "less is more" di Coco Chanel, e dell'immagine che, fedele, ci rimanda lo specchio.

Abito in seta pura Pianoforte di Max Mara 

Cappellino antipioggia acquistato a Venezia 

Giacca in velluto Armani e foulard in seta Marinella 











Sneakers abbinate ad abito lungo da cerimonia 

Décolleté con laccetti alla caviglia



Look estivi 

Casual

Giacca modello Chanel abbinata a jeans

Cardigan Granny chic uncinetto 

Il senso della misura e dell'eleganza 

Paesana sciantosa in paillettes 


Fiesta

Amiche al mare di sera

Tailleur pantalone 

La grazia e la bellezza 

Rosso 

Perle bon ton 

Damigella bella

Outfit da cerimonia 

Tuta pantalone nera




Tailleur da ufficio colore crema

Hotel Dora

 L'Hotel Dora, l'hotel dove tanti anni fa ho festeggiato il mio matrimonio e poi il battesimo di Pietro e Claudio Maria, le prime comunioni dei ragazzi, i loro 18 anni e la laurea magistrale di Pietro, è il miglior hotel della mia zona. 

E' dotato di piscine, aperte solo nel periodo estivo, di bar e di stanze e servizi a quattro stelle, ma soprattutto di un'ottima cucina opera degli chef Adriano Cozzolino e Pino Marino

All'interno dell'Hotel c'è il cosiddetto PARCO DELLA RISTORAZIONE che consta di numerose e grandi sale moderne e zone esterne che trovano posto in un bellissimo parco di ulivi, pianta simbolo di Venafro. 

All'Hotel Dora si mangia benissimo, dai magnifici aperitivi e antipasti, ai primi, ai secondi, ai dolci. 

I cuochi sono eccellenti nel preparare pietanze di mare e di terra e sceglierli per una festa è garanzia di qualità. 

Il pranzo nuziale cui ho partecipato ieri è stato molto abbondante e tradizionale. 

Dopo un gustoso aperitivo in giardino a base di fritti, tartine,  prosecco, bibite, vini, succhi, formaggi locali assortiti, prosciutto tagliato a punta di coltello e altro ancora, siamo entrati nel ristorante, sala Levante, dove abbiamo gustato un ricco antipasto a base di pesce e successivamente uno di terra con i salumi del territorio, un'ottima ricottina e una burrata. 

Gli sposi hanno scelto di continuare il banchetto con un primo piatto a base di ravioli al tartufo, conditi con una crema di formaggio molto delicata e uno di tagliolini ai frutti di mare. 

Dopo i primi abbiamo avuto ben due secondi piatti, uno di mare costituito da un filetto di orata al forno con granella di pistacchi, gamberoni arrosto con lardo e pasta kataifi, uno spiedino di calamari e uno a base di carne, separati da un sorbetto al limone. Il piatto di carne è stato uno squisito filetto di manzo con il pepe rosa e contorni. 

Al termine ci hanno servito un'alzata colma di golosi pasticcini e la torta nuziale. 

Poi ci siamo spostati nuovamente all'esterno dove gli sposi hanno offerto liquori, rhum, altri distillati, sigari e confettata.







Abbiamo trascorso una bella giornata con tutti i componenti dello studio, in armonia e in un posto accogliente a noi caro e noto.

domenica 1 ottobre 2023

A nozze

 Oggi siamo di forchetta, come si suol dire. Invitati a nozze da Anna Maria, un avvocato del nostro studio legale, che convola con il suo giovane dottore Antonio. 

Sarà un matrimonio molto tradizionale che si svolgerà tutto a Venafro, dalla celebrazione del rito al Convento di san Nicandro al banchetto offerto presso l'hotel Dora.

Claudio dovrà condurre la sposa con la sua auto e io, come sempre, starò al suo fianco. 

Per l'outfit ho optato per un completo di seta bordeaux di Pianoforte 🎹 di Max Mara con accessori argento.



 





Trascorreremo la giornata in festa e amicizia con tutti i collaboratori dello studio legale. Faccio i miei migliori auguri ad Anna Maria e Antonio, lunga e felice vita insieme.

Dal canto mio spero di divertirmi e di poter ballare tanto come piace 💞 a me.

Umanità migrante

Moltissimi anni fa, forse non ero ancora sposata, prima che gli sbarchi divenissero un'emergenza, mi trovai a parlare con mio fratello c...