L'Imposta comunale sugli immobili, meglio nota come ICI, era un tributo comunale che gravava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili. È stata sostituita, nel 2012, dall'Imposta municipale unica (IMU).
Nata come Imposta straordinaria sugli immobili (ISI) con il decreto legislativo 11 luglio 1992, n. 333 del Governo Amato, l'ICI ha preso la forma attuale con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani, sostituendo trasferimenti di fondi dallo Stato centrale.
L'ICI è un'imposta sul patrimonio immobiliare; non è progressiva come le imposte sul reddito, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con un'apposita delibera del Consiglio Comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Un elenco aggiornato di queste delibere è disponibile sul sito dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
LA STORIA
Nella campagna elettorale 2006, Berlusconi durante un faccia a faccia televisivo con Prodi annunciò di voler abolire l'ICI sulle prime case.
Il 21 dicembre 2007, il Governo Prodi, poco prima della propria caduta, approvò con la legge Finanziaria 2008 un provvedimento volto a ridurre l'ICI prima casa introducendo un'ulteriore detrazione della base imponibile dell'1,33% (sino ad un massimo di 200 euro).
Il successivo Governo Berlusconi con l'emanazione del decreto legge 93/2008, entrato in vigore il 29 maggio 2008, poi convertito in legge 126/2008 pubblicata sulla G.U. 174 del 26 luglio 2008, abolì del tutto l'imposta ICI sulla prima casa, mantenendo l'esclusione delle abitazioni signorili, delle ville e dei castelli (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9) già introdotta con la Finanziaria 2008.
Il quarto governo Berlusconi, con il d. lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (articoli 7, 8 e 9) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 67 del 23 marzo 2011, ha introdotto l'imposta municipale propria stabilendone la vigenza a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8, comma 2°, d. lgs. 23/2011)).
Il successivo Governo Monti, con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario nº 251), noto come necessaria "manovra Salva Italia", poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (G.U. nº 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario nº 276), ne ha disposto l'applicazione anche alle abitazioni principali.
Il presupposto dell'imposta è il possesso delle seguenti tipologie di immobili, a qualsiasi uso essi siano destinati:
- fabbricati: per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- aree fabbricabili: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori;
- terreni agricoli: per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse).
Soggetti passivi sono:
- il proprietario dell'immobile;
- il titolare di un diritto reale di usufrutto su un immobile;
- il titolare di un uso su un immobile;
- il titolare di un'abitazione;
- il titolare di un enfiteusi;
- il titolare di un superficie;
- il titolare di un locatario finanziario su un immobile;
- il concessionario di beni immobili insistenti su aree demaniali.
Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili.
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